Sentenza n. 1054/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rilascio del permesso di soggiorno emesso dal Questore di Bergamo il 15 febbraio 2023
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del permesso di soggiorno richiesto ai sensi dell’art. 103, comma 10, del d.l. n. 34/2020, in relazione alla procedura di emersione del lavoro irregolare. Il provvedimento era fondato sulla presenza di precedenti penali e sulla ritenuta pericolosità sociale complessiva, in particolare per una condanna per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il ricorrente ha dedotto, con due motivi connessi, l’erronea applicazione degli artt. 4, comma 3, 5, commi 4 e 5, e 29 del d.lgs. n. 286/1998, nonché dell’art. 8 CEDU, l’omessa e incompleta valutazione dei presupposti, il difetto di istruttoria e di motivazione, il travisamento, l’illogicità, l’arbitrarietà e lo sviamento. Ha sostenuto che l’Amministrazione avrebbe considerato automaticamente ostativi i reati commessi, senza una valutazione concreta e attuale della pericolosità sociale, e senza tenere conto della successiva regolarità della sua vita, della stabile residenza e dell’attività lavorativa. L’Amministrazione ha chiesto il rigetto, evidenziando, oltre alla condanna, ulteriori denunce e contestazioni per detenzione di stupefacenti intervenute durante il procedimento, anche mentre il ricorrente si trovava agli arresti domiciliari, nonché successivi deferimenti per rapina, spaccio e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, oltre all’adozione di avviso orale e foglio di via obbligatorio.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, confermando anche le valutazioni già espresse nell’ordinanza cautelare. Il Collegio ha riconosciuto che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023, la presenza di reati potenzialmente ostativi non può determinare automaticamente il diniego del permesso di soggiorno: l’Amministrazione deve svolgere una valutazione concreta e attuale della pericolosità sociale, considerando la tipologia e la risalenza dei reati, la condizione familiare e lavorativa dello straniero e procedendo al necessario bilanciamento degli interessi, con adeguata motivazione. Nel caso concreto, tuttavia, tale valutazione è stata ritenuta effettivamente svolta e non illogica né irragionevole. La Questura aveva considerato la condanna definitiva per reati in materia di stupefacenti e le ulteriori segnalazioni risultanti dalla banca dati SDI per condotte commesse durante e dopo il procedimento amministrativo. Le successive denunce, comprese quelle per stupefacenti e rapina, hanno rafforzato il giudizio di pericolosità concreta e attuale. Il contratto di locazione e la proposta di contratto di lavoro a tempo indeterminato non sono stati ritenuti sufficienti a dimostrare un percorso stabile di integrazione, anche perché non era stata provata l’effettiva trasformazione del rapporto lavorativo e le condotte successive contraddicevano la dedotta regolarità di vita. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 103, comma 10, d.l. n. 34/2020
non sono ammessi "alle procedure previste dai commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri: ... c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti (...)"
La disposizione individua cause ostative all’accesso alla procedura di emersione; la valutazione amministrativa deve essere coordinata con l’esigenza di verificare concretamente la pericolosità sociale quando il quadro normativo e costituzionale esclude automatismi assoluti.
artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
La disciplina dei reati ostativi al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno deve essere applicata mediante una valutazione concreta e attuale della pericolosità sociale, non attraverso un automatismo fondato sulla sola condanna.
art. 29 d.lgs. n. 286/1998
La condizione familiare dello straniero costituisce uno degli elementi da considerare nella valutazione complessiva; nel caso esaminato non è emersa l’esistenza di un nucleo familiare rilevante ai sensi della disposizione.
art. 8 CEDU
Il richiamo alla vita privata e familiare rileva nel bilanciamento tra l’interesse dello straniero alla permanenza e l’interesse pubblico alla tutela dell’ordine e della sicurezza, ma non impedisce il diniego quando la pericolosità sociale risulti concretamente e attualmente motivata.
art. 73, comma 3, d.P.R. n. 309/1990
La condanna per reati in materia di stupefacenti costituisce, insieme alle ulteriori condotte e segnalazioni, un elemento sintomatico utilizzabile nella valutazione concreta della pericolosità sociale.
sentenza Corte costituzionale n. 88/2023
illegittimità costituzionale "del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui ricomprende, tra le ipotesi di condanna automaticamente ostative al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, anche quelle, pur non definitive, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 [...] senza prevedere che l’autorità competente verifichi in concreto la pericolosità sociale del richiedente"
È necessario superare la logica dell’automatismo e procedere a un apprezzamento concreto della situazione personale dello straniero e della sua pericolosità sociale.
Massime di principio
- La presenza di una condanna per un reato potenzialmente ostativo al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno non consente, di per sé, un diniego automatico quando l’ordinamento richiede la verifica concreta della pericolosità sociale del richiedente.
- La valutazione della pericolosità sociale deve essere attuale e sostanziale e deve considerare, nel loro complesso, la tipologia e la risalenza dei reati, le condotte successive, la situazione familiare e lavorativa e ogni altro elemento di fatto rilevante, con adeguata motivazione e bilanciamento degli interessi.
- Il giudizio di pericolosità sociale è legittimo quando si fonda su una pluralità di elementi concreti, coerenti e convergenti, quali una condanna per reati in materia di stupefacenti e ulteriori denunce o condotte delittuose intervenute durante o dopo il procedimento amministrativo.
- La documentazione relativa alla residenza e a un’attività lavorativa non impone il rilascio del permesso di soggiorno se le condotte successive dell’interessato contraddicono un percorso stabile di integrazione e confermano l’attualità della pericolosità sociale.
- Il giudice amministrativo può considerare, ai fini del sindacato sulla motivazione del diniego, gli elementi sopravvenuti rappresentati dall’Amministrazione quando essi confermano il quadro fattuale già posto a fondamento del provvedimento e non risultano lesivi del diritto di difesa.
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