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Direttiva 2018/484

Direttiva di esecuzione (UE) 2018/484 della Commissione, del 21 marzo 2018, che modifica la direttiva 93/49/CEE per quanto riguarda i requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione di determinati generi o specie di Palmae in relazione al Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

Normativa europea32018L0484

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva di esecuzione (UE) 2018/484 modifica la direttiva 93/49/CEE per rafforzare i requisiti applicabili ai materiali di moltiplicazione di determinate Palmae, in relazione al rischio fitosanitario connesso a Rhynchophorus ferrugineus (Olivier). La Commissione prende atto della diffusione dell’organismo nocivo in gran parte del territorio dell’Unione e sostituisce la logica delle misure di emergenza con requisiti specifici permanenti per la commercializzazione. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 30 settembre 2018 e applicarle dal 1 ottobre 2018.

Modifica i requisiti fitosanitari per i materiali di moltiplicazione di determinate Palmae commercializzate nell’Unione, introducendo condizioni specifiche contro Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).

Ambito di applicazione

Si applica ai materiali di moltiplicazione di piante ornamentali appartenenti ai generi e alle specie di Palmae elencati nell’allegato della direttiva 93/49/CEE, limitatamente a quelli aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base. Rileva per la commercializzazione nell’Unione e introduce requisiti specifici per prevenire la presenza di Rhynchophorus ferrugineus (Olivier); resta impregiudicata la disciplina relativa alle zone protette adottata ai sensi della direttiva 2000/29/CE. La modifica incide sugli obblighi degli Stati membri di recepimento e, indirettamente, sugli operatori del settore vivaistico e ornamentale.

Modifica dei requisiti fitosanitari per alcune Palmae

La direttiva di esecuzione (UE) 2018/484 della Commissione interviene sulla direttiva 93/49/CEE, che disciplina i requisiti per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali. L’intervento è motivato dalla diffusione di Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) in gran parte dei territori a rischio dell’Unione e dalla necessità di sostituire le misure di emergenza con requisiti specifici di commercializzazione per le Palmae più esposte al parassita.

Contesto e finalità

I considerando evidenziano che l’organismo nocivo è presente in una parte sostanziale del territorio dell’Unione e può causare gravi danni alle piante ospiti della famiglia Palmae, con esclusione delle piante aventi un fusto del diametro inferiore a 5 cm alla base. Poiché tali piante sono ampiamente coltivate per fini ornamentali e rivestono rilievo economico e ambientale, la direttiva mira a garantire la qualità fitosanitaria dei materiali di moltiplicazione di determinati generi e specie comunemente commercializzati.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda i materiali di moltiplicazione di Palmae appartenenti ai generi e alle specie elencati nell’allegato della direttiva 93/49/CEE, come modificato dalla presente direttiva. I nuovi requisiti si applicano ai materiali aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base. Il testo precisa che la disciplina opera senza pregiudizio per le norme sulle zone protette adottate ai sensi della direttiva 2000/29/CE.

Requisiti fitosanitari introdotti

Con l’inserimento dell’articolo 3 bis nella direttiva 93/49/CEE, i materiali di moltiplicazione delle Palmae interessate devono soddisfare uno dei seguenti requisiti alternativi:

  • essere stati coltivati durante l’intero ciclo di vita in un’area riconosciuta indenne da Rhynchophorus ferrugineus dall’organismo ufficiale responsabile, in conformità alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;
  • oppure essere stati coltivati, nei due anni precedenti la commercializzazione, in un sito situato nell’Unione soggetto a protezione fisica totale contro l’introduzione del parassita, o in un sito in cui siano stati applicati trattamenti preventivi adeguati relativi al medesimo organismo nocivo.

In entrambi i casi, i materiali devono essere sottoposti a ispezioni visive almeno una volta ogni quattro mesi e, all’esito di tali controlli, devono risultare indenni da Rhynchophorus ferrugineus.

Aggiornamento dell’allegato

L’allegato della direttiva 93/49/CEE viene integrato con un elenco specifico di generi e specie di Palmae interessati dal regime. Tra questi figurano, in particolare, Areca catechu, Cocos nucifera, Phoenix canariensis, Phoenix dactylifera, Phoenix roebelenii, Trachycarpus fortunei e Washingtonia, oltre ad altre specie e generi indicati nel testo.

Recepimento e decorrenza

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure nazionali necessarie entro il 30 settembre 2018. Le disposizioni devono essere applicate dal 1 ottobre 2018. Il recepimento deve essere accompagnato da un riferimento alla direttiva oppure da un riferimento inserito in sede di pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.

Gli Stati membri devono inoltre:

  • comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure di recepimento;
  • trasmettere una tavola di concordanza tra le misure nazionali e la direttiva;
  • comunicare il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, cui spetta assicurare il risultato richiesto mediante le misure nazionali di recepimento.

Disposizioni principali

Modifica della direttiva 93/49/CEE

Inserisce l’articolo 3 bis e aggiorna l’allegato della direttiva 93/49/CEE per includere specifici generi e specie di Palmae soggetti ai nuovi requisiti fitosanitari relativi a Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).

Requisiti per i materiali di moltiplicazione di Palmae con fusto superiore a 5 cm

I materiali di moltiplicazione delle Palmae elencate nell’allegato, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base, devono soddisfare uno dei due requisiti alternativi: coltivazione durante l’intero ciclo di vita in un’area riconosciuta indenne dall’organismo nocivo dall’organismo ufficiale responsabile, secondo le pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure coltivazione, nei due anni precedenti la commercializzazione, in un sito dell’Unione con protezione fisica totale contro l’introduzione del parassita o con trattamenti preventivi adeguati, con ispezioni visive almeno ogni quattro mesi e conferma dell’assenza del parassita.

Relazione con le zone protette

L’articolo 3 bis precisa che la disciplina si applica fatte salve le norme relative alle zone protette adottate ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera h), e dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2000/29/CE.

Aggiornamento dell’allegato delle specie interessate

L’allegato della direttiva 93/49/CEE viene integrato con un elenco di generi e specie di Palmae interessati, tra cui Areca catechu, Syagrus romanzoffiana, Arenga pinnata, Bismarckia, Borassus flabellifer, Brahea armata, Brahea edulis, Butia capitata, Calamus merrillii, Caryota maxima, Caryota cumingii, Chamaerops humilis, Cocos nucifera, Corypha utan, Copernicia, Elaeis guineensis, Howea forsteriana, Jubaea chilensis, Livistona australis, Livistona decora, Livistona rotundifolia, Metroxylon sagu, Roystonea regia, Phoenix canariensis, Phoenix dactylifera, Phoenix reclinata, Phoenix roebelenii, Phoenix sylvestris, Phoenix theophrasti, Pritchardia, Ravenea rivularis, Sabal palmetto, Trachycarpus fortunei e Washingtonia.

Recepimento e applicazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento entro il 30 settembre 2018 e applicarle dal 1 ottobre 2018. Devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni adottate e una tavola di concordanza, nonché il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Come è indicizzato

Materiefitosanitarioagricolturacommercio di piante ornamentalitutela delle piantemercato interno

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