Salta al contenuto
direttiva

Direttiva 2018/645

Direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32018L0645

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2018/645 modifica la direttiva 2003/59/CE e la direttiva 2006/126/CE per rafforzare la formazione dei conducenti professionali, migliorare la sicurezza stradale e rendere più coerente il sistema delle qualificazioni e delle patenti nell'UE. Introduce aggiornamenti sui contenuti formativi, sull'uso di TIC e simulatori, sul riconoscimento reciproco delle qualifiche e sullo scambio elettronico di informazioni. Interviene anche sull'età minima per il rilascio delle patenti professionali e facilita l'impiego di veicoli alimentati con combustibili alternativi di massa superiore a 3.500 kg entro il limite di 4.250 kg.

Direttiva di modifica che aggiorna le regole UE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti professionali di veicoli per merci o passeggeri e armonizza alcune disposizioni della patente di guida, anche per i veicoli alimentati con combustibili alternativi.

Ambito di applicazione

Si applica ai conducenti cittadini di uno Stato membro e ai cittadini di paesi terzi dipendenti o impiegati presso un'impresa stabilita in uno Stato membro che effettuano trasporti su strada all'interno dell'Unione con veicoli per i quali è richiesta una patente C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D o D+E, o equivalenti. Incide inoltre sul rilascio e sul riconoscimento della patente di guida ai fini dell'età minima, sul codice armonizzato UE "95", sulle carte di qualificazione del conducente e sulle reti elettroniche di scambio informazioni tra Stati membri. Restano ferme le deroghe per specifiche categorie di veicoli e situazioni, tra cui forze armate, emergenze, prove tecniche, trasporti non commerciali, talune attività in zone rurali e impieghi agricoli/forestali/pesca entro limiti nazionali di distanza.

Direttiva (UE) 2018/645: qualificazione e formazione dei conducenti professionali, patente di guida e veicoli a combustibili alternativi

La direttiva interviene su due atti centrali della disciplina UE dei trasporti stradali: la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti professionali e la direttiva 2006/126/CE sulla patente di guida. L'obiettivo dichiarato è migliorare sicurezza stradale, coerenza normativa, riconoscimento reciproco delle qualifiche e adeguamento della formazione all'evoluzione tecnologica e ambientale.

Finalità e contesto

La modifica nasce dall'esigenza di correggere carenze applicative emerse nella disciplina precedente: incertezze sulle deroghe, formazione non sempre aderente alle esigenze operative, difficoltà di riconoscimento transfrontaliero della formazione e disallineamento tra qualificazione professionale ed età minima per la guida. La direttiva collega inoltre la formazione alla riduzione delle emissioni e al miglioramento dell'efficienza energetica, in coerenza con gli obiettivi UE di sicurezza stradale e decarbonizzazione.

Modifiche alla direttiva 2003/59/CE: ambito soggettivo e oggettivo

L'articolo 1 riscrive l'articolo 1 della direttiva 2003/59/CE, precisando che la disciplina riguarda i conducenti cittadini di uno Stato membro e i cittadini di paesi terzi dipendenti o impiegati da un'impresa stabilita in uno Stato membro, quando effettuano trasporti su strada nell'Unione con veicoli delle categorie C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D o D+E, o equivalenti.

Deroghe

L'articolo 1, punto 2, aggiorna le esclusioni, con una formulazione più precisa e in parte più ampia. Restano fuori dall'ambito della direttiva, tra gli altri:

  • veicoli fino a 45 km/h;
  • mezzi delle forze armate, protezione civile, pompieri, ordine pubblico e servizi di emergenza sanitaria;
  • veicoli in prova tecnica, riparazione o manutenzione, o nuovi/trasformati non ancora immessi in circolazione;
  • alcuni spostamenti di manutenzione per veicoli D o D1 senza passeggeri, se la guida non è attività principale;
  • veicoli per emergenze, salvataggi e aiuti umanitari non commerciali;
  • veicoli per lezioni ed esami di guida e per la formazione pratica nel percorso al CAP, se non impiegati per trasporto commerciale;
  • trasporti di merci o passeggeri a fini non commerciali;
  • veicoli che trasportano materiale, attrezzature o macchinari usati dal conducente, a condizione che la guida non sia l'attività principale.

Sono inoltre previste deroghe specifiche per la guida occasionale in zone rurali per l'approvvigionamento della propria impresa, quando gli Stati membri ritengano che il trasporto sia occasionale e non incida sulla sicurezza stradale. Per le imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento e di pesca, il diritto nazionale può fissare una distanza massima dal luogo dell'impresa oltre la quale la deroga non opera.

Formazione periodica

L'articolo 7, riformulato, qualifica la formazione periodica come aggiornamento professionale volto a consolidare le competenze essenziali del conducente, con focus su:

  • sicurezza stradale;
  • salute e sicurezza sul lavoro;
  • riduzione dell'impatto ambientale della guida.

La formazione deve essere organizzata da un centro autorizzato e può includere aula, pratica, TIC e simulatori di alta qualità. La direttiva consente l'uso di e-learning e blended learning, ma lascia agli Stati membri il potere di stabilire quali materie possano essere trattate in tale forma, imponendo comunque controlli di qualità e una solida identificazione dell'utente. Alcuni contenuti richiedono un'effettiva componente pratica.

Riconoscimento della qualificazione e sistema del codice "95"

L'articolo 10 viene riscritto in modo da rafforzare il meccanismo del codice armonizzato UE "95", che può essere apposto sulla patente o sulla carta di qualificazione del conducente. Se il codice non può essere riportato sulla patente, lo Stato membro deve rilasciare una carta di qualificazione del conducente, da riconoscersi reciprocamente tra Stati membri.

Per i conducenti di paesi terzi che trasportano merci, è ammesso anche l'uso dell'attestato di conducente del regolamento (CE) n. 1072/2009, purché rechi il codice "95". Gli attestati privi del codice, rilasciati prima del 23 maggio 2020, restano validi fino alla loro scadenza.

Cooperazione amministrativa e protezione dei dati

Con il nuovo articolo 10 bis, gli Stati membri devono scambiarsi informazioni sui CAP rilasciati o revocati e sviluppare, con la Commissione, una rete elettronica o estendere una rete già esistente. Il trattamento dei dati personali è limitato alla verifica della conformità alla direttiva ed è soggetto al regolamento (UE) 2016/679; l'accesso è riservato alle sole autorità competenti.

Aggiornamento dei contenuti formativi

L'allegato rafforza la dimensione tecnica, sociale e ambientale della formazione. Tra i nuovi nuclei tematici figurano:

  • percezione del pericolo e adattamento della guida alle condizioni della strada, del traffico e del meteo;
  • tutela degli utenti vulnerabili, in particolare pedoni, ciclisti, persone a mobilità ridotta e conducenti di veicoli a due ruote;
  • guida efficiente e consumo di carburante;
  • trasporti eccezionali, sistemi di trasporto intelligenti e nuove tecnologie di assistenza alla guida;
  • carico, fissaggio e stabilità del veicolo;
  • norme sociali nel trasporto su strada, tachigrafo e tempi di lavoro;
  • trasporto di merci, incluse merci pericolose, e trasporto di passeggeri, compresi gruppi vulnerabili;
  • contesto economico e organizzazione del mercato del trasporto.

La qualificazione iniziale ordinaria richiede 280 ore e almeno 20 ore di guida individuale; la forma accelerata richiede 140 ore e almeno 10 ore di guida individuale. Per alcuni conducenti di cui all'articolo 5, paragrafo 5, le durate sono ridotte rispettivamente a 70 e 35 ore, con minori ore di guida. La formazione periodica dura 35 ore ogni cinque anni, in moduli di almeno sette ore, con possibilità di scomposizione su due giorni consecutivi. È consentito il riconoscimento di talune formazioni già svolte in forza di altre normative UE, entro limiti precisati.

Modifiche alla direttiva 2006/126/CE: età minima e CAP

L'articolo 2, punto 1, armonizza l'età minima per il rilascio delle patenti professionali: 18 anni per C1/C1E, 21 anni per C/CE, 21 anni per D1/D1E e 24 anni per D/DE. Tuttavia, il nuovo paragrafo 7 consente che la patente sia rilasciata alle età minime previste dalla direttiva 2003/59/CE per i titolari di CAP. Se uno Stato autorizza la guida a età inferiore, la validità della patente è limitata al proprio territorio fino al raggiungimento dell'età minima e del possesso del CAP.

Veicoli a combustibili alternativi

L'articolo 2, punto 2, introduce una deroga importante per i veicoli alimentati con combustibili alternativi: i titolari di patente B da almeno due anni possono guidare, senza rimorchio, veicoli per trasporto merci con massa massima autorizzata superiore a 3.500 kg ma non superiore a 4.250 kg, a condizione che l'extra massa dipenda solo dal sistema di propulsione alternativo e non comporti aumento della capacità di carico. La norma mira a facilitare la transizione ecologica del trasporto stradale.

Assistenza reciproca tra Stati membri

L'articolo 15 della direttiva 2006/126/CE viene sostituito per rafforzare la cooperazione amministrativa: gli Stati membri devono scambiarsi informazioni sulle patenti rilasciate, cambiate, sostituite, rinnovate o revocate e utilizzare la rete UE delle patenti di guida non appena operativa. La rete può servire anche per controlli previsti dalla legislazione UE. Il trattamento dei dati personali è disciplinato dal regolamento (UE) 2016/679 e dal regolamento (CE) n. 45/2001; l'accesso è limitato alle autorità competenti.

Recepimento e validità transitoria

La direttiva deve essere recepita entro il 23 maggio 2020. Fa eccezione l'articolo 1, punto 6, relativo alla rete elettronica dei CAP, per il quale il termine di recepimento è il 23 maggio 2021. Gli Stati membri devono informare la Commissione, indicare il riferimento alla direttiva nelle disposizioni nazionali di recepimento e trasmettere il testo delle principali norme interne adottate.

Disciplina transitoria

Sono salvaguardati gli attestati di conducente e le carte di qualificazione del conducente validi rilasciati secondo le regole precedenti: restano efficaci fino alla loro naturale scadenza. Analogamente, la formazione effettuata e le patenti rilasciate prima dell'applicazione delle nuove disposizioni non vengono invalidate dalle modifiche introdotte.

Disposizioni principali

Modifica dell'ambito di applicazione della direttiva 2003/59/CE

L'articolo 1 sostituisce l'articolo 1 della direttiva 2003/59/CE e delimita l'applicazione all'attività di guida svolta da cittadini UE e da cittadini di paesi terzi dipendenti di imprese stabilite in uno Stato membro, su strade aperte al pubblico, con veicoli per cui è richiesta la patente delle categorie C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D o D+E, o equivalenti.

Deroghe e esclusioni

L'articolo 1, punto 2, riscrive l'articolo 2 della direttiva 2003/59/CE ampliando e precisando le deroghe: veicoli fino a 45 km/h; veicoli delle forze armate, protezione civile, pompieri, ordine pubblico e servizi di emergenza sanitaria; veicoli in prova o nuovi/trasformati non ancora immessi in circolazione; alcuni spostamenti di manutenzione; veicoli per emergenze e missioni di salvataggio; veicoli per lezioni ed esami di guida, e formazione supplementare in apprendistato; trasporti non commerciali; trasporto di materiale, attrezzature o macchinari usati dal conducente, se la guida non è attività principale. Sono previste deroghe specifiche per guida occasionale in zone rurali per approvvigionare la propria impresa e per veicoli di imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca entro limiti di distanza fissati dal diritto nazionale.

Formazione periodica: contenuti, struttura e mezzi didattici

L'articolo 1, punto 3, sostituisce l'articolo 7 della direttiva 2003/59/CE. La formazione periodica diventa un aggiornamento professionale centrato su sicurezza stradale, salute e sicurezza sul lavoro e riduzione dell'impatto ambientale. È organizzata da centri autorizzati, comprende insegnamento in aula, formazione pratica e, se disponibile, TIC o simulatori di alta qualità; in caso di trasferimento d'impresa va considerata la formazione già svolta. La formazione deve trattare più materie, sempre almeno una materia di sicurezza stradale, e adeguarsi agli sviluppi normativi e tecnologici.

Riconoscimento della qualificazione iniziale nello Stato di residenza

L'articolo 1, punto 4, modifica l'articolo 9 della direttiva 2003/59/CE prevedendo che i conducenti di cui all'articolo 1, lettera a), acquisiscano la qualificazione iniziale nello Stato membro di residenza, come definito dall'articolo 12 della direttiva 2006/126/CE.

Codice armonizzato UE "95" e carta di qualificazione del conducente

L'articolo 1, punto 5, riscrive l'articolo 10 della direttiva 2003/59/CE: il codice armonizzato UE "95" va apposto sulla patente o sulla carta di qualificazione del conducente. Se lo Stato membro non può apporlo sulla patente, rilascia la carta di qualificazione del conducente, riconosciuta reciprocamente. Per i conducenti di paesi terzi che trasportano merci, l'attestato di conducente del regolamento (CE) n. 1072/2009 può provare qualificazione e formazione se riporta il codice "95"; gli attestati senza tale codice rilasciati prima del 23 maggio 2020 restano validi fino alla scadenza.

Rete elettronica per lo scambio di informazioni sui CAP

L'articolo 1, punto 6, inserisce l'articolo 10 bis nella direttiva 2003/59/CE. Gli Stati membri devono scambiarsi informazioni sui certificati di idoneità professionale rilasciati o revocati, sviluppando con la Commissione una rete elettronica o ampliando una rete esistente, con valutazione costi-benefici. Il trattamento dei dati personali è limitato alla verifica del rispetto della direttiva ed è soggetto al regolamento (UE) 2016/679; l'accesso è riservato alle autorità competenti.

Aggiornamento degli allegati della direttiva 2003/59/CE

L'allegato modifica in modo sostanziale i contenuti formativi dell'allegato I e il modello della carta di qualificazione del conducente dell'allegato II. Vengono rafforzati i temi su sicurezza stradale, percezione del pericolo, utenti vulnerabili, guida efficiente, condizioni meteorologiche estreme, trasporti eccezionali, sistemi di trasporto intelligenti, carico del veicolo, social rules, merci pericolose, trasporto animali, disabilità e organizzazione del mercato. Sono fissate durate standard: 280 ore per la qualificazione iniziale, 140 ore per la forma accelerata, 35 ore ogni cinque anni per la formazione periodica; per alcune categorie sono previste riduzioni (20/10 ore di guida individuale e 5/2,5 ore per i conducenti di cui all'articolo 5, paragrafo 5).

Coordinamento con l'età minima nella direttiva 2006/126/CE

L'articolo 2, punto 1, modifica l'articolo 4 della direttiva 2006/126/CE: età minima di 18 anni per C1/C1E, 21 anni per C/CE, 21 anni per D1/D1E e 24 anni per D/DE. È introdotta una deroga che consente il rilascio della patente alle età minime previste dalla direttiva 2003/59/CE per i titolari di CAP; se uno Stato membro consente la guida a età inferiore, la validità della patente è limitata al suo territorio fino al raggiungimento dell'età minima e del possesso del CAP.

Veicoli alimentati con combustibili alternativi e categoria B

L'articolo 2, punto 2, aggiunge all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2006/126/CE una deroga che consente ai titolari di patente B da almeno due anni di guidare, senza rimorchio, veicoli per trasporto merci alimentati con combustibili alternativi con massa massima autorizzata superiore a 3.500 kg ma non superiore a 4.250 kg, purché la maggiore massa derivi solo dal sistema di propulsione alternativo e non aumenti la capacità di carico.

Assistenza reciproca e scambio di dati sulle patenti

L'articolo 2, punto 3, sostituisce l'articolo 15 della direttiva 2006/126/CE. Gli Stati membri devono assistersi reciprocamente e usare la rete UE delle patenti di guida per scambiare informazioni su patenti rilasciate, cambiate, sostituite, rinnovate o revocate, anche per controlli previsti dalla legislazione UE. Il trattamento dei dati è consentito solo per l'attuazione della direttiva 2006/126/CE, della direttiva 2003/59/CE e della direttiva (UE) 2015/413, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del regolamento (CE) n. 45/2001.

Termini di recepimento e attuazione

L'articolo 3 impone agli Stati membri di adottare entro il 23 maggio 2020 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva; per l'articolo 1, punto 6, relativo alla rete elettronica dei CAP, il termine è prorogato al 23 maggio 2021. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva e gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione il testo delle principali disposizioni interne adottate.

Come è indicizzato

Materietrasportisicurezza stradaleformazione professionalepatente di guidaambiente

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.