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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36856/2024 del 03/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma in appello della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrazione e dissipazione). Contestavano in particolare: 1) la mancata valutazione, ai fini della presunta distrazione relativa alla cessione del compendio aziendale (capo A), del bonifico di €76.000 effettuato da Sinceri quale fideiussore della cessionaria LASI S.r.l., sostenendo che tale pagamento aveva estinto il corrispettivo e dunque impedito ogni depauperamento del patrimonio della fallita; 2) la mancata considerazione del pagamento di €12.000 per la cessione dell'impianto "Bose" ritenuto congruo rispetto al valore del bene; 3) la qualificazione come bancarotta fraudolenta (dissipazione) dei €100.000 spesi per ristrutturazioni, che i difensori ritenevano al massimo riconducibili a responsabilità colposa e quindi eventualmente solo a bancarotta semplice e prescritti; 4) vizi nella determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi parzialmente fondati. Ha accolto i motivi 1 e 2: ha censurato la motivazione della corte territoriale relativamente alla mancata o confusa valutazione del bonifico di €76.000 e dell'€12.000 per l'impianto, rilevando aporie e omissioni istruttorie, e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'affermazione di responsabilità dei ricorrenti con riferimento ai fatti distrattivi indicati nel capo A), rinviando ad altra sezione della corte d'appello di Roma per nuovo giudizio su quei profili. Ha invece rigettato il terzo motivo: ha confermato la qualificazione come bancarotta fraudolenta per dissipazione (capo B) con conferma della responsabilità per quella condotta, ritenendo provato l'uso delle spese di ristrutturazione a vantaggio della cessionaria senza utilità per la fallita. Ha inoltre accolto il quarto motivo: ha rilevato l'illegittimità costituzionale applicabile e l'omessa determinazione motivata della durata delle pene accessorie, annullando la parte relativa al trattamento sanzionatorio accessorio e rinviando al giudice di merito per la quantificazione in conformità ai criteri di legge e alla giurisprudenza costituzionale.

Norme richiamate

  • art. 1944 c.c.

    Principio secondo cui il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale; la posizione di fideiussore rafforza la posizione creditoria della fallita e, di per sé, non è idonea a depauperare le garanzie dei creditori salvo prove contrarie.

  • art. 1936, co. 2 c.c.

    L'obbligazione assunta dal fideiussore è efficace anche se il debitore principale non ne ha conoscenza; fattore rilevante nella valutazione della rilevanza del pagamento effettuato dal fideiussore.

  • art. 1949 c.c.

    Richiamata nella discussione sulla surrogazione: se il fideiussore paga con "animo di surroga" acquista diritti nei confronti del debitore; nel caso in esame il bonifico fu definito senza animo di surroga dai ricorrenti, circostanza rilevante per la valutazione dell'effetto del pagamento.

  • art. 217 legge fallimentare

    Norma richiamata in relazione alla distinzione tra bancarotta semplice (art. 217) e bancarotta fraudolenta; i ricorrenti chiedevano qualificazione come bancarotta semplice per operazioni imprudenti, ma la Cassazione ha confermato la qualificazione fraudolenta per la condotta dissipativa comprovata.

  • art. 216 legge fallimentare (ultimo comma)

    La Corte costituzionale (sent. n.222/2018) ha dichiarato incostituzionale la formulazione che fissava automaticamente la durata di dieci anni per alcune pene accessorie; la Cassazione ha richiamato tale principio per disporre la rimessione al giudice di merito sulla durata delle pene accessorie.

  • art. 133 c.p.

    Criteri generali per la determinazione della pena da applicare alle pene accessorie; la Corte ha richiamato la necessità di valutazioni discrezionali del giudice di merito ai sensi di questo articolo.

  • Corte Costituzionale, sentenza n.222 del 2018

    Dichiarata l'illegittimità costituzionale della formulazione dell'art. 216, ultimo comma, legge fall., con conseguente obbligo di determinare concretamente la durata delle pene accessorie entro i limiti stabiliti e non automaticamente.

Massime di principio

  • Per configurare la distrazione in una cessione di azienda occorre verificare se il corrispettivo è effettivamente entrato nel patrimonio della cedente e ha prodotto utilità patrimoniale: un pagamento effettuato da un terzo (anche fideiussore) può escludere la distrazione se risulta chiaramente volto a estinguere il debito della cedente e documentato l'incasso e la destinazione del prezzo.
  • Il bonifico operato da un fideiussore non elimina automaticamente la valutazione di "distrazione": bisogna accertare se l'operazione abbia comportato surrogazione, imputazione diretta al creditore o si sia risolta in un'apporto personale non destinato a soddisfare i creditori della fallita; la prova del titolo e della destinazione delle somme è fondamentale.
  • Se in sede di impugnazione emergono documenti che possono incidere sul fatto storico (es. ricevuta di pagamento), la corte d'appello deve esaminarli e motivare in modo congruo; la Cassazione annulla per aporie motivazionali quando la motivazione di merito non affronta o travisa elementi decisivi.
  • La qualificazione tra bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta dipende sia dall'oggettività dell'operazione (se ha arrecato vantaggio esclusivo a terzi o ha depauperato il patrimonio) sia dal dolo dell'agente; spese apparentemente "in utilità dell'impresa" possono essere qualificate dissipative se dimostrato l'interesse esclusivo di terzi.
  • La durata delle pene accessorie fallimentari dev'essere determinata motivatamente dal giudice di merito secondo i criteri previsti dall'art. 133 c.p. e alla luce della giurisprudenza costituzionale; non può essere automaticamente fissata in dieci anni quando la norma sia stata dichiarata parzialmente incostituzionale.
  • In casi analoghi è consigliabile documentare con elementi probatori chiari (bonifici con beneficiario e causale, atti che provino surrogazione o azione di regresso) ogni pagamento effettuato da soci o fideiussori per evitare qualificazioni di distrazione.

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