Cassazione Penale, Sentenza n. 30918/2022 del 09/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Canarelli ha chiesto la revocazione della misura di prevenzione personale e patrimoniale (confisca di un immobile) disposta dal Tribunale di Pesaro (6/4/2012), invocando l'applicazione degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n.24/2019. Nel ricorso in Cassazione ha dedotto: 1) vizio di procedimento sostenendo che fosse applicabile l'incidente di esecuzione invece della revocazione ai sensi dell'art.28 d.lgs. n.159/2011; 2) vizio di motivazione e motivazione apparente, perché la Corte di Appello non avrebbe adeguatamente ricostruito e motivato la concreta situazione di "pericolosità sociale" alla luce della pronuncia costituzionale, limitandosi a generici richiami ai reati contestati senza indicare periodo delle condotte, livello di coinvolgimento, percezione di redditi illeciti e il nesso specifico tra categoria soggettiva di pericolosità e la confisca.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo (la competenza della Corte di Appello e la qualificazione della domanda come revocazione sono confermate alla luce della giurisprudenza di questa Corte e delle Sezioni Unite; il rimedio corretto per adeguare i giudicati alla sentenza della Corte Cost. n.24/2019 è la revocazione ex art.28 d.lgs.159/2011). Ha invece ritenuto fondato il secondo motivo: la Corte di Appello non ha fornito un inquadramento tipico e specifico della pericolosità del Canarelli (art.1 e 4 d.lgs.159/2011), omettendo indicazioni sul periodo delle condotte, sul grado di coinvolgimento, sull'effettiva percezione di redditi illeciti e senza sviluppare se e in che misura l'associazione mafiosa abbia determinato una pericolosità qualificata rilevante ai fini della confisca. Per tali ragioni la decisione impugnata è stata annullata e il procedimento rinviato alla Corte di Appello di L'Aquila per nuovo giudizio con motivazione completa.
Norme richiamate
d.lgs. n.159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)
Art.28 (revocazione): interpretato come il rimedio esperibile per impugnare provvedimenti definitivi di confisca fondati sulla pericolosità generica dopo la sentenza della Corte Cost. n.24/2019; articoli 1 e 4: individuano le categorie soggettive di pericolosità (lett. a e b) e la nozione di pericolosità sociale, la cui precisa ricostruzione è richiesta al giudice della revocazione
Sentenza Corte Costituzionale n.24/2019
Ha dichiarato l'illegittimità della categoria soggettiva di "pericolosità generica" prevista dall'art.1, comma 1, lett. a) del d.lgs.159/2011, imponendo la necessità di riesaminare i presupposti delle misure di prevenzione basate su tale categoria
Sezioni Unite Corte di Cassazione, sent. n.3513/2022 (Fiorentino)
Ha stabilito che, per le misure patrimoniali definitive fondate sulla pericolosità generica, il rimedio corretto per far valere il difetto originario dei presupposti a seguito della sentenza Corte Cost. n.24/2019 è la revocazione ex art.28 d.lgs.159/2011 e non l'incidente di esecuzione; richiede altresì che il giudice della revocazione compia una precisa identificazione delle categorie di pericolosità e verifichi l'eventuale persistenza del fondamento della misura rispetto alla sola categoria rimasta valida (lett. b)
Decisioni della Corte di Cassazione (es. decisione del 14/10/2020 citata)
Precedenti di questa Corte che hanno qualificato la domanda come revocazione e individuato la competenza della Corte d'Appello per il riesame dei provvedimenti di prevenzione
Massime di principio
- La via corretta per impugnare una confisca definitiva fondata sulla pericolosità generica dopo la sentenza Corte Cost. n.24/2019 è la revocazione ex art.28 d.lgs.159/2011 e non l'incidente di esecuzione
- Nel giudizio di revocazione il giudice deve fornire una motivazione specifica e circostanziata sulla pericolosità: indicare il periodo delle condotte, il livello di partecipazione dell'interessato, la concreta percezione di redditi illeciti e come queste modalità giustifichino la misura
- Se la confisca era stata fondata sia sulla pericolosità generica (lett. a) che su altra categoria soggettiva non incisa dalla declaratoria costituzionale (lett. b), il giudice della revocazione deve verificare separatamente se e in quale misura la statuizione di confisca mantenga fondamento rispetto alla sola categoria rimasta
- Il richiamo generico a precedenti contenuti del provvedimento impugnato non è sostitutivo dell'obbligo del giudice di ricostruire compiutamente la tipologia di pericolosità e il nesso con la misura da revocare; la carenza motivazionale determina annullamento e rinvio
- In sede di impugnazione simile, la difesa dovrebbe fornire elementi concreti e documentati (cronologia delle condotte, prove del reddito illecito, ruolo specifico nell'associazione) per costringere il giudice a un esame puntuale e motivato
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