Sentenza del 11/05/2015 n. 4372 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Tributi locali - Tassa auto - Accertamento - Avviso di accertamento - Auto consegnata per la rivendita a impresa abilitata - Soggetto passivo del tributo è il proprietario dell'auto - Spettanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica sostenendo che l'auto era stata consegnata, per la rivendita, a un'impresa abilitata al commercio di veicoli e che, pertanto, avrebbe dovuto beneficiare dell'esenzione temporanea prevista dal D.L. n. 953/1982, art. 5, commi 43-48, convertito nella Legge n. 53/1983. Tuttavia, l'impresa non aveva comunicato tempestivamente all'ACI i dati del veicolo e gli estremi del titolo della consegna.
La decisione
La pretesa tributaria è stata ritenuta fondata nei confronti del proprietario. L'esenzione temporanea dalla tassa non opera automaticamente per il solo fatto della consegna del veicolo a un'impresa autorizzata alla rivendita, ma richiede il rispetto degli adempimenti di comunicazione all'ACI. In mancanza di tale comunicazione, il proprietario, quale soggetto risultante dal PRA, rimane obbligato al pagamento del tributo. L'omissione dell'impresa può eventualmente fondare una responsabilità contrattuale o extracontrattuale nei confronti del proprietario, ma non elimina l'obbligazione tributaria verso l'ente impositore.
Norme richiamate
D.L. n. 953/1982, art. 5, commi 31-60
Il comma 32 individua come soggetto obbligato colui che risulta proprietario dal PRA.
Ai fini della tassa automobilistica, l'obbligazione tributaria grava sul soggetto iscritto come proprietario al Pubblico Registro Automobilistico, salvo il perfezionamento delle specifiche condizioni previste per l'esenzione.
D.L. n. 953/1982, art. 5, commi 43-48, convertito nella Legge n. 53/1983
Prevede l'esenzione temporanea per i veicoli consegnati a imprese autorizzate al commercio e alla rivendita, subordinatamente agli adempimenti prescritti.
La consegna del veicolo all'impresa rivenditrice non è sufficiente, da sola, a far scattare l'esenzione: è necessaria la tempestiva comunicazione all'ACI dei dati del veicolo e degli estremi del titolo della consegna.
Massime di principio
- Per la tassa automobilistica, il soggetto tenuto al pagamento è normalmente chi risulta proprietario del veicolo al PRA al momento rilevante.
- La consegna dell'auto a un concessionario o a un'impresa autorizzata alla rivendita non trasferisce automaticamente l'obbligo tributario e non produce automaticamente l'esenzione.
- Gli adempimenti formali richiesti dalla normativa, in particolare la comunicazione tempestiva all'ACI, sono condizioni essenziali per ottenere l'esenzione temporanea.
- L'inadempimento dell'impresa incaricata della rivendita può comportare un'azione risarcitoria del proprietario nei suoi confronti, ma non è normalmente opponibile all'ente impositore per evitare il pagamento della tassa.
- In situazioni analoghe è quindi opportuno verificare sia l'effettiva iscrizione o annotazione al PRA sia la tempestività e la prova delle comunicazioni effettuate all'ACI.
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