Cassazione Penale, Ordinanza n. 14898/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Genova deducendo, con un unico motivo, la violazione di legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza della fattispecie di cui all'art. 493-ter c.p. Il ricorso non specificava però le ragioni di diritto né i dati fattuali posti a sostegno della doglianza, risultando dunque del tutto generico e quasi apparente. La Corte di cassazione ha rilevato l'assenza dei necessari contenuti argomentativi a sostegno della censura.
Norme richiamate
art. 493-ter c.p.
È la fattispecie sostanziale richiamata come oggetto della censura; la Corte non entra nel merito della sua configurabilità perché il motivo di ricorso è ritenuto generico e privo di specificità.
art. 616 c.p.p.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a denunciare la violazione di legge in modo meramente assertivo, senza indicare con precisione le ragioni giuridiche e gli specifici dati di fatto su cui la censura si fonda.
- La doglianza che contesti la sussistenza di una fattispecie incriminatrice deve essere autosufficiente e specifica; in mancanza, la Corte non può procedere a un esame di merito della questione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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