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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38572/2021 del 06/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La parte ricorrente aveva promosso un giudizio ex L. n. 89/2001 per ottenere l'equo indennizzo per la durata irragionevole di un precedente procedimento Pinto. Il consigliere designato aveva accolto la domanda e liquidato, tra l'altro, le spese della fase monitoria in euro 250,00 oltre accessori. La ricorrente aveva proposto opposizione sostenendo che la liquidazione delle spese fosse inferiore ai parametri tariffari, assumendo che la fase monitoria del procedimento ex lege Pinto dovesse essere considerata contenziosa e che pertanto non fosse applicabile la tabella n. 12 del d.m. n. 55/2014. Avverso il decreto di rigetto dell'opposizione ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione di legge: art. 2233 c.c., artt. 57 e 58 r.d.l. n. 1578/1933, art. 24 L. n. 794/1942, art. 3, comma 2, d.l. n. 223/2006 e art. 4 d.m. n. 55/2014. La censura mirava a ottenere la cassazione del decreto perché, a suo dire, la Corte d'appello avrebbe errato nel qualificare la fase monitoria e nel ritenere corretta la liquidazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché la Corte d'appello si era conformata alla giurisprudenza di legittimità: la fase dinanzi al consigliere designato nel procedimento ex L. n. 89/2001 va liquidata applicando la tabella n. 8 del d.m. n. 55/2014, relativa ai procedimenti monitori, pur trattandosi di un procedimento monitorio atipico; nel caso concreto, inoltre, l'importo di euro 250,00 non era inferiore al minimo tabellare per lo scaglione fino a euro 5.200,00. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la liquidazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e in cassazione sono deducibili solo la violazione del criterio della soccombenza o liquidazioni non conformi alle tariffe, con specifica indicazione delle singole voci contestate. Non essendosi costituito il Ministero, non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre precisato che il giudizio ex L. n. 89/2001 non è soggetto a contributo unificato, con conseguente inapplicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2233 c.c.

    Richiamato come norma sulla determinazione del compenso professionale, ma la Corte rileva che la liquidazione effettuata non violava i parametri applicabili.

  • artt. 57 e 58 r.d.l. n. 1578/1933

    Invocati dalla ricorrente a sostegno della censura sulla liquidazione dei compensi professionali.

  • art. 24 L. n. 794/1942

    Invocato quale parametro normativo sulla liquidazione degli onorari e delle spese dell'avvocato.

  • art. 3, comma 2, d.l. n. 223/2006

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme sui compensi professionali.

  • art. 4 d.m. n. 55/2014

    La Corte lo applica insieme alle tabelle allegate per la liquidazione delle spese; per la fase monitoria del procedimento Pinto opera la tabella n. 8, non la tabella n. 12.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato dalla ricorrente per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360 bis, n. 1, c.p.c.

    Fondamento della declaratoria di inammissibilità perché il motivo contrastava con la giurisprudenza consolidata.

  • art. 375, n. 5, c.p.c.

    Richiamato nella proposta del relatore per la definizione in camera di consiglio.

  • art. 380 bis, comma 1, c.p.c.

    Norma processuale che ha consentito la fissazione dell'adunanza camerale.

  • art. 10 d.P.R. n. 115/2002

    Stabilisce che il giudizio di equa riparazione ex L. n. 89/2001 non è soggetto a contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ritenuto inapplicabile proprio perché il giudizio Pinto è esente da contributo unificato.

  • L. n. 89/2001

    Legge base del giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo.

  • d.m. n. 55/2014, tabella n. 8

    Si applica alla fase monitoria davanti al consigliere designato nel procedimento ex L. n. 89/2001, qualificato come procedimento monitorio atipico.

  • d.m. n. 55/2014, tabella n. 12

    La Corte esclude la sua applicazione alla fase monitoria del procedimento Pinto.

Massime di principio

  • Nel procedimento di equa riparazione ex L. n. 89/2001, la fase dinanzi al consigliere designato è assimilata, ai fini della liquidazione delle spese, a un procedimento monitorio e va regolata dalla tabella n. 8 del d.m. n. 55/2014, anche se il procedimento presenta tratti di atipicità rispetto al monitorio ordinario.
  • La liquidazione delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo per violazione del criterio della soccombenza o per mancato rispetto dei parametri tariffari; il ricorso deve indicare specificamente le singole voci contestate.
  • Non è viziata la liquidazione delle spese che, per lo scaglione di valore applicabile, resti comunque entro il minimo previsto dalla tabella tariffaria richiamata.
  • Il giudizio di equa riparazione ex L. n. 89/2001 è esente da contributo unificato, con esclusione dell'ulteriore contributo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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