Ordinanza n. 292/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto n. 3530 d.d. 19.02.2026, notificato tramite PEC del 24.02.2026, avente a oggetto “Reg. (UE) 2021/2115 – CSR 2023/2027 Regione Toscana – Bando attuativo dell’intervento SRD03 “Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole – Annualità 2024” – Ditta: Il Macchione Società Semplice Agricola – Trasmissione del decreto di ricollocazione nell’elenco delle domande di sostegno ricevibili, in area di non finanziabilità”; - del relativo Allegato A “parte integrante e sostanziale”; - della “Comunicazione di avvio del procedimento per la pronuncia di diniego causa ricollocazione ai sensi dell’art. 10-bis della l. 241/1990”, prot. 0047820 d.d. 23.01.2026; - per quanto occorrer possa, del “Bando Intervento SRD03 “Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole” Annualità 2024”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto regionale di ricollocazione della domanda di sostegno in area di non finanziabilità, con mancato riconoscimento del punteggio di priorità
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto dirigenziale regionale che, nell'ambito del bando attuativo dell'intervento SRD03 relativo agli investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole, ha negato il riconoscimento del punteggio di priorità richiesto e ha collocato la domanda tra quelle non finanziabili. Sono stati impugnati anche l'allegato al decreto, la comunicazione di avvio del procedimento per il diniego ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990, il bando e gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Le censure riguardano principalmente l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni del bando, la qualificazione della documentazione prodotta e la qualificazione delle tipologie di investimento ai fini dell'attribuzione del punteggio di priorità. La ricorrente ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, senza anticipare la decisione sul merito. Ha rilevato che le censure richiedono l'interpretazione delle regole del bando, la corretta qualificazione della documentazione e degli investimenti e, quindi, valutazioni complesse e approfondimenti istruttori non compatibili con il sindacato sommario proprio della fase cautelare. Ha inoltre escluso, allo stato, la sussistenza del periculum in mora, poiché l'istruttoria delle domande non era ancora conclusa, i contributi non risultavano integralmente distribuiti e non emergeva un rischio attuale di esaurimento delle risorse. Ogni ulteriore valutazione è stata riservata alla fase di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede la sussistenza dei relativi presupposti, valutati nell'ambito di un sindacato sommario; nel caso concreto il giudice ha ritenuto non configurabili né un quadro idoneo alla decisione cautelare, per la necessità di approfondimenti propri del merito, né un pregiudizio imminente e irreversibile.
art. 10-bis l. 241/1990
La norma è richiamata quale base della comunicazione di avvio del procedimento per il diniego, ma l'ordinanza non ne esamina specificamente la legittimità.
Reg. (UE) 2021/2115
Il regolamento è richiamato nell'oggetto del decreto regionale quale quadro normativo dell'intervento di sostegno, senza una specifica interpretazione nella fase cautelare.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, le controversie che richiedono un'interpretazione complessa della lex specialis di un bando e approfondimenti istruttori sulla qualificazione della documentazione e degli investimenti possono essere ritenute non compatibili con il sindacato sommario tipico della tutela interinale, senza che ciò comporti una decisione anticipata sul merito.
- Il periculum in mora non è attuale quando il procedimento di istruttoria e assegnazione dei contributi non è ancora concluso, le risorse non risultano integralmente distribuite e non emerge un rischio concreto di esaurimento dei fondi.
- La sospensione cautelare di un atto amministrativo richiede un pregiudizio imminente e irreversibile; la mera collocazione provvisoria di una domanda in area non finanziabile, in presenza di risorse ancora non definitivamente assegnate, non è sufficiente a integrarlo.
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