Cassazione Penale, Sentenza n. 42581/2023 del 18/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Gensini era stato condannato dal G.U.P. e confermato dalla Corte d'appello per la violazione dell'art. 2 del d.l. n. 463/1983 (omissione versamento delle ritenute previdenziali/assicurative) con multa di euro 3.800,00; in Cassazione il ricorrente deduceva la manifesta illogicità della motivazione per l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. (per occasionalità e tenuità dell'offesa) e censurava l'errata applicazione dell'istituto della continuazione, sostenendo che le omissioni relative a più mensilità nell'ambito della stessa annualità dovessero costituire un'unica violazione
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto applicabile, in favore del ricorrente, la disciplina del d.lgs. 8/2016 (entrato in vigore il 16/02/2016) che impone di considerare l'importo complessivo annuale non versato e fissa la rilevanza penale solo se superiore a euro 10.000,00; ha quindi qualificato le omissioni mensili come momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata. L'errore della sentenza impugnata ha consentito l'instaurazione del rapporto di impugnazione; poiché nel frattempo è intervenuta la prescrizione, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione
Norme richiamate
decreto legislativo 8/2016
La disciplina introdotta va applicata in favore dell'imputato anche retroattivamente; rileva l'importo complessivo annuale non versato e la soglia di punibilità è fissata in euro 10.000,00
art. 8 d.lgs. 8/2016
Stabilisce l'applicazione delle disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del decreto
art. 2 d.l. n. 463/1983
Norma incriminatrice riguardante l'omissione del versamento delle ritenute previdenziali/assistenziali; nel caso concreto era la fattispecie contestata all'imputato
art. 131-bis cod. pen.
I motivi relativi alla causa di non punibilità per tenuità/occasionalità sono assorbiti dall'applicazione della nuova disciplina (d.lgs. 8/2016) che modifica il criterio di punibilità in funzione dell'ammontare annuale
Giurisprudenza di riferimento (Cass. Sez. 3, n. 346/2018; n. 35589/2016; n. 37232/2016)
Affermano la configurazione unitaria o la consumazione prolungata della fattispecie quando le omissioni mensili concorrono a superare la soglia annuale, con definitiva cessazione al termine del periodo annuale (individuato nel 16 gennaio dell'anno successivo)
Massime di principio
- Se il fatto è anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 8/2016, la nuova disciplina va comunque applicata in favore dell'imputato (retroattività in senso favorevole)
- Per i delitti concernenti omissioni periodiche di pagamento (es. ritenute previdenziali) occorre sommare gli importi non versati nell'ambito della stessa annualità: la rilevanza penale sussiste solo se l'ammontare annuale supera €10.000,00
- Più omissioni relative a mensilità della stessa annualità tendono a configurare un unico reato a consumazione prolungata (non tante contestazioni autonome), la cui vigenza si estende fino al termine stabilito per l'ultima mensilità
- La ricaduta della qualificazione come reato unitario può incidere su istituti processuali e sostanziali (es. esclusione/riassorbimento della causa di non punibilità per tenuità; impatto sulla prescrizione)
- Quando l'applicazione della nuova disciplina comporta l'annullamento della punibilità o determina l'estinzione per prescrizione intervenuta dopo la sentenza impugnata, la Cassazione può annullare senza rinvio per estinzione del reato
- In ipotesi di contestazioni plurime nell'ambito della stessa annualità è necessario valutare prima l'aggregazione degli importi e la configurazione di reato unitario prima di decidere su questioni come continuazione e applicabilità di attenuanti o cause di non punibilità
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