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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6592/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) per un presunto errore di calcolo nella determinazione delle maggiorazioni e della successiva riduzione per il rito: il difensore deduceva che il Tribunale avesse aumentato in misura superiore il trattamento pecuniario (4500 anziché 4000) e ridotto in misura inferiore la pena detentiva per il rito (anni 1 anziché mesi 10 e gg. 20).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ritenendo che il vizio dedotto (mero errore di calcolo nei passaggi) non rientri nella nozione di "illegalità della pena" e che, soprattutto, il risultato finale coincidesse con la pena concordata. Conseguentemente il ricorso non poteva essere proposto per motivi diversi da quelli tassativamente indicati (espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina il procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento): la sentenza definisce la pena concordata.

  • art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada)

    art. 186 comma 2, 2-bis, e 2-sexies

    Prevede le fattispecie e le aggravanti per la guida sotto l'influenza dell'alcol; le previsioni normative determinano gli aumenti della pena detentiva e pecuniaria applicati dal giudice.

  • art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.

    introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103

    Limita la possibilità di ricorrere per cassazione avverso sentenze di patteggiamento ai soli motivi tassativamente indicati: espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione richiesta-sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o misura di sicurezza; motivi diversi sono inammissibili.

  • art. 23 cod. pen.

    richiamato nella giurisprudenza citata (pena inferiore al minimo edittale)

    Stabilisce i limiti edittali delle pene: una pena inferiore al minimo edittale costituisce esempio di "illegalità della pena" rilevante ai fini di impugnabilità.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente elencati dall'art. 448, comma 2-bis; censure di carattere meramente formale o di calcolo sono di norma inammissibili.
  • Un errore aritmetico o un vizio nei "passaggi" del calcolo della pena non costituisce di per sé "illegalità della pena" se il risultato finale coincide con la pena pattuita: sono irrilevanti gli errori nei calcoli intermedi salvo che conducano a una pena effettivamente illegale.
  • La "illegalità della pena" ai fini dell'impugnabilità riguarda casi in cui la pena sia ab origine extra o contra legem, non corrisponda per specie o quantità a quella prevista, sia sotto il minimo edittale, o derivi da una norma inesistente/illegittima.
  • Per ottenere là riforma in Cassazione di una sentenza di patteggiamento occorre quindi dimostrare uno dei vizi specifici ammessi (per es. difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, o errata qualificazione giuridica); contestazioni tecniche sul calcolo senza impatto sulla pena finale sono destinate all'inammissibilità.
  • Il ricorso inammissibile può comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somme a favore della cassa delle ammende.

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