Direttiva 2018/411
Direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva (UE) 2018/411 interviene in via puntuale sulla direttiva (UE) 2016/97, spostando in avanti i termini per l’adozione e l’applicazione delle misure nazionali di recepimento. La modifica è motivata dall’esigenza di consentire agli operatori assicurativi più tempo per adeguarsi anche ai regolamenti delegati del 2017 che integrano la disciplina della distribuzione assicurativa. Contestualmente, viene differita al 1o ottobre 2018 l’abrogazione della direttiva 2002/92/CE e la direttiva è resa applicabile retroattivamente dal 23 febbraio 2018 per ragioni di certezza del diritto.
Rinvio della data di applicazione delle misure nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa, con conseguente adeguamento della data di abrogazione della direttiva 2002/92/CE.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri in relazione al recepimento e all’applicazione della direttiva (UE) 2016/97, che armonizza le norme nazionali sulla distribuzione di prodotti assicurativi e riassicurativi e dei prodotti di investimento assicurativi da parte di intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, loro dipendenti e intermediari assicurativi a titolo accessorio. La modifica riguarda esclusivamente la tempistica di trasposizione e di applicazione nell’ordinamento interno, non i contenuti sostanziali della disciplina assicurativa. È espressamente prevista l’applicazione retroattiva dal 23 febbraio 2018 e il testo è rilevante ai fini del SEE.
Rinvio dei termini di applicazione della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa
La direttiva (UE) 2018/411 interviene sulla direttiva (UE) 2016/97, che armonizza le norme nazionali sulla distribuzione di prodotti assicurativi e riassicurativi e di prodotti di investimento assicurativi. L’intervento è meramente temporale: non modifica l’impianto sostanziale della disciplina, ma rinvia la data entro cui gli Stati membri devono recepirla e applicarla, per consentire agli operatori del settore di adeguarsi con maggiore gradualità anche ai regolamenti delegati (UE) 2017/2358 e (UE) 2017/2359.
Contesto e finalità
Nei considerando, il legislatore unionale rileva che la direttiva 2016/97 imponeva agli Stati membri di conformarsi entro il 23 febbraio 2018, ma che la complessità delle misure attuative richiedeva più tempo per imprese di assicurazione e distributori. La modifica è quindi adottata per favorire un’attuazione corretta ed efficace della disciplina, garantendo al contempo certezza del diritto ed evitando possibili perturbazioni del mercato.
Termine di recepimento e obblighi per gli Stati membri
L’articolo 1, punto 1, sostituisce l’articolo 42, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97 e fissa due obblighi chiari per gli Stati membri:
- adottare e pubblicare entro il 1o luglio 2018 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva;
- applicare tali disposizioni non oltre il 1o ottobre 2018;
- informare immediatamente la Commissione delle misure adottate.
La direttiva lascia agli Stati membri la scelta della forma e dei mezzi di recepimento, secondo la natura propria della direttiva, ma impone un risultato preciso in termini di tempistica di attuazione.
Abrogazione della direttiva 2002/92/CE
L’articolo 1, punto 2, modifica l’articolo 44 della direttiva 2016/97 stabilendo che la direttiva 2002/92/CE è abrogata con effetto dal 1o ottobre 2018. L’abrogazione opera fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive elencate nell’allegato II, parte B, della direttiva 2016/97.
Entrata in vigore e retroattività
L’articolo 2 prevede che la direttiva entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La norma si applica retroattivamente a decorrere dal 23 febbraio 2018, data originariamente prevista per il recepimento della direttiva 2016/97. La retroattività è espressamente motivata, nei considerando, dall’esigenza di evitare incertezze giuridiche e disfunzioni sul mercato durante il periodo intermedio.
Destinatari e rilievo pratico
L’articolo 3 identifica negli Stati membri i destinatari della direttiva. Per i professionisti del settore assicurativo, la conseguenza principale è il rinvio della piena applicabilità del nuovo regime di distribuzione assicurativa al 1o ottobre 2018, con conseguente differimento anche della cessazione dell’efficacia della previgente direttiva 2002/92/CE.
Disposizioni principali
Rinvio del termine di recepimento della direttiva 2016/97
L’articolo 1, punto 1, sostituisce l’articolo 42, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97. Gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 1o luglio 2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e informarne immediatamente la Commissione. Le nuove disposizioni nazionali devono essere applicate al più tardi dal 1o ottobre 2018.
Differimento dell’abrogazione della direttiva 2002/92/CE
L’articolo 1, punto 2, sostituisce l’articolo 44 della direttiva (UE) 2016/97, prevedendo che la direttiva 2002/92/CE sia abrogata con effetto dal 1o ottobre 2018, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive elencate nell’allegato II, parte B, della direttiva 2016/97.
Entrata in vigore e applicazione retroattiva
Ai sensi dell’articolo 2, la direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica retroattivamente a decorrere dal 23 febbraio 2018. La retroattività è giustificata, nei considerando, dalla necessità di garantire certezza del diritto ed evitare perturbazioni del mercato.
Destinatari
L’articolo 3 stabilisce che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.
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