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Sentenza

Sentenza del 08/07/2016 n. 13961 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente aveva chiesto il rimborso della tassa sui marmi versata tra il 28 febbraio e il 30 aprile 2003, richiamando la sentenza della Corte di giustizia UE del 9 settembre 2004, causa C-72/03, che aveva dichiarato l'incompatibilità del tributo con il principio di libera circolazione delle merci. Il Comune ha sostenuto che l'istanza, presentata il 14 luglio 2005, fosse tardiva perché il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 decorreva dai pagamenti, e non dalla sentenza europea.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo del Comune, relativo all'omessa motivazione, perché riferito a una questione di diritto. Ha invece accolto il secondo motivo, stabilendo che il termine biennale per chiedere il rimborso decorre dalla data del pagamento, o dal giorno in cui si verifica il presupposto della restituzione, e non dalla successiva sentenza della Corte di giustizia che dichiara l'incompatibilità del tributo. Poiché i pagamenti erano avvenuti nel periodo 28 febbraio-30 aprile 2003 e l'istanza era stata presentata oltre due anni dopo, la Corte ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e ha rigettato la domanda originaria della contribuente. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 21, comma 2

    Il termine biennale decorre dalla data del pagamento, ovvero dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

    In assenza di una specifica disciplina tributaria, l'istanza di rimborso deve essere presentata entro due anni dal pagamento o dal verificarsi del presupposto restitutorio. La successiva pronuncia giudiziale che accerta l'incompatibilità del tributo con il diritto dell'Unione europea non sposta la decorrenza del termine.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 21, comma 2, in relazione al regime speciale dell'indebito tributario

    La ripetizione dei tributi indebitamente versati segue un regime speciale fondato sull'istanza del contribuente e sui termini decadenziali tributari, che prevale sulle regole generali dell'indebito di diritto comune.

  • L. n. 428/1990, art. 29

    La disposizione, relativa ai rimborsi concernenti operazioni doganali, non è applicabile alla richiesta di rimborso della tassa sui marmi.

  • Sentenza Corte di giustizia UE 9 settembre 2004, causa C-72/03, Carbonati Apuani

    La Corte di giustizia ha dichiarato l'incompatibilità della tassa sui marmi con il diritto dell'Unione europea e ha delimitato temporalmente gli effetti della pronuncia, escludendo il rimborso dei tributi riscossi prima del 16 luglio 1992.

  • Art. 384 c.p.c.

    In materia di questioni puramente giuridiche, la Corte di cassazione controlla la correttezza della soluzione giuridica e può correggere la motivazione, mentre non è ammissibile una censura di omessa motivazione riferita genericamente alla questione di diritto.

Massime di principio

  • Quando un tributo viene successivamente dichiarato incompatibile con il diritto dell'Unione europea, il termine per chiederne il rimborso decorre normalmente dalla data del pagamento, non dalla data della sentenza che accerta l'incompatibilità.
  • Il contribuente deve verificare tempestivamente i termini di decadenza previsti dalla normativa tributaria applicabile: la successiva pronuncia della Corte di giustizia, di regola, non riapre né proroga i termini già scaduti.
  • In assenza di una disciplina speciale della singola imposta, trova applicazione il termine biennale previsto dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992.
  • La dichiarazione di illegittimità o incompatibilità di una norma tributaria non costituisce normalmente un impedimento legale che sospenda la decorrenza della decadenza, poiché il giudice nazionale può disapplicare direttamente la norma interna contrastante con il diritto dell'Unione.
  • Occorre distinguere tra la possibilità sostanziale di ottenere il rimborso, riconosciuta dalla pronuncia europea, e il rispetto dei termini procedurali nazionali per esercitare concretamente tale diritto.

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