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Sentenza

Sentenza n. 132/2026 - Latina, Sezione 1

per l’annullamento – previa sospensione dell’efficacia del decreto dello Sportello unico per l’immigrazione di Latina del -OMISSIS-, codice pratica -OMISSIS-, con il quale è stata disposta la revoca del nulla osta all’ingresso rilasciato in favore di -OMISSIS- il -OMISSIS- su istanza del datore di lavoro -OMISSIS- del -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202600070

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto dello Sportello unico per l'immigrazione di Latina di revoca del nulla osta all'ingresso rilasciato alla lavoratrice straniera

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta all'ingresso, adottata ai sensi dell'art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022, per la presunta presenza di reati ostativi a carico del datore di lavoro. Ha dedotto la violazione degli artt. 7 e 10-bis l. n. 241/1990 e l'eccesso di potere, sotto vari profili, per motivazione erronea, insufficiente e contraddittoria. In particolare, ha evidenziato che il medesimo datore di lavoro, dopo la revoca, era stato ammesso dalla Prefettura a sottoscrivere altri contratti di soggiorno con lavoratori stranieri. L'amministrazione non ha indicato quale specifica condanna, anche non definitiva, per uno dei reati tassativamente previsti dall'art. 22, comma 5-bis, d.lgs. n. 286/1998 fosse imputabile al datore di lavoro. La relazione amministrativa depositata in giudizio si è limitata a ricostruire il quadro normativo, senza chiarire il concreto reato ostativo. È stato inoltre richiamato l'art. 31, comma 2, d.P.R. n. 394/1999, disposizione già annullata con efficacia erga omnes per contrasto con il principio di ragionevolezza, in quanto collegava automaticamente alla mera denuncia l'impossibilità di assumere lavoratori stranieri, senza verifica giudiziale o amministrativa della colpevolezza o della pericolosità del soggetto.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca del nulla osta. Ha ritenuto manifestamente fondata la censura relativa alla motivazione, qualificata come apparente e generica, poiché il provvedimento non indicava lo specifico reato ostativo né la condanna, anche non definitiva, richiesta dalla legge. La documentazione prodotta dalla ricorrente, attestante che il datore di lavoro era stato successivamente autorizzato a sottoscrivere due contratti di soggiorno con lavoratori stranieri, rendeva ragionevolmente esclusa l'esistenza dei reati ostativi, senza che l'amministrazione avesse fornito deduzioni idonee a chiarire la contraddizione. Anche la relazione amministrativa non ha colmato il difetto motivazionale. Il giudice ha inoltre ribadito che il potere di rifiuto o revoca previsto dall'art. 22, comma 5-bis, d.lgs. n. 286/1998 è vincolato, tassativo ed eccezionale, sicché non è suscettibile di interpretazione estensiva. Il richiamo all'art. 31, comma 2, d.P.R. n. 394/1999 non poteva giustificare la revoca, essendo tale disposizione stata annullata e non potendo produrre effetti. L'amministrazione è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, rifusione del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti nella camera di consiglio.

  • artt. 7-10-bis l. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione alla revoca del nulla osta; il giudice ha deciso il ricorso valorizzando soprattutto il difetto sostanziale di motivazione.

  • art. 3 l. 241/1990

    deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria

    La motivazione deve indicare il concreto presupposto di fatto e la ragione giuridica dell'atto; il mero riferimento generico a reati ostativi non soddisfa tale obbligo.

  • art. 22, comma 5-bis, d.lgs. 286/1998

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Prevede casi tassativi di rifiuto o revoca del nulla osta per condanne, anche non definitive, del datore di lavoro per specifici reati intervenute nell'ultimo quinquennio. Il potere amministrativo è vincolato ed eccezionale e la disposizione non è estensibile oltre le ipotesi previste.

  • art. 42, comma 2, d.l. 21 giugno 2022, n. 73, convertito nella l. 4 agosto 2022, n. 122

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È stato indicato dall'amministrazione quale base normativa della revoca del nulla osta, ma l'atto è stato annullato per genericità e mancata indicazione del presupposto concreto.

  • art. 31, comma 2, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il giudice ha rilevato che la disposizione è stata annullata per contrasto con il principio di ragionevolezza e non può giustificare un automatismo sfavorevole fondato sulla mera denuncia.

  • art. 3 Cost.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È stato richiamato quale parametro del principio di ragionevolezza in base al quale è stata annullata la disposizione regolamentare che prevedeva l'automatica preclusione derivante dalla mera denuncia.

Massime di principio

  • Il rifiuto o la revoca del nulla osta al lavoro dello straniero per reati del datore di lavoro è ammesso soltanto nei casi tassativamente previsti dalla legge e sulla base dell'accertata esistenza di una condanna, anche non definitiva, per uno degli specifici reati ostativi indicati dalla disposizione applicabile; trattandosi di disciplina eccezionale, essa non può essere interpretata estensivamente.
  • Un provvedimento di revoca del nulla osta è illegittimo per difetto di motivazione quando si limita a richiamare genericamente la presenza di reati ostativi senza indicare il concreto reato, la condanna rilevante e il collegamento tra tali elementi e la misura adottata.
  • La successiva ammissione dello stesso datore di lavoro alla sottoscrizione di altri contratti di soggiorno costituisce un elemento idoneo a porre in dubbio la sussistenza dei presupposti ostativi della revoca; l'amministrazione deve chiarire specificamente l'eventuale contraddizione e non può limitarsi a una ricostruzione astratta del quadro normativo.
  • Una disposizione regolamentare annullata con sentenza pubblicata integralmente nella Gazzetta Ufficiale secondo le forme previste per la disposizione stessa non può essere utilizzata quale fondamento dell'azione amministrativa e l'annullamento produce effetti erga omnes.
  • Non è legittimo fondare automaticamente il diniego o la revoca del nulla osta sulla mera denuncia a carico del datore di lavoro, senza una verifica della riconducibilità dei fatti a uno specifico reato ostativo e senza un accertamento della colpevolezza o della pericolosità del soggetto nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazionePrincipio di legalità e tipicitàDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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