Cassazione Penale, Sentenza n. 22905/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Europeo ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Palermo denunciando la violazione e falsa applicazione delle norme penali: a suo avviso i fatti dovevano essere qualificati come truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.) e non come truffa aggravata ai danni di ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1). In particolare ha censurato altresì che le intercettazioni erano state autorizzate sulla base della più grave qualificazione (640-bis) e che la successiva riqualificazione in 640 avrebbe dovuto preservare utilizzabili quelle captazioni; il P.E.D. ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore Europeo. Ha ritenuto corretta la qualificazione adottata in sede di merito (truffa aggravata ex art. 640, comma 2, n. 1) perché il rapporto tra stazione appaltante e appaltatore era un contratto a prestazioni corrispettive e non una erogazione a fondo perduto o a onerosità attenuata rientrante nella nozione di contributi/finanziamenti prevista dall'art. 640-bis. Ha confermato che le intercettazioni erano inutilizzabili in via patologica: già al momento dell'autorizzazione mancavano i presupposti per ricondurre i fatti nell'ambito degli illeciti autorizzabili ai sensi dell'art. 266 c.p.p., e dunque la loro esclusione è legittima. La Corte ha altresì respinto l'invocata sanatoria ex art. 438, comma 6-bis c.p.p., ritenendola non applicabile alla violazione del divieto assoluto connesso alle intercettazioni. Conseguentemente il rigetto del ricorso comporta la conferma della sentenza di merito che assolve e dichiara l'inutilizzabilità delle captazioni, con revoca della confisca e restituzione dei beni disposti dalla Corte d'appello.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
Fatto qualificato dalla Corte di merito: truffa aggravata ai danni di ente pubblico relativa a un rapporto a prestazioni corrispettive (subappalto occultato), priva della natura di erogazione a fondo perduto o di onerosità attenuata.
art. 640-bis cod. pen.
Norma che punisce la truffa relativa a contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni similari; la Corte ha ritenuto che non fosse applicabile perché il rapporto tra stazione appaltante e appaltatore era contrattuale corrispettivo e non un'erogazione a fondo perduto o a onerosità attenuata.
art. 266 cod. proc. pen.
Elenca i delitti per i quali sono consentite le intercettazioni. Il giudizio sulla legittimità delle captazioni deve verificare che, al momento dell'autorizzazione, esistessero gravi indizi di reato ricompresi nel catalogo; se mancavano allora, le intercettazioni sono inutilizzabili 'patologicamente'.
art. 267 cod. proc. pen.
Disciplina la richiesta di autorizzazione alle intercettazioni: al momento dell'accordo autorizzativo devono sussistere i presupposti e i gravi indizi indicati dal PM, valutati 'ora per allora'.
art. 271 cod. proc. pen.
Pone limiti all'utilizzabilità delle intercettazioni; la sua violazione determina inutilizzabilità patologica quando, già all'origine, mancavano i presupposti autorizzativi.
art. 270 cod. proc. pen.
Riferimento ai limiti di ammissibilità delle captazioni e alla tutela della riservatezza delle comunicazioni.
art. 438 cod. proc. pen.
Prevede l'effetto sanzionatorio sulle prove nel giudizio abbreviato: la Corte ha escluso che la norma possa sanare violazioni che costituiscono elusione di un divieto normativo assoluto relativo alle intercettazioni.
art. 606 cod. proc. pen.
Norma richiamata per il motivo di ricorso in cassazione (violazione e falsa applicazione di norme penali).
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce che, al rigetto del ricorso proposto dalla parte pubblica, non segue condanna per spese processuali; applicata dalla Corte.
art. 15 Cost.
Richiamato a tutela della libertà e segretezza delle comunicazioni: le intercettazioni incidono su diritti costituzionali e vanno interpretate restrittivamente.
art. 2 Cost.
Richiamato nel bilanciamento fra valori costituzionali (dignità della persona e tutela delle comunicazioni) e necessità di repressione dei reati.
art. 8 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
Rilevanza del diritto alla privacy e alla vita privata nella valutazione della legittimità delle intercettazioni; presuppone misure proporzionate e tassative.
Massime di principio
- La qualificazione tra truffa semplice/aggravata (art. 640) e truffa su erogazioni/contributi pubblici (art. 640-bis) dipende dalla natura giuridica dell'erogazione: se il rapporto tra stazione appaltante e impresa è un contratto a prestazioni corrispettive la fattispecie tipica è quella contrattuale (art. 640), mentre occorre la qualità di "contributo/sovvenzione/finanziamento" ovvero un'onerosità attenuata per applicare l'art. 640-bis.
- Le intercettazioni autorizzate devono essere valutate rispetto agli elementi in possesso del giudice al momento dell'autorizzazione ('ora per allora'): se già allora mancavano i presupposti per ricondurre i fatti a reati autorizzabili, le captazioni sono inutilizzabili in via patologica.
- La mera successiva riqualificazione del fatto per ragioni di evoluzione processuale non rende automaticamente inutilizzabili intercettazioni legittimamente autorizzate; tuttavia, se l'autorizzazione è stata frutto di un errore evidente rispetto agli elementi originari, ne discende l'inutilizzabilità.
- La sanatoria prevista per il giudizio abbreviato (art. 438, comma 6-bis) non opera quando la prova è affetta da violazione di divieti assoluti che tutelano valori costituzionali e convenzionali (es. limiti tassativi alle intercettazioni).
- In materia di intercettazioni il bilanciamento tra esigenze di accertamento e diritti fondamentali impone un'interpretazione restrittiva delle ipotesi autorizzative e una motivazione puntuale e documentata da parte del giudice autorizzante.
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