Cassazione Civile, Ordinanza n. 02000/2023 del 23/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La controversia nasce dall'annullamento, da parte del giudice di pace, di avvisi di pagamento relativi a canoni enfiteutici emessi da una società incaricata della riscossione per conto del Comune. In appello, la curatela fallimentare della società subentrata nella riscossione e il Comune hanno impugnato la decisione di primo grado, ma il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'appello ritenendo che la domanda originaria, sostanzialmente, fosse una opposizione all'esecuzione e che, nel regime ratione temporis applicabile, tale decisione non fosse appellabile. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi collegati, deducendo omessa decisione e vizio di motivazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 615, 616 e 618 c.p.c., dell'art. 949, comma 1, c.c. e dell'art. 112 c.p.c., nonché ultrapetizione. Secondo il ricorrente, il giudice d'appello avrebbe male interpretato la domanda, perché gli attori avevano contestato la fondatezza della pretesa economica e l'atto impugnato non sarebbe stato un'ordinanza-ingiunzione, ma un avviso di accertamento o comunque un atto prodromico a ingiunzione fiscale privo di ruolo esattoriale; il Tribunale avrebbe così attribuito alla domanda una qualificazione diversa da quella proposta. Il ricorrente lamentava inoltre motivazione solo apparente. La Corte di cassazione ha però ritenuto le censure inammissibili, osservando che l'interpretazione e qualificazione della domanda spetta al giudice di merito, il quale può ricostruirne il contenuto sostanziale al di là delle espressioni usate dalle parti, entro i limiti del chiesto e pronunciato; ha inoltre escluso l'ultrapetizione e la motivazione apparente, ritenendo che la sentenza di merito fosse intelligibile e riferita al caso concreto. In ogni caso, ha rilevato anche un difetto di procedibilità del ricorso per mancata produzione del documento su cui esso si fondava, ossia il titolo posto a base della pretesa.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato improcedibile; la Corte ha aggiunto, in via ulteriore, che i motivi sarebbero comunque inammissibili perché non superavano il vaglio ex art. 360-bis c.p.c. e non evidenziavano alcun vizio reale di ultrapetizione o di motivazione apparente. Non è stata pronunciata condanna alle spese perché le controparti non si sono costituite. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, in capo al ricorrente, di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che la domanda originaria dovesse essere letta come opposizione all'esecuzione; la Corte ribadisce che la qualificazione della domanda spetta al giudice di merito.
art. 616 c.p.c.
La Corte richiama il principio per cui, nel testo ratione temporis applicabile, la decisione resa sull'opposizione all'esecuzione non era appellabile.
art. 618 c.p.c.
Invocato dal ricorrente insieme agli artt. 615 e 616 c.p.c. per contestare la qualificazione della domanda.
art. 949, comma 1, c.c.
Citatо dal ricorrente nel quadro delle censure sulla qualificazione della domanda e sull'azione proposta.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per dedurre ultrapetizione; la Corte esclude che il giudice d'appello abbia deciso oltre i limiti del chiesto.
art. 360 c.p.c.
La Corte osserva che i motivi non erano pienamente aderenti al principio di tipicità, chiarezza e non promiscuità dei motivi di ricorso.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Evocato per affermare che, quando il ricorso si risolve nella mera contestazione della soluzione adottata in contrasto con un orientamento consolidato, può essere dichiarato inammissibile.
art. 369, n. 4, c.p.c.
La Corte rileva il difetto di procedibilità per mancata allegazione del documento posto a fondamento del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'interpretazione e qualificazione della domanda giudiziale appartengono al giudice di merito, che deve ricostruirne il contenuto sostanziale in base agli atti e alle vicende dedotte, non essendo vincolato alle espressioni letterali usate dalla parte.
- Non vi è ultrapetizione quando il giudice, senza attribuire un bene della vita diverso da quello richiesto, si limiti a qualificare diversamente la domanda o a fondare la decisione su diverse argomentazioni giuridiche, purché resti nei limiti del chiesto e pronunciato.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è solo quello che si traduce in una reale anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, come la motivazione apparente o incomprensibile; non è deducibile il semplice dissenso sulla soluzione adottata dal giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione deve essere procedibile con la produzione dei documenti sui quali si fonda; la mancata allegazione del titolo posto a base della pretesa o dell'impugnazione può determinare improcedibilità ai sensi dell'art. 369, n. 4, c.p.c.
- Quando il ricorso si risolve nella critica a una decisione conforme a orientamenti consolidati di legittimità senza offrire argomenti nuovi o decisivi, può emergere un profilo di inammissibilità ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
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