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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/49

Regolamento delegato (UE) 2026/49 della Commissione, dell'11 dicembre 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2223 della che integra il regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio con le modalità di funzionamento dell’archivio centrale di relazioni e statistiche

Normativa europea32026R0049

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro operativo dell’archivio centrale di relazioni e statistiche previsto dal regolamento delegato (UE) 2021/2223, per includere nuove categorie di dati statistici e nuove relazioni collegate ai regolamenti più recenti in materia di frontiere, visti e informazioni anticipate sui passeggeri. Viene anche ampliato l’elenco delle basi normative per le statistiche e per l’accesso del personale autorizzato all’archivio centrale. L’obiettivo è rafforzare la capacità di monitoraggio, analisi e qualità dei dati dei sistemi interoperabili dell’UE.

Modifica le regole di funzionamento dell’archivio centrale di relazioni e statistiche collegato all’interoperabilità dei sistemi UE di frontiera, visti, asilo, migrazione e cooperazione di polizia, per includervi nuovi dati statistici e nuove modalità di accesso.

Ambito di applicazione

Si applica nell’ambito del quadro di interoperabilità istituito dal regolamento (UE) 2019/817, e opera tramite la modifica del regolamento delegato (UE) 2021/2223, che disciplina l’archivio centrale di relazioni e statistiche. Riguarda i dati statistici anonimizzati derivati dai sistemi di informazione dell’UE menzionati nell’articolo 1 del regolamento delegato modificato, inclusi VIS, EES, ETIAS, ECRIS-TCN e altri sistemi/interoperabilità richiamati, nonché i dati statistici connessi ai nuovi regolamenti (UE) 2024/982, (UE) 2024/1358, (UE) 2025/12 e (UE) 2025/13. L’applicazione territoriale segue quella dell’acquis di Schengen: la Danimarca è vincolata; l’Irlanda non partecipa né è vincolata; Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein vi partecipano come sviluppi dell’acquis di Schengen; Cipro è menzionata come Stato membro interessato dall’atto basato sull’acquis di Schengen. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile negli Stati membri.

Modifica delle modalità di funzionamento dell’archivio centrale di relazioni e statistiche

Il regolamento delegato (UE) 2026/49 modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2223, adottato in attuazione del regolamento (UE) 2019/817 sull’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore frontiere e visti. L’intervento si rende necessario per allineare l’archivio centrale alle innovazioni introdotte da nuovi atti dell’Unione, in particolare i regolamenti (UE) 2024/982, (UE) 2024/1358, (UE) 2025/12 e (UE) 2025/13, che generano ulteriori dati statistici da conservare e trattare in forma anonima.

Finalità dell’archivio centrale

L’archivio centrale di relazioni e statistiche è uno degli strumenti di supporto dell’interoperabilità tra sistemi UE. Esso conserva dati anonimizzati estratti dai sistemi di informazione sottostanti, dal servizio comune di confronto biometrico, dall’archivio comune di dati di identità e dal rilevatore di identità multiple, per consentire relazioni statistiche intersistemiche e analisi a fini strategici, operativi e di qualità dei dati. La modifica del 2026 mira a rafforzarne la funzione di monitoraggio tecnico e analitico.

Ampliamento della nozione di dati statistici

L’articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2021/2223 viene modificato per aggiornare la definizione di "dati statistici". La definizione include ora i dati resi anonimi e utilizzati esclusivamente per relazioni statistiche ai sensi di un elenco più ampio di regolamenti, tra cui:

  • regolamento (CE) n. 767/2008 (VIS),
  • regolamenti (UE) 2017/2226, 2018/1240, 2018/1860, 2018/1861, 2018/1862 e 2019/816,
  • regolamenti (UE) 2024/982, 2024/1358, 2025/12 e 2025/13.

Nuove statistiche e relazioni conservate nell’archivio centrale

All’articolo 2 vengono introdotte nuove previsioni sul contenuto dell’archivio centrale. In particolare, è stabilito che l’archivio contiene le statistiche necessarie per elaborare relazioni sul funzionamento tecnico dei sistemi in conformità dei regolamenti richiamati. Sono inoltre incluse specifiche categorie di relazioni e statistiche relative al VIS e ai nuovi atti settoriali.

Tra le nuove informazioni statistiche previste figurano:

  • relazioni e statistiche giornaliere e relazioni trimestrali personalizzate su visti di transito aeroportuale e visti per soggiorni di breve durata;
  • statistiche trimestrali sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno richiesti, rilasciati, rifiutati, ritirati, revocati, annullati e prorogati;
  • statistiche periodiche per il monitoraggio da parte di eu-LISA dello sviluppo e del funzionamento del sistema di informazione visti;
  • statistiche generate dall’EES su tassi anormali di soggiornanti fuoritermine e respingimenti per specifici gruppi di titolari di visto;
  • statistiche VIS su tassi anormali di rifiuto delle domande di visto dovuti a rischi di immigrazione illegale, sicurezza o salute pubblica;
  • statistiche incrociate tra VIS ed EES sulle correlazioni fra dati del modulo di domanda e soggiorni fuoritermine o respingimenti.

Statistiche sul router previsto dal regolamento (UE) 2025/12

Il regolamento aggiunge anche una nuova categoria di relazioni ex articolo 38 del regolamento (UE) 2025/12, relativo alla raccolta e al trasferimento delle informazioni anticipate sui passeggeri. Tali relazioni comprendono:

  • statistiche trimestrali sul funzionamento del router e sull’osservanza degli obblighi da parte dei vettori aerei;
  • informazioni statistiche necessarie per le relazioni di cui all’articolo 45 del regolamento (UE) 2025/12 e per l’elaborazione di statistiche ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 5;
  • statistiche periodiche per il monitoraggio da parte di eu-LISA dello sviluppo e del funzionamento del router.

Relazioni tecniche: contenuti minimi

Le relazioni tecniche contenute nell’archivio centrale devono includere statistiche sull’uso del sistema, sulla disponibilità, sugli incidenti, sulla capacità operativa, sull’esattezza dei dati biometrici, sulla qualità dei dati e, se del caso, sulle operazioni pendenti. La norma conferma dunque una funzione di monitoraggio operativo e di controllo qualità molto ampia.

Accesso all’archivio centrale e regole di gestione

L’articolo 6 è modificato per coordinare le regole di accesso all’archivio centrale con le discipline di accesso contenute nei singoli atti settoriali. Il personale debitamente autorizzato accede e gestisce le informazioni secondo le disposizioni specifiche previste nei regolamenti richiamati, tra cui quelle relative a VIS, EES, ETIAS, sistemi per i cittadini di paesi terzi e il nuovo quadro sulle informazioni anticipate sui passeggeri. La soluzione adottata è quindi di rinvio dinamico alle norme settoriali di accesso.

Applicazione territoriale e partecipazione degli Stati

Nei considerando si precisa il regime di partecipazione degli Stati e dei Paesi associati all’acquis di Schengen. La Danimarca è vincolata; l’Irlanda non partecipa, non è vincolata e non è soggetta all’applicazione del regolamento; Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein sono interessati in quanto il testo costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen; Cipro è menzionata come Stato membro per il quale l’atto costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione diretta del diritto dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento della definizione di dati statistici

L’articolo 1, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2021/2223 è sostituito per ampliare la nozione di "dati statistici": si tratta di dati anonimizzati utilizzati unicamente per elaborare relazioni statistiche ai sensi di una serie di regolamenti UE, tra cui il regolamento (CE) n. 767/2008, i regolamenti (UE) 2017/2226, 2018/1240, 2018/1860, 2018/1861, 2018/1862, 2019/816 e i regolamenti (UE) 2024/982, 2024/1358, 2025/12 e 2025/13.

Contenuto dell’archivio centrale e nuove categorie di statistiche

All’articolo 2 viene inserito il paragrafo 3 bis, secondo cui l’archivio centrale contiene le statistiche necessarie per elaborare relazioni sul funzionamento tecnico dei sistemi conformemente ai regolamenti richiamati. Il paragrafo 5 è integrato con nuove categorie di relazioni e statistiche, incluse quelle previste dagli articoli 17, 45 bis e 9 undecies del regolamento VIS, nonché le statistiche collegate al regolamento (UE) 2025/12 sul router e sugli obblighi dei vettori aerei.

Statistiche su VIS, EES e flussi collegati

Le nuove lettere da f a j dell’articolo 2, paragrafo 5, comprendono relazioni e statistiche giornaliere, trimestrali e periodiche sul VIS e sul monitoraggio del suo sviluppo e funzionamento da parte di eu-LISA; statistiche su visti di transito aeroportuale, visti per soggiorni di breve e lunga durata e permessi di soggiorno; statistiche generate dall’EES su soggiorni fuoritermine e respingimenti; statistiche VIS su tassi anormali di rifiuto delle domande di visto; e statistiche incrociate VIS-EES per individuare correlazioni tra dati del modulo di domanda e soggiorni fuoritermine o respingimenti.

Statistiche sul sistema router dei dati anticipati sui passeggeri

Alla lettera k dell’articolo 2, paragrafo 5, sono inserite relazioni a norma dell’articolo 38 del regolamento (UE) 2025/12. Esse comprendono statistiche trimestrali sul funzionamento del router e sull’osservanza degli obblighi da parte dei vettori aerei, informazioni statistiche necessarie per le relazioni di cui all’articolo 45 del medesimo regolamento e statistiche periodiche per il monitoraggio da parte di eu-LISA dello sviluppo e del funzionamento del router.

Contenuto delle relazioni tecniche

L’articolo 2, paragrafo 6, è sostituito: le relazioni tecniche devono contenere statistiche sull’uso del sistema, sulla disponibilità, sugli incidenti, sulla capacità operativa, sull’esattezza dei dati biometrici, sulla qualità dei dati e, se del caso, sulle operazioni pendenti.

Accesso all’archivio centrale

L’articolo 6, paragrafo 1, è sostituito per stabilire che l’accesso all’archivio centrale da parte del personale debitamente autorizzato è concesso e gestito conformemente alle norme di accesso previste in una serie di atti settoriali: articolo 45 bis del regolamento VIS, articolo 63 del regolamento (UE) 2017/2226, articolo 84 del regolamento (UE) 2018/1240, articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1860, articolo 60 del regolamento (UE) 2018/1861, articolo 32 del regolamento (UE) 2019/816, articolo 72 del regolamento (UE) 2024/982, articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1358, articolo 38 del regolamento (UE) 2025/12 e articolo 39 del regolamento (UE) 2025/13.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieinteroperabilità dei sistemi di informazionefrontiere e vistiasilo e migrazionecooperazione di poliziaprotezione dei dati

Testo integrale

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