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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29615/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per detenzione illegale di sostanza stupefacente e di arma comune da sparo (reati in continuazione). Contestazione principale: il fucile, antico di circa cento anni e completamente arrugginito, sarebbe inutilizzabile e quindi non potrebbe essere considerato arma ai fini del reato; ne deriverebbe l'assoluzione o, almeno, l'assoluzione in dubbio. Inoltre censura le argomentazioni relative al diniego di maggiori attenuanti generiche e contesta la prognosi ostativa alla sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la natura di arma non si perda per il solo fatto che lo strumento non sia attualmente funzionante, a meno che non risulti obiettivamente impedita la riparazione (circostanza non dimostrata dal ricorrente). La doglianza sulle attenuanti generiche è stata ritenuta inconferente (le attenuanti erano state comunque riconosciute in sede di merito) e la sospensione condizionale della pena è esclusa dall'entità della pena inflitta. Per effetto, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Prevede la possibilità, in determinate condizioni, dello svolgimento del giudizio di cassazione a trattazione scritta; qui la procedura si è svolta secondo tale norma.

  • Codice di procedura penale

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somme in favore della Cassa delle ammende; la Corte l'ha applicato per disporre tali oneri.

Massime di principio

  • La non perfetta funzionalità di un'arma (es. ruggine, guasto) di per sé non esclude la qualificazione come arma ai fini del reato di detenzione illegale: occorre provare che la riparazione sia oggettivamente impossibile o che manchino pezzi di ricambio tali da rendere l'arma definitivamente inutilizzabile.
  • La parte che invoca l'inoperatività dell'arma ha l'onere di fornire elementi concreti e specifici (perizie, consulenze tecniche o documentazione) che attestino l'impossibilità di riparazione; affermazioni generiche sullo stato di deterioramento sono normalmente insufficienti.
  • Le questioni relative al riconoscimento o al diniego delle attenuanti generiche devono essere valutate nel merito dai giudici di merito e, salvo vizi logico-giuridici evidenti, la cassazione controlla la correttezza dell'applicazione. Se le attenuanti sono state riconosciute in sede di merito, la censura sulla loro mancata concessione risulta infondata.
  • La sospensione condizionale della pena può essere preclusa dall'entità della pena effettivamente inflitta: in caso di pena definitiva superiore al limite previsto dalla normativa, la concessione della sospensione non è ammissibile.
  • In ricorsi per cassazione basati su questioni di fatto (es. funzionalità di un'arma), la Corte tende a rigettare le doglianze quando manca una documentazione probatoria idonea a sovvertire le valutazioni di merito.

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