Direttiva 2018/970
Direttiva delegata (UE) 2018/970 della Commissione, del 18 aprile 2018, che modifica gli allegati II, III e V della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva delegata (UE) 2018/970 aggiorna la direttiva (UE) 2016/1629 sostituendo e modificando alcuni allegati tecnici per recepire la norma ES-TRIN 2017/1 elaborata dal CESNI. L’intervento mira a garantire requisiti tecnici uniformi e coerenti per la sicurezza delle navi da navigazione interna nell’Unione, in coordinamento con il quadro normativo della CCNR sul Reno. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 7 ottobre 2018 e applicarle dalla stessa data.
Modifica degli allegati II, III e V della direttiva (UE) 2016/1629 sui requisiti tecnici minimi delle navi adibite alla navigazione interna, per allineare la disciplina alla norma ES-TRIN 2017/1.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e, indirettamente, alle unità navali adibite alla navigazione interna nelle zone 1, 2, 3 e 4 disciplinate dalla direttiva (UE) 2016/1629. Incide sui requisiti tecnici delle navi, sui contenuti delle ispezioni e sulla composizione degli esperti coinvolti nelle verifiche, con particolare riferimento alla navigazione interna e alle imbarcazioni tradizionali. La direttiva è di modifica e opera tramite aggiornamento degli allegati della direttiva madre; il recepimento deve avvenire entro il 7 ottobre 2018.
Modifica dei requisiti tecnici per le navi da navigazione interna
La direttiva delegata (UE) 2018/970 interviene sulla direttiva (UE) 2016/1629, che disciplina i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, con l’obiettivo di garantire un’elaborazione uniforme dei requisiti tecnici nell’Unione. Il provvedimento recepisce l’evoluzione della norma ES-TRIN, adottata dal CESNI, e assicura coerenza con il quadro della Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR), che a sua volta adeguerà i propri regolamenti di ispezione.
Finalità e contesto normativo
La direttiva madre 2016/1629 abroga la direttiva 2006/87/CE con effetto dal 7 ottobre 2018. I considerando richiamano la necessità di una regolazione tecnica uniforme per la sicurezza della navigazione interna e sottolineano che la nuova norma ES-TRIN 2017/1 include non solo i requisiti di costruzione, allestimento ed equipaggiamento delle navi, ma anche disposizioni speciali per categorie specifiche, strumenti di identificazione, modelli di certificati e registri, disposizioni transitorie e istruzioni applicative.
Modifiche agli allegati tecnici
L’articolo 1 della direttiva sostituisce o modifica tre allegati della direttiva (UE) 2016/1629:
- l’allegato II è sostituito integralmente, stabilendo che i requisiti tecnici minimi per le unità navali delle zone 1, 2, 3 e 4 sono quelli della norma ES-TRIN 2017/1;
- l’allegato III è modificato per rafforzare i riferimenti a robustezza, stabilità e macchinari, includendo l’esigenza di certificati o attestati rilasciati da una società di classificazione riconosciuta;
- l’allegato V è modificato per aggiornare le regole relative agli esperti coinvolti nelle ispezioni.
Contenuto delle modifiche tecniche rilevanti
Nel nuovo assetto dell’allegato III, il paragrafo 2 riguarda la robustezza e stabilità e comprende il rafforzamento della struttura e della stabilità della nave. Il nuovo paragrafo 8 introduce una sezione dedicata ai macchinari, con richiamo a:
- apparati di governo;
- alberi dell’elica e accessori;
- motori di propulsione, accoppiamento e accessori;
- presenza di un’elica di prua;
- sistema di sentina e impianti antincendio;
- fonte di alimentazione di emergenza e impianti elettrici;
- certificato/attestato di una società di classificazione riconosciuta.
Ispezioni e qualifiche degli esperti
Nell’allegato V, articolo 2.01, paragrafo 2, la lettera c) viene riscritta per richiedere che l’esperto di navigazione sia titolare di una licenza che lo autorizzi a condurre l’unità navale da ispezionare. Inoltre, viene aggiunta la lettera d), che prevede la presenza di un esperto di imbarcazioni tradizionali per l’ispezione di tali unità.
Recepimento, applicazione ed entrata in vigore
L’articolo 2 stabilisce che gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 7 ottobre 2018 e applicarle dalla stessa data. È imposto anche l’obbligo di comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento e di indicare, negli atti nazionali, un riferimento alla direttiva. Inoltre, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Profili pratici per gli operatori
Per avvocati e commercialisti che assistono operatori del settore nautico e della navigazione interna, la direttiva rileva soprattutto perché aggiorna il quadro tecnico di conformità delle unità navali, richiedendo un coordinamento tra certificazione tecnica, ispezioni e documentazione di classe. L’effetto pratico è l’allineamento dei requisiti nazionali alla nuova norma ES-TRIN 2017/1, con impatto su costruzione, equipaggiamento, certificazione e controlli delle navi interessate.
Disposizioni principali
Aggiornamento della norma tecnica di riferimento
L’allegato II della direttiva (UE) 2016/1629 è sostituito: i requisiti tecnici minimi applicabili alle unità navali adibite alla navigazione interna delle zone 1, 2, 3 e 4 sono quelli stabiliti nella norma ES-TRIN 2017/1.
Modifiche ai requisiti su robustezza, stabilità e macchinari
L’allegato III della direttiva (UE) 2016/1629 è modificato: il paragrafo 2 è sostituito con la voce relativa a robustezza e stabilità, includendo rafforzamento della struttura e stabilità e la necessità di un certificato/attestato di una società di classificazione riconosciuta; è inoltre aggiunto un nuovo paragrafo 8 sui macchinari, con riferimenti ad apparati di governo, alberi dell’elica e accessori, motori di propulsione, accoppiamento e accessori, elica di prua, sistema di sentina e impianti antincendio, fonte di alimentazione di emergenza e impianti elettrici, nonché certificato/attestato di una società di classificazione riconosciuta.
Aggiornamento delle qualifiche degli esperti per le ispezioni
L’allegato V della direttiva (UE) 2016/1629 è modificato: nell’articolo 2.01, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita per prevedere un esperto di navigazione titolare di licenza abilitante alla conduzione dell’unità navale da ispezionare; è aggiunta la lettera d) per l’esperto di imbarcazioni tradizionali, necessario per l’ispezione di tali imbarcazioni.
Termine di recepimento e applicazione
Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni necessarie entro il 7 ottobre 2018; le disposizioni si applicano dalla stessa data. È previsto l’obbligo di comunicazione immediata del testo alla Commissione e l’inserimento di un riferimento alla direttiva negli atti nazionali di recepimento.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
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