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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27288/2026 del 20/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Il Tribunale per i minorenni aveva confermato, in sede di riesame ex art. 309 c.p.p., il collocamento in comunità ministeriale disposto dal GIP per un fatto qualificato come tentato omicidio premeditato ai danni di una persona offesa. La ricostruzione cautelare si fondava sulle dichiarazioni della persona offesa, di una teste oculare e di altra persona coinvolta nei rapporti sentimentali all’origine del movente, oltre che sulle dichiarazioni dello stesso indagato. Il ricorso per cassazione deduceva: 1) violazione degli artt. 192 e 273 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale avesse acriticamente recepito la versione accusatoria senza valutare la credibilità della persona offesa, la sua iniziale reticenza, il risentimento della vittima verso l’indagato, il contenuto del colloquio tra aggressore e vittima e il racconto di un altro teste; 2) violazione dell’art. 577 c.p. e vizio di motivazione sulla premeditazione, contestando che vi fosse un vero agguato o un apprezzabile intervallo temporale tra proposito e attuazione, e valorizzando la tesi del possesso del coltello per ragioni lavorative e dell’incontro casuale; 3) violazione dell’art. 274 c.p.p. e vizio di motivazione sulla adeguatezza della misura custodiale, sostenendo che il fatto fosse occasionale, non espressivo di attitudine criminosa consolidata, e che mancassero elementi concreti per ritenere un rischio di reiterazione, anche alla luce della minore età e dell’assenza di precedenti.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, confermando la tenuta della motivazione sul quadro indiziario del tentato omicidio: ha reputato logicamente valorizzati la pericolosità dell’arma, il distretto corporeo attinto, la violenza del colpo e la distanza ravvicinata, osservando che le censure si risolvevano in una richiesta di rivalutazione del fatto, estranea al sindacato di legittimità. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la motivazione sulla premeditazione era assertiva e non si confrontava adeguatamente con elementi che potevano deporre per un incontro casuale e per una reazione d’impeto, evidenziando inoltre che il mero possesso del coltello poteva al più indicare preordinazione, non premeditazione. Ha accolto anche il terzo motivo, osservando che l’adeguatezza della misura più grave era stata motivata in modo insufficiente e apparente, senza una concreta analisi della fattispecie, della personalità del minore, del contesto socio-ambientale e delle sue prospettive educative e di recupero. Pertanto ha annullato l’ordinanza limitatamente all’aggravante della premeditazione e all’adeguatezza della misura cautelare, rinviando al Tribunale per i minorenni per nuovo esame sui punti, e ha rigettato il ricorso nel resto.

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p.

    norma che disciplina il riesame della misura cautelare, nel cui ambito il Tribunale ha confermato il provvedimento genetico

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    richiamato per la sintesi dei motivi del ricorso

  • art. 192 c.p.p.

    evocato dal ricorrente in relazione alla valutazione della credibilità delle dichiarazioni e degli elementi indiziari

  • art. 273 c.p.p.

    richiamato in tema di gravi indizi di colpevolezza

  • art. 577 c.p.

    richiamato dal ricorrente con riferimento all’aggravante della premeditazione

  • art. 274 c.p.p.

    richiamato in tema di esigenze cautelari e pericolo di reiterazione

  • art. 275 c.p.p.

    evocato quale criterio generale di scelta della misura cautelare

  • art. 19, comma 2, d.P.R. n. 488 del 1998

    "Nel disporre le misure il giudice tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell'articolo 275 del codice di procedura penale, dell'esigenza di non interrompere i processi educativi in atto. Non si applica la disposizione dell'articolo 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale"

    nelle misure cautelari minorili occorre considerare anche l’esigenza di non interrompere i processi educativi in atto, con esclusione della presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere

  • art. 20 d.P.R. n. 448 del 1988

    richiamato per la valutazione delle prospettive di recupero del minore

  • art. 25 d.lgs. n. 272 del 1989

    richiamato in relazione alla competenza del giudice del rinvio

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    richiamato solo per l’omissione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento

Massime di principio

  • In sede di legittimità sulle misure cautelari non è consentita una nuova valutazione del merito del compendio indiziario: la censura è ammissibile solo se evidenzia illogicità manifeste o violazioni dei canoni di motivazione nella selezione e nell’apprezzamento degli elementi indizianti.
  • L’animus necandi può essere desunto da un insieme di dati fattuali obiettivi, tra cui la natura dell’arma, il distretto corporeo attinto, la violenza del colpo e la distanza ravvicinata dell’azione, purché la motivazione spieghi in modo coerente il passaggio dal fatto al dolo omicida.
  • La premeditazione richiede sia un apprezzabile intervallo temporale tra la formazione del proposito criminoso e la sua esecuzione, sia la persistenza ferma e continuativa del proposito fino al fatto; se la consumazione appare legata a un’occasione contingente o a una reazione estemporanea, l’aggravante non può essere affermata in modo apodittico.
  • Il mero possesso anticipato dell’arma o l’approntamento dei mezzi può integrare al più una preordinazione del delitto, ma non basta, da solo, a dimostrare la premeditazione.
  • Nel procedimento cautelare l’esclusione di un’aggravante è sindacabile quando incide concretamente sull’an o sul quomodo della misura, poiché la gravità del fatto è parte del giudizio complessivo sulle esigenze cautelari.
  • Nel cautelare minorile la valutazione del pericolo di reiterazione deve essere particolarmente rigorosa e individualizzata, tenendo conto non solo delle modalità del fatto e della personalità del minore, ma anche del contesto socio-ambientale e delle sue concrete prospettive educative e di recupero.
  • La motivazione sulle esigenze cautelari non può risolversi in formule astratte o in un richiamo generico alla gravità del fatto: occorre indicare elementi concreti che rendano attuale e plausibile il pericolo di recidiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEsigenze cautelariCustodia cautelare
RamiProcesso penaleMisure cautelariReati contro la fede pubblica
SottomaterieCarcere
IstitutiOnere della prova

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