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Sentenza

Sentenza n. 16585/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento - della Delibera di Giunta Comunale n. 17 del 5 febbraio 2026 del Comune Fiumicino - dell’Ordinanza n. 914 del 20 febbraio 2026, emessa dall’ufficio SUAP del Comune di Fiumicino nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente ad esercitare la propria attività d’impresa e in via subordinata rispetto alla domanda di annullamento per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, economici e non, quali conseguenza immediata e diretta dell’applicazione dell’ordinanza comunale e della delibera di giunta del Comune di Fiumicino, ivi impugnate.

Giustizia amministrativa202603069

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza comunale che ha dichiarato improcedibile e priva di effetti la SCIA di subingresso e vietato la prosecuzione dell'attività di rimessa, nonché deliberazione di Giunta che ha introdotto un divieto temporaneo per i parcheggi e le rimesse a cielo aperto temporanei o stagionali

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (gestore di rimessa)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente, subentrata il 16 ottobre 2025 nell'attività di rimessa di veicoli già esercitata dalla società cedente in forza di una SCIA del 30 maggio 2023, ha presentato una SCIA di subingresso il 20 novembre 2025, integrandola il 26 novembre 2025 dopo una richiesta comunale di chiarimenti catastali. Ha impugnato l'ordinanza del 20 febbraio 2026, che ha dichiarato improcedibile la SCIA e vietato immediatamente la prosecuzione dell'attività, e la deliberazione di Giunta del 5 febbraio 2026 che vietava temporaneamente le rimesse a cielo aperto temporanee o stagionali. Ha dedotto: (1) violazione dell'art. 19 l. 241/1990, perché il potere inibitorio sarebbe stato esercitato oltre il termine di sessanta giorni; (2) difetto d'istruttoria, travisamento, carenza di motivazione e lesione di buona fede e affidamento, poiché l'ordinanza non avrebbe considerato la documentazione integrativa già presentata; (3) errata qualificazione dell'attività come temporanea o stagionale e illegittima applicazione retroattiva della delibera a una SCIA già consolidata; (4) vizi propri della delibera, per generalità del divieto, violazione della riserva di legge e della libertà d'iniziativa economica, indeterminatezza e sproporzione; (5) mancanza dei presupposti dell'annullamento d'ufficio e omessa ponderazione dell'interesse pubblico e degli interessi dei destinatari; (6) disparità di trattamento rispetto ad altri operatori. Ha inoltre chiesto in via subordinata il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Il Comune ha sostenuto che dichiarazioni inesatte o incomplete impedirebbero il perfezionamento della SCIA e consentirebbero di dichiararne l'inefficacia in ogni momento; ha contestato la conformità urbanistica dell'area e dedotto l'inammissibilità e l'infondatezza delle censure contro la delibera.

La decisione

Il ricorso è accolto limitatamente alle censure contro l'ordinanza n. 914/2026, che viene annullata. Il potere ordinario di vietare la prosecuzione dell'attività sulla base della SCIA andava esercitato entro sessanta giorni; decorso tale termine, l'amministrazione poteva intervenire soltanto ricorrendo all'autotutela e rispettandone presupposti e garanzie. La SCIA originaria del 2023 aveva mantenuto efficacia e i suoi effetti si erano consolidati; la generica dichiarazione di conformità urbanistica contenuta nella SCIA di subingresso non poteva, nel caso concreto, essere considerata mendace. L'ordinanza del 20 febbraio 2026 era tardiva e non presentava i caratteri dell'autotutela: non esplicitava un interesse pubblico attuale alla rimozione, non comparava gli interessi dei destinatari e dei controinteressati e non considerava l'affidamento in buona fede della società. Sono respinte le censure contro la deliberazione di Giunta n. 17/2026: la delibera non si applicava alla fattispecie, perché la SCIA era già divenuta definitiva per decorso del termine di sessanta giorni; il giudice non decide quindi nel merito i vizi propri dedotti contro la delibera. La domanda risarcitoria subordinata non è scrutinata, poiché è stata accolta la domanda di annullamento e la società ha conseguito il bene della vita, continuando a svolgere l'attività senza interruzione. Spese compensate per la particolarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 19, commi 3 e 4, l. 241/1990

    Pertanto, il potere dell'amministrazione di adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi in relazione a SCIA deve essere esercitato entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della segnalazione, come previsto dall'art. 19 della legge n. 241 del 1990. Decorso tale termine, l'amministrazione non può più esercitare il potere inibitorio ordinario ma deve ricorrere agli strumenti di autotutela, con la necessaria sussistenza dei relativi presupposti sostanziali e procedimentali, salva la falsa rappresentazione dei fatti.

    Il potere inibitorio ordinario sulla SCIA è soggetto al termine di sessanta giorni. Dopo la scadenza, l'amministrazione può intervenire soltanto in autotutela, in presenza dei relativi presupposti sostanziali e procedimentali, salva l'ipotesi di falsa rappresentazione dei fatti.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Applicando le coordinate ermeneutiche sopra descritte alla fattispecie concreta, rileva il Collegio che l’ordinanza in esame, adottata oltre i 60 giorni di legge, avrebbe dovuto avere i caratteri propri dell’autotutela che invece non possiede. In particolare, da una piana lettura del provvedimento in esame, si evince chiaramente che l’Amministrazione non ha esplicitato l’interesse pubblico attuale alla rimozione dell’atto, né ha effettuato una valutazione comparativa degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, con adeguata ponderazione degli interessi coinvolti, tantomeno ha tenuto conto del legittimo affidamento della società che in buona fede ha riposto fiducia nella stabilità del provvedimento.

    Dopo la scadenza del termine di controllo sulla SCIA, l'intervento amministrativo deve rispettare i presupposti dell'autotutela: esplicitazione dell'interesse pubblico attuale, comparazione degli interessi coinvolti e considerazione dell'affidamento del destinatario.

  • art. 30 c.p.a.

    La domanda risarcitoria non viene scrutinata dal Collegio in considerazione del fatto che è stata formulata in via meramente subordinata rispetto alla domanda di annullamento che, per le ragioni e nei limiti di cui si è detto, è stata accolta. Peraltro parte ricorrente ha conseguito il bene della vita cui ambiva, svolgendo senza soluzione di continuità la propria attività.

    Nel caso deciso, la domanda risarcitoria subordinata non viene esaminata perché è stata accolta la domanda di annullamento e la ricorrente ha conseguito il bene della vita richiesto.

Massime di principio

  • Il potere ordinario di vietare la prosecuzione di un'attività oggetto di SCIA deve essere esercitato entro sessanta giorni dalla presentazione della segnalazione; decorso tale termine, l'amministrazione può intervenire soltanto mediante autotutela, nel rispetto dei relativi presupposti sostanziali e procedimentali, salvo il caso di falsa rappresentazione dei fatti.
  • Un provvedimento adottato oltre il termine di controllo sulla SCIA è illegittimo se, pur incidendo sugli effetti della segnalazione, non esplicita l'interesse pubblico attuale alla rimozione, non compara gli interessi dei destinatari e dei controinteressati e non considera l'affidamento del privato.
  • La disciplina sopravvenuta che dispone l'applicazione delle proprie prescrizioni anche alle istanze in corso di valutazione non si applica a una SCIA i cui effetti si siano già consolidati per decorso del termine previsto per l'esercizio del potere inibitorio.

Come è indicizzato

MaterieIndustria, artigianato e attività produttiveSCIA e liberalizzazioniAutotutela
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoBuona fede e correttezza della PA

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