Cassazione Civile, Ordinanza n. 26600/2023 del 14/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un'istanza di rimborso dell'IRAP versata per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001, presentata da un professionista per asserita mancanza del presupposto impositivo. Formatosi il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, il contribuente otteneva accoglimento in primo grado; l'Ufficio appellava e la CTR accoglieva l'appello, ritenendo sussistente l'autonoma organizzazione ai fini IRAP e rigettando la domanda di rimborso. In cassazione il contribuente deduceva: 1) motivazione apparente o comunque insufficiente della sentenza d'appello, per mancata adeguata indagine sulla concreta organizzazione dell'attività professionale; 2) erronea valutazione delle prove, sostenendo che la CTR avesse valorizzato solo la partecipazione a uno studio associato, ritenuto dal ricorrente irrilevante, e che il reddito fosse derivato esclusivamente dall'attività personale; 3) violazione del d.lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, per avere la CTR ritenuto integrato il presupposto dell'IRAP senza accertare che l'organizzazione fosse autonoma e produttiva di nuova ricchezza. L'Ufficio proponeva ricorso incidentale condizionato, lamentando omessa pronuncia su una preliminare eccezione di inammissibilità della domanda di rimborso per gli anni 2001 e 2002, asseritamente coperti da condono ex art. 7 l. n. 289/2002.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibili il secondo e il terzo. Ha affermato che la motivazione della CTR era comprensibile e logicamente intellegibile, non essendo apparente; che le censure sulla prova miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito, preclusa in cassazione, oltre a non indicare puntualmente una specifica norma violata né un vizio riconducibile all'art. 360, n. 5 c.p.c.; e che, in tema di IRAP, l'onere di provare l'assenza di autonoma organizzazione incombe sul contribuente che chieda il rimborso. È stato ribadito che l'inserimento in uno studio associato può normalmente apportare vantaggi organizzativi rilevanti ai fini del tributo. Ne è derivato il rigetto del ricorso principale; il ricorso incidentale condizionato dell'Agenzia è rimasto assorbito. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per dedurre ultrapetizione/omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Corte non ravvisa il vizio nella sentenza impugnata
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
invocato per lamentare carenza motivazionale della decisione tributaria, ma la motivazione è ritenuta sufficiente
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente; la Corte esclude che la sentenza d'appello ne sia affetta
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato dal ricorrente a sostegno del vizio motivazionale, ma senza esito favorevole
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
utilizzato come parametro dei motivi, ma le doglianze sono ritenute in parte inammissibili per difetto di specificità e in parte non attinenti a veri vizi denunciabili
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato dalla Corte per escludere che la censura sulla prova potesse essere riqualificata come omesso esame di fatto decisivo
art. 2, comma 1, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
definisce il presupposto IRAP come esercizio abituale di attività autonomamente organizzata
art. 3, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
richiamato dal ricorrente per contestare l'applicazione dell'IRAP alla propria attività professionale
art. 7, l. 27 dicembre 2002, n. 289
richiamato dall'Ufficio nell'eccezione incidentale di inammissibilità per effetto del condono fiscale; la questione resta assorbita
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
base per il raddoppio/ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.
norme processuali sulla trattazione in camera di consiglio del ricorso
Massime di principio
- Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione, pur esistente graficamente, non consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice; non basta una motivazione sintetica se il ragionamento è intellegibile e controllabile.
- Nel ricorso per cassazione ex art. 360, n. 3, c.p.c. la censura deve indicare in modo puntuale le norme asseritamente violate e spiegare specificamente in che cosa consista il contrasto tra decisione impugnata e regola di diritto; altrimenti il motivo è inammissibile.
- Non è consentito in cassazione sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa lettura dei fatti accertati dal giudice di merito, salvo il rigoroso perimetro del vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
- Ai fini dell'IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre quando il professionista sia responsabile dell'organizzazione e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure lavoro altrui non occasionale; l'accertamento, se congruamente motivato, è riservato al giudice di merito.
- Il professionista inserito in uno studio associato deve dimostrare, per sottrarsi all'IRAP, di non beneficiare della struttura organizzativa collettiva, poiché tale inserimento normalmente comporta vantaggi organizzativi idonei ad incrementare la capacità produttiva.
- Nel giudizio di rimborso IRAP è il contribuente a dover provare l'assenza del presupposto impositivo, compresa la mancanza di autonoma organizzazione.
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