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Direttiva 2018/410

Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32018L0410

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva rafforza e aggiorna l’EU ETS per il periodo 2021-2030, allineandolo agli obiettivi climatici dell’Unione e all’Accordo di Parigi. Aumenta il fattore lineare di riduzione delle emissioni, riforma l’asta e l’assegnazione gratuita delle quote, introduce e disciplina il Fondo per l’innovazione e il Fondo per la modernizzazione, e modifica la riserva stabilizzatrice del mercato. Prevede inoltre regole su monitoraggio, comunicazione, verifica, esclusione di piccoli impianti e riesame futuro del sistema.

Modifica la direttiva 2003/87/CE e la decisione (UE) 2015/1814 per rafforzare l’EU ETS nel periodo 2021-2030, con nuove regole su asta, assegnazione gratuita, innovazione, modernizzazione e riserva stabilizzatrice del mercato.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione e, indirettamente, agli impianti e operatori rientranti nel sistema EU ETS istituito dalla direttiva 2003/87/CE, inclusi determinati impianti industriali, il trasporto aereo e le attività/gas eventualmente inclusi dagli Stati membri. Incide anche sulla disciplina della riserva stabilizzatrice del mercato di cui alla decisione (UE) 2015/1814 e su meccanismi finanziari collegati alle quote (asta, assegnazione gratuita, fondi per innovazione e modernizzazione). Sono previste esclusioni o regimi speciali per piccoli emettitori, impianti di riserva/emergenza, talune attività a basse emissioni, e disposizioni specifiche per Stati membri a basso PIL pro capite.

Modifica della disciplina EU ETS per il periodo 2021-2030

La direttiva interviene sulla direttiva 2003/87/CE per rafforzare il sistema europeo di scambio di quote di emissione (EU ETS) nel quadro degli obiettivi climatici dell’Unione al 2030 e dell’Accordo di Parigi. Il testo mira a rendere la riduzione delle emissioni più efficiente sotto il profilo dei costi, a stabilizzare il mercato delle quote e a indirizzare maggiori risorse verso innovazione, modernizzazione dei sistemi energetici e transizione equa.

Obiettivi e contesto normativo

La direttiva muove dall’esigenza di realizzare la riduzione complessiva delle emissioni dell’Unione di almeno il 40 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, con un contributo centrale dell’EU ETS, cui è attribuito un obiettivo di riduzione del 43 % rispetto al 2005. I considerando richiamano l’Accordo di Parigi, il principio "chi inquina paga", l’importanza della riserva stabilizzatrice del mercato e la necessità di preservare la competitività industriale evitando la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

La direttiva incide sulla disciplina generale dell’EU ETS applicabile agli impianti industriali, alla produzione di energia, al trasporto aereo e ai meccanismi di mercato collegati alle quote di emissione. Si applica agli Stati membri, i quali devono attuarne le misure mediante recepimento, ma produce effetti anche sugli operatori soggetti all’EU ETS, sui settori esposti a carbon leakage, sui piccoli impianti che possono essere esclusi dal sistema e sugli Stati membri beneficiari dei fondi di modernizzazione.

Fattore di riduzione, asta e ripartizione delle quote

Dal 2021 il fattore lineare dell’EU ETS è fissato al 2,2 % annuo. Dal 2019 le quote non assegnate gratuitamente, non immesse nella riserva o non cancellate devono essere messe all’asta; dal 2021 la quota generale da mettere all’asta è il 57 %. Di tale quantitativo, il 2 % tra il 2021 e il 2030 finanzia il Fondo per la modernizzazione. La distribuzione dell’asta continua a essere improntata alla solidarietà, con una quota pari al 10 % redistribuita tra alcuni Stati membri secondo criteri di crescita e interconnessioni.

Uso dei proventi d’asta

L’articolo 10, paragrafo 3, amplia in modo significativo le finalità ammissibili dei proventi delle aste. Essi possono finanziare riduzioni delle emissioni, rinnovabili, efficienza energetica, tecnologie a basse emissioni, cattura e stoccaggio del carbonio, ricerca e innovazione, compensazione di costi indiretti, adattamento climatico in paesi terzi vulnerabili e misure per una transizione equa, comprese competenze e ricollocamento dei lavoratori. La direttiva rafforza anche gli obblighi di trasparenza sulle misure di compensazione dei costi indiretti.

Assegnazione gratuita, benchmark e adeguamenti produttivi

La riforma dell’articolo 10 bis introduce un sistema più dettagliato e armonizzato per l’assegnazione gratuita delle quote. I benchmark devono essere aggiornati per i periodi 2021-2025 e 2026-2030 sulla base dei dati più recenti e dei progressi tecnologici, con regole specifiche per prodotti come idrocarburi aromatici, idrogeno e gas di sintesi. È inoltre previsto un meccanismo di adeguamento delle assegnazioni in caso di variazioni produttive superiori al 15 %, misurate sulla base di una media mobile biennale.

Carbon leakage e livelli di assegnazione

L’articolo 10 ter ridefinisce i criteri per identificare i settori a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. I settori che superano la soglia del rapporto tra intensità degli scambi e intensità delle emissioni ricevono assegnazioni gratuite al 100 %; gli altri, salvo il teleriscaldamento, ricevono il 30 %, con progressiva riduzione dopo il 2026 fino all’azzeramento nel 2030, salvo diverso esito del riesame. La disciplina prevede anche la possibilità, entro termini e condizioni specifiche, di analisi a livello NACE-4, NACE-6 o Prodcom.

Modernizzazione dei sistemi energetici

L’articolo 10 quater introduce una deroga per gli Stati membri con PIL pro capite inferiore al 60 % della media UE nel 2013, che possono assegnare gratuitamente quote per un periodo transitorio a favore della modernizzazione del settore elettrico. Per investimenti superiori a 12,5 milioni di EUR è obbligatoria una procedura di gara competitiva; per importi inferiori restano criteri oggettivi e trasparenti. Le assegnazioni gratuite non possono superare il 40 % delle quote spettanti allo Stato membro nel periodo 2021-2030, salvo utilizzo della quota di solidarietà fino al 60 % in determinate condizioni.

Fondo per la modernizzazione

L’articolo 10 quinquies istituisce dal 2021 al 2030 il Fondo per la modernizzazione, finanziato con il 2 % delle quote messe all’asta. Il fondo sostiene investimenti in rinnovabili, efficienza energetica, stoccaggio, reti, interconnessioni e transizione equa, con almeno il 70 % delle risorse destinato a tali finalità. È vietato il sostegno a impianti a combustibili fossili solidi, salvo la specifica eccezione prevista per il teleriscaldamento efficiente e sostenibile in alcuni Stati membri a basso reddito. La BEI svolge un ruolo centrale nella gestione tecnica e finanziaria, insieme a un comitato per gli investimenti con composizione pubblica e regole di trasparenza.

Fondo per l’innovazione

L’articolo 10 bis, paragrafo 8, destina al fondo per l’innovazione 325 milioni di quote più 75 milioni di quote ulteriori, incluse quote non assegnate della riserva stabilizzatrice del mercato. Il fondo è rivolto a progetti innovativi a basse emissioni in tutti gli Stati membri, compresi progetti su scala ridotta, con sostegno fino al 60 % dei costi pertinenti e con un forte orientamento a progetti che conseguano riduzioni significative e che siano vicini alla dimostrazione precommerciale.

Piccoli impianti ed esclusioni facoltative

L’articolo 27 bis consente l’esclusione dall’EU ETS degli impianti con emissioni inferiori a 2 500 tonnellate di CO2 equivalente nei tre anni precedenti, nonché degli impianti di riserva o emergenza che abbiano funzionato per meno di 300 ore annue. Gli Stati membri devono notificare la Commissione, applicare modalità di monitoraggio semplificate e rendere pubbliche le informazioni. Se l’impianto supera la soglia, rientra nel sistema e riceve le quote dal momento del reinserimento.

Monitoraggio, comunicazione, verifica e registro

La direttiva rafforza i poteri della Commissione di adottare atti di esecuzione e delegati su monitoraggio, comunicazione, verifica, accreditamento dei verificatori e funzionamento del registro dell’Unione. È previsto un sistema di comitologia fondato sul comitato sui cambiamenti climatici e sul regolamento (UE) n. 182/2011. Le modifiche puntano a semplificare gli adempimenti, ridurre gli oneri amministrativi e mantenere elevata l’affidabilità del sistema.

Riserva stabilizzatrice del mercato

La decisione (UE) 2015/1814 è modificata per rafforzare la capacità di assorbimento della riserva fino al 31 dicembre 2023, raddoppiando percentuali e volume di 100 milioni di quote. Dal 2023 le quote nella riserva che eccedono le quote messe all’asta nell’anno precedente cessano di essere valide, salvo diversa decisione del primo riesame. La misura mira a correggere lo squilibrio tra domanda e offerta di quote e a dare un segnale di prezzo più stabile.

Recepimento, entrata in vigore e disciplina transitoria

Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 9 ottobre 2019, con termine anticipato al 31 dicembre 2018 per gli obblighi di pubblicazione e comunicazione relativi alla compensazione dei costi indiretti. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. È inoltre prevista una disciplina transitoria che consente la continuità, fino al 31 dicembre 2020, di varie disposizioni nazionali e dell’elenco dei settori a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

Disposizioni principali

Obiettivo generale e rafforzamento dell’EU ETS

La direttiva modifica la direttiva 2003/87/CE per ottenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e per promuovere investimenti a basse emissioni di carbonio. L’assetto è costruito in funzione dell’obiettivo UE di riduzione di almeno il 40 % delle emissioni entro il 2030 rispetto al 1990, con il contributo centrale dell’EU ETS.

Fattore lineare e quantitativi d’asta

L’articolo 9 è modificato prevedendo che, a decorrere dal 2021, il fattore lineare sia pari al 2,2 %. L’articolo 10 stabilisce che dal 2019 gli Stati membri mettono all’asta tutte le quote non assegnate gratuitamente, non immesse nella riserva o cancellate; dal 2021 la percentuale generale di quote da mettere all’asta è il 57 %, salvo possibili riduzioni connesse all’articolo 10 bis, paragrafo 5 bis.

Distribuzione delle quote messe all’asta

Del totale da mettere all’asta, il 2 % tra il 2021 e il 2030 finanzia il Fondo per la modernizzazione; il resto è distribuito secondo criteri di solidarietà, crescita e interconnessioni. Il 10 % del quantitativo totale di quote da mettere all’asta è redistribuito tra alcuni Stati membri, con il 90 % destinato alla ripartizione ordinaria di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera a). Sono eliminate alcune esenzioni/disposizioni previgenti, tra cui la voce relativa a Belgio, Italia, Lussemburgo e Svezia nell’allegato II bis.

Uso dei proventi d’asta

L’articolo 10, paragrafo 3, amplia e chiarisce le finalità di utilizzo dei proventi: riduzione delle emissioni, adattamento climatico, R&S e innovazione, efficienza energetica, sviluppo di rinnovabili e altre tecnologie a basse emissioni, prevenzione della deforestazione, cattura e stoccaggio del carbonio, compensazione dei costi indiretti, sostegno ai paesi terzi vulnerabili, e transizione equa con riqualificazione e ricollocamento dei lavoratori.

Assegnazione gratuita e benchmark

L’articolo 10 bis è profondamente riscritto. La Commissione deve adottare atti delegati per norme pienamente armonizzate sull’assegnazione gratuita e atti di esecuzione per i parametri di riferimento riveduti. I benchmark per il periodo 2021-2025 e 2026-2030 sono aggiornati sulla base dei dati disponibili e dei tassi di miglioramento tecnologico, con limiti minimo/massimo dello 0,2 % e dell’1,6 % annui; per idrocarburi aromatici, idrogeno e gas di sintesi vale l’allineamento ai benchmark delle raffinerie. Sono previste regole per il teleriscaldamento e la cogenerazione ad alto rendimento, per l’adeguamento simmetrico delle assegnazioni in caso di variazioni produttive e per un eventuale uso aggiuntivo fino al 3 % del quantitativo totale di quote per sostenere l’assegnazione gratuita e il fondo innovazione/modernizzazione.

Compensazione dei costi indiretti

L’articolo 10 bis, paragrafo 6, disciplina le misure finanziarie a favore dei settori esposti a rischio di rilocalizzazione per costi indiretti dell’energia elettrica. Gli Stati membri dovrebbero cercare di non utilizzare più del 25 % dei proventi d’asta per tali misure; se superano tale soglia, devono pubblicare una relazione con motivazioni e informazioni rilevanti. La Commissione deve valutare gli effetti sul mercato interno.

Misure anti-carbon leakage

L’articolo 10 ter definisce i criteri di identificazione dei settori e sottosettori a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio sulla base dell’intensità degli scambi e dell’intensità di emissioni. I settori a rischio elevato ricevono assegnazioni gratuite al 100 % del quantitativo determinato ai sensi dell’articolo 10 bis; gli altri settori ricevono il 30 %, con progressiva riduzione dopo il 2026 fino all’azzeramento nel 2030 salvo riesame. È prevista una possibile classificazione a livello NACE-4, NACE-6 o Prodcom in base a specifiche soglie e dati verificati.

Modernizzazione del settore energetico e Fondo per la modernizzazione

L’articolo 10 quater consente agli Stati membri con PIL pro capite nel 2013 inferiore al 60 % della media UE di assegnare gratuitamente quote per un periodo transitorio agli impianti per la produzione di energia elettrica, al fine di modernizzare e trasformare il settore energetico. La deroga termina il 31 dicembre 2030; per investimenti oltre 12,5 milioni di EUR è obbligatoria una gara competitiva con criteri di trasparenza, non discriminazione e performance ambientale. L’articolo 10 quinquies istituisce dal 2021 al 2030 il Fondo per la modernizzazione, finanziato tramite il 2 % delle quote messe all’asta, con almeno il 70 % destinato a rinnovabili, efficienza energetica, stoccaggio, reti e transizione equa.

Fondo per l’innovazione

L’articolo 10 bis, paragrafo 8, destina 325 milioni di quote, più 75 milioni di quote del quantitativo che altrimenti sarebbe stato messo all’asta, al sostegno di tecnologie e processi a basse emissioni, inclusi CCU, CCS, energie rinnovabili innovative e stoccaggio dell’energia. Sono ammissibili progetti in tutti gli Stati membri, anche su scala ridotta; il sostegno massimo è pari al 60 % dei costi pertinenti, con una quota fino al 40 % non necessariamente subordinata alla prova preventiva della riduzione delle emissioni se sono raggiunte tappe principali prefissate.

Regole specifiche per la Grecia

La Grecia, in quanto Stato membro con PIL pro capite 2014 inferiore al 60 % della media UE, può richiedere fino a 25 milioni di quote non assegnate gratuitamente entro il 31 dicembre 2020 per cofinanziare la decarbonizzazione della fornitura elettrica delle isole, alle condizioni indicate e con conferma della BEI sulla sostenibilità finanziaria e sui benefici socioeconomici.

Esclusione dei piccoli impianti

È introdotto l’articolo 27 bis, che consente agli Stati membri di escludere dall’EU ETS gli impianti con emissioni inferiori a 2 500 tonnellate di CO2 equivalente per ciascuno dei tre anni precedenti, nonché gli impianti di riserva o emergenza funzionanti per non più di 300 ore annue. Restano richiesti obblighi di notifica alla Commissione, monitoraggio semplificato, pubblicità delle informazioni e reinclusione nel sistema se la soglia viene superata.

Validità delle quote

L’articolo 13 è modificato: le quote rilasciate dal 1° gennaio 2013 restano valide a tempo indeterminato; quelle rilasciate dal 1° gennaio 2021 recano l’indicazione del periodo decennale di rilascio e sono valide per le emissioni prodotte dal primo anno di tale periodo in poi.

Monitoraggio, comunicazione e verifica

Gli articoli 14, 15, 16, 19, 21 e 22 rafforzano il quadro di monitoraggio, comunicazione, verifica e registro dell’Unione, trasferendo alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione e delegati. È prevista l’adozione di norme uniformi per monitoraggio e reporting, accreditamento dei verificatori, procedure sulle sanzioni, aggiornamento degli allegati, e semplificazione amministrativa senza compromettere l’integrità ambientale.

Riesame e relazioni future

L’articolo 30 prevede il riesame della direttiva alla luce dell’attuazione dell’Accordo di Parigi e degli sviluppi dei mercati del carbonio nelle principali economie. La Commissione deve riferire periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio e può proporre modifiche, incluse eventuali misure alternative o complementari per prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

Riserva stabilizzatrice del mercato

L’articolo 2 modifica la decisione (UE) 2015/1814: fino al 31 dicembre 2023 le percentuali e i 100 milioni di quote previsti per l’immissione nella riserva sono raddoppiati; dal 2023 le quote detenute nella riserva che eccedono il totale delle quote messe all’asta nell’anno precedente non sono più valide, salvo decisione contraria nel primo riesame.

Recepimento e decorrenze

Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 9 ottobre 2019; per gli obblighi di pubblicazione e comunicazione relativi all’articolo 10 bis, paragrafo 6, il termine è il 31 dicembre 2018. È prevista una disposizione transitoria che consente, fino al 31 dicembre 2020, la continuità dell’applicazione delle norme nazionali di recepimento previgenti su alcune materie e degli elenchi di settori a rischio di rilocalizzazione.

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