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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04901/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di accertamento della proprietà di alcuni terreni sita in Comune di Affile, proposta in primo grado da due soggetti che assumevano di avere acquistato il bene con scrittura privata del 1 settembre 1978. La Corte d'appello di Roma ha riformato la decisione di primo grado e ha rigettato la domanda, ritenendo che la scrittura non avesse prodotto l'effetto traslativo perché mancava la sottoscrizione degli acquirenti e, soprattutto, perché al momento della produzione in giudizio il consenso dell'alienante doveva ritenersi non più attuale: il proprietario aveva infatti donato il medesimo bene nel 1990 alla parte oggi resistente. La Corte territoriale ha anche aggiunto, come ulteriori elementi, l'incertezza sulla corresponsione del prezzo e la formulazione generica del relativo patto. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 1326 e 2702 c.c. e 215 c.p.c., sostenendo che la produzione in giudizio della scrittura privata sarebbe equipollente della sottoscrizione e varrebbe a perfezionare il contratto; 2) violazione degli artt. 214 e 215 c.p.c. e dell'art. 2702 c.c., deducendo che mancava disconoscimento della scrittura e che la controparte avrebbe dovuto chiedere verificazione; 3) violazione degli artt. 782 e 2699 c.c., sostenendo che la donazione richiamata dalla Corte d'appello era nulla per difetto di forma e quindi irrilevante; 4) violazione dell'art. 1376 c.c., contestando il rilievo dato all'incertezza sul pagamento del prezzo, perché nel contratto di vendita il trasferimento della proprietà si realizza col consenso, non col pagamento. La Suprema Corte ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché non colpivano la vera ratio decidendi, cioè l'impossibilità di perfezionare il contratto mediante produzione in giudizio quando il disponente era nel frattempo deceduto; ha ritenuto infondato il terzo motivo, correggendo però la motivazione della sentenza impugnata: la nullità della donazione non poteva di per sé essere considerata revoca del precedente consenso. Ha invece dichiarato inammissibile il quarto motivo perché diretto contro un argomento della sentenza svolto ad abundantiam e quindi privo di autonoma attitudine decisoria. In conclusione, il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato alle spese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha però corretto ex art. 384, comma 4, c.p.c. la motivazione della Corte d'appello nella parte in cui aveva attribuito alla successiva donazione effetti impliciti di revoca del precedente consenso: tale argomento è stato ritenuto erroneo perché fondato su un atto nullo. Nonostante ciò, il dispositivo di rigetto è stato confermato, perché la scrittura privata del 1978 non poteva comunque perfezionarsi mediante produzione in giudizio dopo la morte dell'altro contraente, essendo stato il giudizio promosso contro i suoi eredi. Le censure sul disconoscimento della scrittura e sul pagamento del prezzo sono state ritenute inammissibili, rispettivamente per mancato confronto con la ratio decidendi e perché rivolte contro argomentazioni meramente aggiuntive. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1326 c.c.

    Richiamato dal ricorrente sulla formazione del consenso contrattuale; la Corte ribadisce che, nei contratti soggetti a forma scritta ad substantiam, il consenso può formarsi anche in momenti successivi, ma solo finché l'altra parte sia in vita e non abbia revocato l'assenso.

  • art. 1376 c.c.

    Invocato per sostenere che nella vendita il trasferimento della proprietà avviene col solo consenso; la Corte osserva che il motivo diretto contro il rilievo sul prezzo era comunque inammissibile perché attaccava un argomento ad abundantiam.

  • art. 214 c.p.c.

    Richiamato in relazione al disconoscimento della scrittura privata; la Corte dichiara inammissibili le doglianze perché non confrontate con la ratio decidendi effettiva.

  • art. 215 c.p.c.

    Richiamato per la disciplina del riconoscimento/disconoscimento della scrittura privata; la Corte ritiene non decisivo il profilo dedotto, perché la sentenza d'appello non si fondava sul solo mancato disconoscimento.

  • art. 216 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità della verificazione; non incide sull'esito, poiché le censure sono state giudicate non pertinenti alla ratio.

  • art. 2702 c.c.

    Richiamato in tema di efficacia probatoria della scrittura privata; la Corte non lo considera decisivo rispetto al problema della formazione del consenso dopo la morte del contraente.

  • art. 782 c.c.

    Richiamato per sostenere la nullità della donazione priva di atto pubblico; la Corte riconosce che un atto nullo non può valere come revoca implicita del precedente consenso.

  • art. 2699 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo; non emerge una specifica interpretazione autonoma nella decisione.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    La Corte corregge la motivazione della sentenza impugnata senza cassarla, perché il dispositivo di rigetto resta corretto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Viene applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato in collegamento con l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

  • L. n. 228/2012, art. 1, comma 17

    Richiamata come fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nei contratti che richiedono la forma scritta ad substantiam, la parte la cui sottoscrizione manca nel documento può perfezionare il contratto con la produzione in giudizio o con altro atto scritto equipollente, ma solo se l'altra parte abbia ancora la disponibilità della propria volontà negoziale; se medio tempore essa ha revocato l'assenso o è deceduta, il consenso non può più formarsi validamente nei confronti dei suoi eredi.
  • Quando si impugna una sentenza di merito, il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva: le censure che colpiscono argomentazioni non decisive, o comunque meramente accessorie, sono inammissibili per difetto di interesse.
  • La nullità di un atto successivo non può produrre effetti sostanziali incompatibili con la disciplina formale richiesta per la sua validità, né può essere valorizzata come revoca implicita di un precedente consenso negoziale.
  • In cassazione non è ammissibile censurare un rilievo svolto dal giudice di merito ad abundantiam, perché privo di incidenza sul dispositivo e quindi non idoneo a sorreggere un interesse concreto all'impugnazione.
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Come è indicizzato

MaterieCompravenditaDonazioniImpugnazioni
RamiContrattiSuccessioniProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della prova

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