Sentenza del 20/02/2020 n. 4414 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La TTPC chiedeva il rimborso per complessivi Euro 44.460.979,00 relativi all'applicazione dell'art. 165 Tuir: dopo che l'Agenzia con la Risoluzione 83/E/2008 aveva riconosciuto la "similarità parziale" del prelevement fiscale forfettario tunisino con l'IRES e la sua definitività, la quota di imposta estera cessava di essere deducibile (art. 99 Tuir) e poteva essere detratta dall'imposta netta ai sensi dell'art. 165; TTPC chiese quindi il rimborso. L'Agenzia eccepiva in appello vizi procedurali e sostanziali: carenza di legittimazione attiva, omessa indicazione dei redditi esteri (richiamando il comma 8 dell'art. 165), insufficiente prova del pagamento effettivo in Tunisia e del calcolo del credito, nonché decadenza per decorso del termine quadriennale (art. 38 DPR 602/1973).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i motivi terzo, quarto e quinto del ricorso dell'Agenzia (relativi all'insufficiente motivazione della sentenza di appello in ordine all'an e al quantum del credito e alla valutazione probatoria del pagamento in Tunisia), ha dichiarato assorbiti gli altri motivi e ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, rinviando la causa alla stessa Commissione in diversa composizione perché riesamini i documenti prodotti (in particolare le attestazioni di avvenuto pagamento in Tunisia) e motivi nuovamente la decisione; ha altresì disposto che il giudice del rinvio provveda sulle spese di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 165
"se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo..."; "la detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata"
La Corte ricorda che l'art.165 ammette il credito per imposte estere pagate in via definitiva solo se i redditi esteri sono dichiarati; l'eventuale diritto al rimborso richiede prova sia dell'effettivo pagamento all'estero sia del corretto calcolo della quota detraibile.
D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 99
"le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento"
La trasformazione della quota forfettaria tunisina da "imposta deducibile" a "quota assimilata all'imposta sulle società" comporta che quella quota non sia più deducibile ex art.99 ma possa concorrere al meccanismo della detrazione prevista dall'art.165.
D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 162
Richiamato in relazione alla qualificazione della stabile organizzazione: l'esistenza di una sede fissa (il gasdotto) in Tunisia integra la stabile organizzazione ai fini della tassazione dei redditi prodotti in loco.
Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Tunisia, art. 5
L'art.5 della Convenzione è stato richiamato per affermare che il gasdotto costituisce una stabile organizzazione (permanent establishment) della TTPC in Tunisia.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38
Riferito al termine quadriennale per l'azione di rimborso; la questione sulla decorrenza (saldo vs. acconto) era stata sollevata ma non definitivamente risolta dalla Corte, essendo il motivo assorbito dalla cassazione per vizio di motivazione.
Legge n. 212 del 2000, art. 11 (interpello)
La TTPC si era avvalsa dell'istituto dell'interpello; la Risoluzione 83/E del 2008, resa in risposta, ha influito significativamente sulla qualificazione fiscale del prelevement tunisino.
Risoluzione Agenzia delle Entrate 83/E del 2008
La Risoluzione ha ritenuto la "similarità parziale" del prelevement tunisino con l'IRES e la sua definitività, indicando i criteri per individuare la quota riferibile all'Impot sur les societes e la possibilità di detrazione ai sensi dell'art.165; tale interpello ha formato il presupposto delle pretese della contribuente ma non sostituisce la prova effettiva del pagamento.
Corte di Cassazione (giurisprudenza), sezioni unite
La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (es. sez. un. n.22232/2016 e n.32980/2018) sul principio che la motivazione del giudice deve essere effettiva e comprensibile; motivazione apparentemente presente ma priva di contenuto logico-argomentativo determina nullità per "error in procedendo".
Massime di principio
- Quando una tassa estera forfettaria comprende anche una componente assimilabile all'imposta sulle società dello Stato di residenza, quella componente può essere trattata come imposta pagata all'estero e dare diritto al credito d'imposta ex art.165 Tuir, purché sia provata la sua definitività e sia dichiarato il reddito estero.
- Il diritto al credito e/o al rimborso richiede prova documentale dell'effettivo pagamento all'estero e della metodologia di calcolo della quota detraibile; la semplice adesione a una risoluzione di interpello non sostituisce la prova fattuale.
- Se il giudice afferma l'esistenza di un diritto tributario deve motivare in modo chiaro l'an (esistenza del credito) e il quantum (calcolo e documenti a supporto); motivazioni vaghe o meramente assertive possono portare alla cassazione per insufficienza motivazionale.
- L'omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione può precludere la detrazione ex art.165 (comma 8): pertanto occorre verificare sempre la correttezza e completezza delle dichiarazioni fiscali prima di chiedere il rimborso.
- Prima di proporre istanze di rimborso occorre valutare i termini di decadenza/ prescrizione (art.38 DPR 602/1973) e, se necessario, presentare dichiarazioni integrative o chiarimenti documentali per non perdere il diritto; la decorrenza precisa del termine può essere oggetto di contestazione e va verificata caso per caso.
- In operazioni con strutture internazionali e paesi a fiscalità privilegiata, usare l'interpello per ottenere un indirizzo dell'Agenzia può essere utile, ma non elimina l'onere probatorio in sede contenziosa.
- Nei gruppi con consolidato fiscale, la rappresentazione delle imposte estere nel consolidato richiede attenzione: la trasformazione tra deduzione e detrazione può generare vantaggi o criticità e deve essere supportata da calcoli e documentazione chiari.
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