Cassazione Civile, Ordinanza n. 18971/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Una società di trasporti aveva insinuato al passivo di una procedura di amministrazione straordinaria un credito di euro 279.572,81 per corrispettivi di trasporti eseguiti prima dell'apertura della procedura, chiedendone la collocazione in prededuzione. Il Tribunale di Milano aveva respinto l'opposizione allo stato passivo, ritenendo che la prededuzione prevista dalla disciplina speciale fosse riconoscibile solo se ricorressero congiuntamente: la qualità di piccola o media impresa del creditore; la natura del debitore come impresa in amministrazione straordinaria che gestisce stabilimenti strategici; e il carattere funzionale delle prestazioni rispetto al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità degli impianti essenziali. Il Tribunale aveva inoltre rilevato che il credito riguardava trasporti in uscita di prodotti finiti, non trasporti di materie prime o componenti destinati agli impianti. In cassazione la ricorrente ha dedotto: nullità del decreto per mancata discussione collegiale; nullità per ultrapetizione/corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che il Tribunale e il giudice delegato non potessero introdurre il tema del requisito dimensionale della PMI; violazione del principio di non contestazione e delle norme processuali per avere ritenuto non provata la qualità di PMI senza specifiche contestazioni; violazione dell'art. 3, comma 1-ter, d.l. 347/2003 e della norma interpretativa del 2017, sostenendo che la prededuzione dovesse spettare anche ai trasporti funzionali al ciclo produttivo complessivo dell'impresa siderurgica, inclusa la fase di uscita dei prodotti finiti. Ha inoltre censurato l'omessa attivazione del contraddittorio sulla questione del requisito dimensionale e una lettura eccessivamente restrittiva della disciplina speciale.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti i motivi. Ha escluso la nullità del procedimento perché la trattazione delegata al relatore non viola la collegialità né il diritto di difesa, essendo la decisione comunque assunta dal collegio. Ha poi ritenuto infondate le doglianze di ultrapetizione, osservando che la questione della sussistenza del requisito dimensionale della PMI era già compresa nel thema decidendum e poteva essere esaminata anche d'ufficio dal giudice nell'accertamento del passivo. Ha affermato che la mancata contestazione non esonera dalla prova dei fatti costitutivi quando il giudice è tenuto a verificare i presupposti giuridici della prededuzione e che, nel regime speciale dell'art. 3, comma 1-ter, d.l. 347/2003, incombe sul creditore provare tutti i requisiti, incluso quello dimensionale. Ha interpretato la norma interpretativa del 2017 come ampliativa solo del profilo oggettivo delle prestazioni di trasporto rilevanti, non anche di quello soggettivo relativo alla qualifica di piccola o media impresa. Ha quindi confermato che, in difetto di prova della qualità di PMI, la prededuzione non poteva essere riconosciuta; il motivo sulla lettura restrittiva dell'ambito oggettivo è stato ritenuto assorbito. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa della procedura.
Norme richiamate
art. 99 l.fall.
comma 3; comma 9; comma 11
la delega al relatore riguarda la trattazione e l'eventuale istruttoria, mentre la decisione spetta comunque al collegio con decreto motivato
art. 50-bis c.p.c.
non è violato dalla delega al relatore se la decisione resta collegiale
art. 3, comma 1-ter, D.L. 23 dicembre 2003, n. 347
prevede un regime eccezionale di prededuzione per specifici crediti anteriori, subordinato alla ricorrenza congiunta dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla norma
L. 18 febbraio 2004, n. 39
conversione del D.L. 347/2003
Raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE
individua i parametri per qualificare un'impresa come micro, piccola o media; il requisito dimensionale va provato da chi invoca la prededuzione
D.L. 24 giugno 2014, n. 91, art. 8, comma 1-bis
norma interpretativa che amplia l'area oggettiva dei crediti prededucibili delle imprese di autotrasporto, senza incidere sui requisiti soggettivi già previsti
art. 111 Cost.
richiamato in relazione ai vizi di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di giusto processo
art. 24 Cost.
richiamato a sostegno delle doglianze difensive e del contraddittorio
art. 167 c.p.c.
richiamato per il tema della non contestazione
art. 112 c.p.c.
richiamato per il divieto di ultrapetizione
art. 156 c.p.c.
richiamato per la nullità processuale
art. 161 c.p.c.
richiamato per la nullità della sentenza
art. 183 c.p.c.
richiamato per il contraddittorio e le questioni rilevabili d'ufficio
art. 360 c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Nel procedimento di opposizione allo stato passivo, la decisione del collegio resta valida anche se la trattazione e l'istruttoria sono delegate al relatore, purché la deliberazione finale sia effettivamente collegiale e il diritto di difesa sia stato garantito davanti al giudice delegato alla trattazione.
- Il principio di non contestazione non esonera la parte dall'onere di provare i fatti costitutivi quando la norma applicabile richiede la dimostrazione di specifici presupposti per l'attribuzione di un particolare regime giuridico, come la prededuzione.
- In sede di verifica del passivo il giudice può e deve rilevare anche d'ufficio le ragioni giuridiche ostative all'ammissione del credito, inclusi i profili relativi alla corretta collocazione del credito, salvo che si tratti di eccezioni in senso stretto riservate alla parte.
- La prededuzione prevista da una disciplina speciale eccezionale è di stretta interpretazione: chi la invoca deve provare tutti i requisiti richiesti dalla norma, compreso il requisito soggettivo relativo alla qualità dell'impresa creditrice.
- Una norma interpretativa che chiarisce l'ambito oggettivo di applicazione di un regime speciale non si presume idonea a incidere sui presupposti soggettivi espressamente richiesti dalla disposizione interpretata.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il giudice non è vincolato alle conclusioni del curatore o degli organi della procedura quando deve verificare la fondatezza giuridica della pretesa e la correttezza della sua collocazione.
- L'obbligo di attivare il contraddittorio su questioni rilevate d'ufficio riguarda le questioni di fatto o miste di fatto e diritto che introducano fatti impeditivi, modificativi o estintivi; non ricorre allo stesso modo quando il giudice si limita a verificare l'interpretazione dell'onere di allegazione e prova di un fatto costitutivo.
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