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Sentenza

Sentenza n. 1979/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) n. 977/2025.

Giustizia amministrativa202506914

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: dinieghi regionali all'accesso a un parere legale dell'Avvocatura regionale, relativi alla vigenza e applicazione del Regolamento Ansaldi del 1819

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni detentrici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società, proprietaria di un immobile demolito nel 2013 e non ricostruito per vincoli idraulici, aveva chiesto alla Regione copia di un parere legale ritenuto utile per valutare la correttezza delle modalità di ripristino dei luoghi richieste dall'amministrazione. La prima istanza di accesso difensivo era stata respinta per mancata dimostrazione di un interesse concreto e attuale; una seconda istanza, integrata anche con riferimento all'accesso civico ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, era stata respinta per segreto professionale e riservatezza. Il TAR aveva respinto il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo accessibili i pareri legali soltanto quando svolgano una funzione endoprocedimentale. In appello la società ha dedotto, da un lato, che il parere sarebbe stato informalmente divulgato e non sarebbe stato redatto in relazione a uno specifico contenzioso, ma per chiarire gli spazi regolamentari della Regione; dall'altro, ha riproposto le censure del ricorso introduttivo, sostenendo che fossero state assorbite dal TAR.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che i pareri legali sono normalmente sottratti all'accesso documentale, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. a), l. n. 241/1990, per tutelare il segreto professionale, la strategia difensiva dell'amministrazione e la riservatezza del rapporto tra cliente e professionista, nonché la parità delle armi. L'unica deroga ricorre quando il parere sia stato sostanzialmente procedimentalizzato, cioè inserito in un procedimento amministrativo e collegato a un provvedimento, con effettivo rilievo nella motivazione; non è sufficiente il mero richiamo formale. Nel caso concreto non risultavano provvedimenti che richiamassero il parere come atto endoprocedimentale, né era stata provata la sua divulgazione informale o la trasmissione al Comune di Verona. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.a., poiché l'appellante si era limitata a riproporre i motivi di primo grado senza criticare puntualmente le ragioni della sentenza appellata. La società è stata condannata alle spese, liquidate in complessivi 4.000 euro oltre accessori, pro quota in favore della Regione e del Comune.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 1, lett. a), l. 241/1990

    I pareri legali sono sottratti all'accesso documentale quando siano coperti dal segreto professionale e siano funzionali alla tutela della strategia difensiva dell'amministrazione; l'accesso può essere ammesso se il parere ha avuto una concreta funzione endoprocedimentale.

  • art. 622 c.p.

    Costituisce uno dei fondamenti normativi della tutela del segreto professionale applicata al rapporto tra amministrazione e professionista.

  • art. 200 c.p.p.

    Richiamato quale disposizione posta a tutela del segreto professionale.

  • art. 249 c.p.c.

    Richiamato quale disposizione posta a tutela del segreto professionale.

  • art. 6 l. 247/2012

    Concorre a fondare la tutela del segreto professionale nel rapporto tra avvocato e cliente.

  • art. 24 Cost.

    La riservatezza del rapporto tra cliente e professionista è considerata espressione delle garanzie difensive.

  • art. 111 Cost.

    La tutela del segreto professionale è collegata al principio di parità delle armi nel processo.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato a sostegno della tutela della parità delle armi processuali.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamato a sostegno delle garanzie difensive e della parità delle armi.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    Impone all'appellante di formulare motivi specifici, diretti a criticare puntualmente le ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata; la mera riproposizione dei motivi di primo grado non è sufficiente.

Massime di principio

  • I pareri legali acquisiti da una pubblica amministrazione sono normalmente sottratti all'accesso documentale quando siano espressione della consulenza professionale e siano funzionali alla predisposizione o alla tutela della strategia difensiva dell'amministrazione, anche rispetto a contenziosi potenziali.
  • L'accesso a un parere legale è ammissibile quando il parere sia stato sostanzialmente procedimentalizzato: deve essere correlato a un procedimento amministrativo concluso con un provvedimento e deve avere avuto un effettivo rilievo nella motivazione del provvedimento. Il mero richiamo formale al parere non è sufficiente.
  • La tutela del segreto professionale nei rapporti tra pubblica amministrazione e avvocato protegge anche la riservatezza della strategia difensiva e la parità delle armi processuali; pertanto, l'amministrazione non può essere obbligata a divulgare gli argomenti predisposti per contrastare pretese attuali o potenziali.
  • Nel giudizio amministrativo d'appello, l'appellante deve rivolgere una critica puntuale alle rationes decidendi della sentenza impugnata. La mera riproposizione dei motivi dedotti in primo grado, senza contestazione specifica delle argomentazioni del TAR, determina l'inammissibilità del motivo ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoAppello
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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