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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32892/2025 del 06/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno che, accogliendo l'appello di Bossone, aveva sostituito la custodia in carcere (applicata il 21/02/2025 per reati connessi al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e frode connessa al "click day" del marzo 2023) con gli arresti domiciliari. Il PM ha dedotto: (i) errata applicazione delle disposizioni sulla doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e sulla sostituzione/revoca della misura (art. 299 c.p.p.); (ii) valutazione erronea del "tempo silente" e del periodo rilevante ai fini della sostituzione, nonché mancata considerazione delle dichiarazioni rese dal coindagato D'Arco (che avrebbero confermato il ruolo e la continuità del Bossone nell'illecito); (iii) vizio di motivazione e contraddittorietà nella valorizzazione della presunta collaborazione del Bossone e nella qualificazione della sua condotta come "isolata" rispetto alle circa 506 istanze fittizie inoltrate.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato l'ordinanza del Tribunale di Salerno per carenze motivazionali: il Tribunale non ha spiegato perché il decorso di poco più di due mesi dall'applicazione della misura (21/02/2025) avrebbe dovuto far venir meno la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p.; non ha motivato l'effetto dell'incensuratezza del Bossone come elemento idoneo a vincere la presunzione; ha omesso di valutare adeguatamente le dichiarazioni del coindagato D'Arco e ha dato valutazioni contraddittorie circa la collaborazione e l'isolamento della condotta dell'imputato. Per questi motivi la decisione impugnata è stata annullata e il provvedimento deve essere rimesso al Tribunale di Salerno per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere per taluni reati; norma prevalente rispetto alla disciplina generale sulle misure cautelari e applicabile anche in sede di sostituzione/revoca salvo elementi concreti e motivati che ne dimostrino l'attenuazione.

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Regola la revoca o la sostituzione delle misure cautelari: ai fini di revoca/sostituzione rileva il tempo trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura (non il solo "tempo silente" decorrente dalla commissione del reato), e solo elementi sopravvenuti o sopraggiunti possono giustificare l'attenuazione delle esigenze cautelari.

  • art. 292, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiama la valutazione, in sede di applicazione della misura cautelare, del "tempo silente" (l'intervallo tra i fatti e l'emissione della misura). Tuttavia, secondo la giurisprudenza richiamata, tale valutazione non è automaticamente trasferibile al giudizio di sostituzione/revoca ai sensi dell'art. 299.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma di carattere generale sulle esigenze cautelari; la Corte sottolinea che l'art. 275, comma 3, essendo speciale, prevale sulla disciplina generale di cui all'art. 274.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c), e) cod. proc. pen.

    Prevede i motivi di cassazione dedotti dal ricorrente: inosservanza ed errata applicazione della legge penale e difetto/contraddittorietà di motivazione, i quali sono stati ritenuti fondati dalla Corte.

  • d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 12, comma 3, lett. a) e d), 3-bis e 3-ter, lett. b)

    Norme del testo unico sull'immigrazione che disciplinano i delitti contestati (favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, con specifiche aggravanti e modalità), individuando i reati per i quali opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p.

  • Giurisprudenza rilevata (Cass., Sez. 3, n. 9922 del 12/03/2025)

    "...se, infatti, il c.d. \"tempo silente\" trascorso dalla commissione del reato deve essere oggetto di valutazione... analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura, rispetto alle quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura in poi..."

    Precisa che, in tema di revoca/sostituzione della misura, il tempo rilevante è quello decorrente dall'applicazione/esecuzione della misura; il "tempo silente" va valutato dal giudice che dispone la misura originaria, non automaticamente dal giudice della sostituzione.

Massime di principio

  • Per i reati indicati dall'art. 275, comma 3, c.p.p. la "doppia presunzione" di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere è forte e prevalente: per sostituire o alleggerire la misura occorrono elementi concreti e ben motivati che ne dimostrino l'attenuazione.
  • Nel giudizio di revoca o sostituzione ex art. 299 c.p.p. rileva il tempo trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura cautelare (non solo il tempo intercorso tra i fatti e l'applicazione della misura). Il cosiddetto "tempo silente" è valutato dal giudice che ha disposto originariamente la misura.
  • La mera incensuratezza o il decorso di un periodo relativamente breve non sono di per sé sufficienti a vincere la presunzione di cui all'art. 275, comma 3; bisogna spiegare perché tali fatti incidono concretamente sulle esigenze cautelari.
  • Il giudice che accoglie l'appello cautelare deve motivare in modo completo e coerente l'effetto attenuante degli elementi invocati (es. dichiarazioni del difensore/indagato, collaborazione, cambiamenti sopravvenuti), valutandone credibilità e coerenza con il quadro probatorio complessivo.
  • Non è ammesso ridurre la misura cautelare confrontando arbitrariamente la posizione dell'indagato con quella di altri coindagati: la valutazione deve essere individuale e fondata su elementi che riguardano il singolo indagato.
  • Le dichiarazioni di coindagati o del ricorrente devono essere esaminate secondo i criteri di attendibilità (art. 192 c.p.p. e principio di valutazione della prova): attribuire efficacia liberatoria a dichiarazioni non riscontrate o contraddittorie può portare a vizio di motivazione.

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