Ordinanza n. 8839/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la declaratoria dell’obbligo di provvedere, con un provvedimento espresso, relativamente al silenzio/inadempimento/rigetto serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad (Pakistan), con riferimento alla domanda di attivazione della procedura di rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato stagionale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha definito la domanda avverso il silenzio. Ha assegnato alle parti un termine di 60 giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell'ordinanza, per depositare memorie esclusivamente sulla validità della procura alle liti rilasciata all'estero senza legalizzazione o apostille. Ha quindi rinviato il prosieguo alla camera di consiglio del 6 ottobre 2026.
Atto impugnato: silenzio/inadempimento/rigetto dell'Ambasciata d'Italia ad Islamabad sulla domanda di attivazione della procedura di rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato stagionale
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto un ricorso volto a ottenere la declaratoria dell'obbligo dell'Ambasciata d'Italia ad Islamabad di provvedere con un atto espresso sulla domanda di attivazione della procedura di rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato stagionale. Dopo il passaggio della causa in decisione, il Collegio ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., seri dubbi sulla validità della procura alle liti rilasciata all'estero, in quanto priva di legalizzazione o apostille secondo la normativa applicabile agli atti formati all'estero.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al Collegio di sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio, assegnando un termine per il deposito di memorie prima della decisione.
Massime di principio
- Quando, dopo il passaggio della causa in decisione, il giudice amministrativo rileva d'ufficio una questione potenzialmente decisiva non previamente discussa, deve sottoporla al contraddittorio delle parti assegnando un termine per il deposito di memorie ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
- La validità della procura alle liti rilasciata all'estero può costituire una questione preliminare e potenzialmente decisiva per la definizione del giudizio; in particolare, il giudice può verificarne d'ufficio la regolarità formale rispetto agli adempimenti di legalizzazione o apostille previsti per gli atti formati all'estero.
Come è indicizzato
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