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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25060/2025 del 08/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Firenze per il delitto di cui all'art. 10 del d.lgs. 74/2000. Il ricorso non è stato esaminato nel merito perché depositato oltre il termine per impugnare: la sentenza di appello è stata pronunciata l'8 novembre 2024 con motivazione depositata nei quindici giorni; il termine ordinario di trenta giorni, aumentato di quindici giorni poiché l'impugnazione riguardava un imputato giudicato in assenza, è scaduto il 7 gennaio 2025, mentre il ricorso è stato depositato l'8 gennaio 2025. La censura, quindi, era assorbita dalla tardività dell'impugnazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, rilevando la violazione del termine per impugnare previsto dall'art. 585 c.p.p. e conseguentemente la causa di inammissibilità di cui all'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. 74/2000

    indica il delitto per cui vi era stata condanna in primo e secondo grado; la decisione non entra nel merito della fattispecie.

  • art. 544 comma 1 c.p.p.

    richiamato per la pronuncia della sentenza di appello con motivazione depositata nei quindici giorni.

  • art. 544 comma 2 c.p.p.

    richiamato in rapporto al termine di impugnazione di trenta giorni indicato dalla Corte.

  • art. 585 comma 1 lett. b) c.p.p.

    stabilisce il termine per proporre impugnazione, applicato dalla Corte per calcolare la scadenza del ricorso.

  • art. 585 comma 1-bis c.p.p.

    prevede l'aumento del termine di impugnazione di quindici giorni nel caso di impugnazione dell'imputato giudicato in assenza.

  • art. 591 c.p.p.

    la proposizione dell'impugnazione senza l'osservanza del termine di cui all'art. 585 c.p.p. determina l'inammissibilità del ricorso; richiamato anche per la previsione di cui al comma 1, lett. c).

  • art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.

    specifica la causa di inammissibilità per violazione delle disposizioni sul termine di impugnazione.

Massime di principio

  • L'impugnazione proposta oltre il termine di legge è inammissibile e non consente l'esame dei motivi di ricorso nel merito.
  • Nel calcolo del termine per impugnare la sentenza di appello occorre considerare sia la disciplina generale dell'art. 585 c.p.p. sia l'eventuale aumento del termine quando l'imputato sia stato giudicato in assenza.
  • La tardività del ricorso integra una causa tipica di inammissibilità ai sensi dell'art. 591 c.p.p., con conseguente condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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