Cassazione Civile, Sentenza n. 10216/2024 del 16/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Comune aveva notificato avvisi di accertamento TARSU per gli anni 2009 e 2010 contestando l'omesso/parziale versamento relativo a due locali catastalmente indicati come depositi (Cat. C/2, sub. 6 e 8) annessi all'abitazione (sub. 7). Il nucleo della controversia era se quei locali fossero da considerare strumentali all'attività agricola della contribuente (coltivatore diretto) e quindi esenti o comunque prodotti rifiuti speciali non assimilabili a urbani, oppure imponibili a TARSU. In primo grado la CTP aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente; la CTR aveva poi annullato integralmente la pretesa comunale ritenendo plausibile l'uso agricolo e l'eventuale produzione di rifiuti speciali. Il Comune ricorre in Cassazione censurando in particolare la valutazione probatoria della CTR, la mancata considerazione della delibera comunale di assimilazione dei rifiuti agricoli e la violazione degli oneri di denuncia previsti dalla normativa TARSU.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (vizi di motivazione) e ha però accolto il secondo e il quarto motivo relativi al carico della prova e all'obbligo di denuncia/variazione dell'interessato. Ha ritenuto che la contribuente non avesse assolto all'onere di denuncia previsto dal d.lgs. n.507/1993 né dimostrato che le aree producessero rifiuti speciali non assimilabili, mentre il Comune aveva prodotto la delibera comunale (delib. C.C. 19/05/1998 n.17) che assimilava anche paglia e prodotti di paglia ai rifiuti soggetti a raccolta comunale. Per tali ragioni la sentenza impugnata della CTR è stata cassata e la causa è stata decisa nel merito con il rigetto dell'originario ricorso della contribuente. Sono compensate le spese del merito; le spese del giudizio di legittimità sono a carico di Laura Camera, liquidate in euro 500,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi più il 15% forfettario.
Norme richiamate
art. 62 D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507
Stabilisce che grava sul possessore l'onere di indicare nella denuncia originaria o di variazione l'inidoneità dei locali a produrre rifiuti e costituisce presunzione legale relativa di produzione di rifiuti; l'esenzione o la riduzione devono essere provate dal contribuente.
art. 63 D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507
Riguarda la quantificazione/criteri della tassa e si collega all'onere di prova circa aree che non concorrono alla superficie imponibile; la Corte ha ritenuto erronea la lettura della CTR rispetto a questi criteri.
art. 70 D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507
Prevede l'obbligo di denuncia per modifiche e variazioni che incidono sulla base imponibile; la mancanza di tale denuncia è elemento decisivo per negare l'esenzione invocata dal contribuente.
art. 1, comma 184, L. 296/2006
Richiamato in motivazione tra le norme considerate nella censura del ricorrente; non è risultata determinante nella decisione della Cassazione che si è fondata sugli obblighi di denuncia e sulla prova dei rifiuti.
art. 107, comma 1 Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
"salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati..."
Richiamato dal ricorrente a sostegno di un'eccezione circa la possibile natura di aiuto di Stato di una esclusione generalizzata; la Corte ha assorbito il terzo motivo e non ha deciso sul profilo comunitario, concentrandosi sugli aspetti probatori e di denuncia.
art. 111, comma 6 Cost.
Richiama il principio motivazionale delle decisioni giurisdizionali; la Corte ha ritenuto che la motivazione della CTR raggiungesse il 'minimo costituzionale' nonostante le doglianze sull'apparente motivazione.
art. 360 cod. proc. civ.
Norma invocata per i motivi di cassazione (vizi di motivazione, violazione di norme di diritto); la Corte ha analizzato i motivi ai sensi di tale articolo e ha accolto quelli relativi al carico probatorio.
art. 132 cod. proc. civ. e art. 36 d.lgs. 546/1992
Citati in relazione alle doglianze sul procedimento e sulle prove; non sono risultati decisivi rispetto all'accoglimento dei motivi fondati sul mancato assolvimento dell'onere di denuncia/prova da parte della contribuente.
Massime di principio
- Onere della prova: nelle materie TARSU/TARI l'esenzione o la riduzione sono eccezioni e grava sul contribuente l'onere di denunciarle e dimostrarle (denunzia originaria o di variazione). In assenza di tale denuncia e di prove oggettive, l'esenzione non può essere riconosciuta.
- Valore delle delibere comunali: una delibera comunale che assimila specifiche tipologie di rifiuti agricoli a rifiuti soggetti alla raccolta comunale costituisce titolo idoneo a fondare la pretesa impositiva salvo prova contraria fornita dal contribuente.
- Prove retrospettive e sopralluoghi successivi: documenti o sopralluoghi effettuati dopo gli anni oggetto di accertamento possono essere utili ma non sostituiscono la documentazione probatoria che dimostri con certezza lo stato di fatto nel periodo tassato; il contribuente deve fornire elementi riferibili ratione temporis.
- Ruolo del giudice tributario: il giudice non può presumere l'inidoneità dei locali a produrre rifiuti urbani in assenza di idonea documentazione prodotta dal contribuente; una decisione che ribalta il normale onere probatorio senza motivazione adeguata è vulnerabile in Cassazione.
- Quando contestare: il comune deve documentare la tipologia di rifiuto e la delibera di assimilazione se intende contestare l'esenzione; il contribuente, per ottenere l'esenzione, deve preventivamente denunciare e fornire prova oggettiva delle condizioni che la giustificano.
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