Cassazione Civile, Ordinanza n. 30019/2022 del 13/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per le annualità 2006-2009 nei confronti di una società, con contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti: l'Ufficio aveva recuperato a tassazione costi indebitamente dedotti e IVA detratta, irrogando anche sanzioni. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva confermato gli atti impositivi per IRES e IRAP nei limiti risultanti da provvedimenti in autotutela, annullato le sanzioni e annullato la ripresa IVA relativa alle operazioni oggettivamente inesistenti. In appello entrambe le parti avevano impugnato la decisione, ma la Commissione tributaria regionale aveva respinto entrambi gli appelli. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) omessa pronuncia ex art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992, per non aver esaminato il motivo di appello relativo all'erronea esclusione integrale delle sanzioni; (2) violazione degli artt. 3 d.lgs. 472/1997 e 8, commi 2 e 3, d.l. 16/2012 sulla disciplina più favorevole delle sanzioni per costi relativi a operazioni inesistenti; (3) violazione dell'art. 19 d.P.R. 633/1972 sul diritto alla detrazione IVA, avendo la CTR riconosciuto la detraibilità invocando il principio di neutralità dell'IVA nonostante l'asserita inesistenza oggettiva delle operazioni.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo per omessa pronuncia della CTR sul capo d'appello relativo alle sanzioni, rilevando la nullità della sentenza nella parte viziata; tale accoglimento ha assorbito il secondo motivo. Ha poi accolto anche il terzo motivo, ritenendo errata la decisione della CTR sulla detraibilità dell'IVA, perché la commissione regionale aveva deciso in modo apodittico richiamando soltanto la neutralità dell'IVA senza confrontarsi con i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e della CGUE in materia di operazioni oggettivamente inesistenti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame degli appelli e per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La mancata pronuncia su un capo d'impugnazione integra un vizio processuale che determina nullità della sentenza nella parte interessata.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro per denunciare in cassazione la nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 3 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamato come disciplina generale delle sanzioni tributarie, potenzialmente applicabile in via residua rispetto alla disciplina speciale successiva.
art. 8, commi 2 e 3, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. in l. 26 aprile 2012, n. 44
"Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi non concorrono alla formazione del reddito..."
Per le operazioni oggettivamente inesistenti, i componenti positivi direttamente afferenti non concorrono al reddito oggetto di rettifica entro i limiti del costo non dedotto; la disciplina più favorevole si applica anche ai fatti pregressi, salvo definitività dei provvedimenti, e prevede una sanzione amministrativa specifica, con esclusione di ulteriori cumuli sanzionatori.
art. 14, comma 4-bis, l. 24 dicembre 1993, n. 537
La novella del 2012 ne ha ridefinito la portata in tema di deducibilità dei costi relativi a operazioni inesistenti.
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La detrazione IVA non può essere riconosciuta solo in forza del principio di neutralità quando l'operazione sia oggettivamente inesistente; occorre verificare i presupposti sostanziali del diritto alla detrazione.
art. 21, comma 7, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
In caso di operazione inesistente e in difetto di rettifica o annullamento della fattura, l'imposta resta dovuta per l'intero importo indicato in fattura, salvo eliminazione tempestiva del rischio di perdita di gettito.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello integra un vizio di nullità della sentenza e impone la cassazione con rinvio sul punto non esaminato.
- Nelle controversie tributarie relative a operazioni oggettivamente inesistenti, il contribuente che invochi la deduzione dei costi o la detrazione IVA deve dimostrare l'effettività delle operazioni contestate; la mera esibizione della fattura o la regolarità formale della contabilità non sono sufficienti.
- Per le operazioni soggettivamente inesistenti, invece, l'Amministrazione deve provare l'oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza, o la conoscibilità con ordinaria diligenza, da parte del destinatario; solo allora si sposta sul contribuente l'onere della prova contraria.
- Il principio di neutralità dell'IVA non consente, da solo, di riconoscere il diritto alla detrazione in presenza di operazioni oggettivamente inesistenti, dovendosi verificare la reale esistenza dell'operazione e il rispetto dei presupposti sostanziali del tributo.
- La disciplina introdotta dall'art. 8 del d.l. n. 16 del 2012 deve essere applicata secondo la sua specifica portata: per i costi da operazioni oggettivamente inesistenti non vi è automatica simmetria tra costi e ricavi, e l'imposta/il costo devono essere trattati secondo le regole speciali e gli oneri probatori indicati dalla giurisprudenza.
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