Cassazione Civile, Ordinanza n. 24050/2023 del 07/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consumatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di telesorveglianza satellitare stipulato per un’autovettura, con prestazioni promesse di avviso immediato in caso di furto, denuncia alle forze dell’ordine, mappatura del percorso e blocco da remoto del motore. Dopo il furto del veicolo, la proprietaria ha chiesto il risarcimento sostenendo che la mancata o tardiva attivazione di tali obblighi avesse impedito il ritrovamento dell’auto. Il tribunale ha rigettato la domanda per difetto di nesso causale; la corte d’appello ha invece accertato un inadempimento della società, ma ha qualificato il danno non come perdita dell’auto, bensì come perdita di chance di recuperarla, ritenendo però non provata, nemmeno in via presuntiva, la concreta possibilità di ritrovamento e quindi non liquidabile il danno. Con il ricorso per cassazione la proprietaria ha denunciato, in sintesi, violazione degli artt. 112, 115, 1218, 1223, 1226, 2697, 2727 e 2729 c.c. e di norme processuali, sostenendo che la corte territoriale avesse indebitamente invertito l’onere della prova, preteso una dimostrazione impossibile o comunque superflua della percentuale di recuperabilità del mezzo, omesso di valorizzare la funzione stessa del contratto e mal applicato la nozione di danno da perdita di chance; ha inoltre dedotto vizi di motivazione e omessa pronuncia sui fatti decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo, il quarto e il sesto motivo di ricorso, ritenendo che la corte d’appello avesse errato nel pretendere dalla danneggiata la prova della concreta probabilità di recupero dell’autovettura, una volta accertato l’inadempimento della società e la perdita della possibilità di rintracciare il mezzo. Ha affermato che, in tema di perdita di chance, l’onere probatorio è attenuato ma non escluso, e che, nel caso specifico, l’esistenza della chance era implicita nella stessa causa del contratto di telesorveglianza, essendo la prestazione finalizzata proprio a favorire il ritrovamento del veicolo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione affinché riesamini la domanda alla luce dei corretti criteri sulla allegazione e prova della perdita di chance e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e alla dedotta violazione per avere la corte d'appello richiesto una prova non corrispondente alla domanda.
art. 115 c.p.c.
Richiamato per affermare che la perdita della chance poteva essere considerata nozione di fatto rientrante nella comune esperienza e che il giudice non doveva ignorare elementi già emergenti dagli atti.
art. 1218 c.c.
Richiamato come norma sull'inadempimento contrattuale, base della pretesa risarcitoria per inesatto adempimento degli obblighi di telesorveglianza.
art. 1223 c.c.
Richiamato per il nesso tra inadempimento e danno risarcibile; la Corte distingue però il danno da perdita del bene dal danno da perdita di chance.
art. 1226 c.c.
Indicato come fondamento della liquidazione equitativa del danno da chance, da utilizzare una volta accertata la perdita della possibilità favorevole.
art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte esclude che il danneggiato debba provare una percentuale concreta di recupero come se chiedesse il danno da perdita integrale del veicolo.
art. 2727 c.c.
Richiamato per il ricorso alle presunzioni nella prova della chance perduta.
art. 2729 c.c.
Richiamato per censurare l'asserito errore di sussunzione della corte territoriale nel valutare gli indizi relativi alla perdita di chance.
art. 99 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso quale corollario del principio della domanda.
art. 101 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo quale parametro del contraddittorio.
art. 2907 c.c.
Richiamato nel primo motivo quale norma di riferimento sul principio della domanda.
Massime di principio
- La perdita di chance costituisce un danno patrimoniale autonomamente risarcibile, consistente nella perdita di una seria e apprezzabile possibilità di conseguire un risultato utile, non nella perdita del risultato finale in sé.
- In tema di perdita di chance, l'onere della prova è attenuato rispetto alla dimostrazione del conseguimento certo del bene della vita, ma non viene meno: deve essere allegata e dimostrata la possibilità concreta e consistente, mentre la quantificazione può avvenire equitativamente ex art. 1226 c.c.
- Quando il contratto ha come funzione specifica quella di aumentare le possibilità di conseguire un determinato risultato, l'esistenza della chance può desumersi dalla causa concreta del rapporto e dal suo oggetto, senza pretendere una prova ulteriore della percentuale esatta di successo.
- Non va confuso il giudizio sul nesso causale relativo alla perdita della possibilità favorevole con la prova del conseguimento del risultato finale: se si domanda il danno da chance, il giudice deve accertare la perdita della possibilità e non la probabilità di successo del bene finale come se si trattasse del danno integrale.
- La liquidazione equitativa del danno da chance è ammissibile, ma presuppone che il giudice dia conto del percorso logico seguito e non trasformi la richiesta di prova della possibilità perduta in un automatismo risarcitorio negato dal mero difetto di una quantificazione percentuale esatta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23902/2023 del 07/08/2023
- ordinanza_civile · 7 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23906/2023 del 07/08/2023
- ordinanza_civile · 7 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23907/2023 del 07/08/2023
- ordinanza_civile · 7 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23909/2023 del 07/08/2023
- ordinanza_civile · 7 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23913/2023 del 07/08/2023
- ordinanza_civile · 7 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23915/2023 del 07/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →