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Sentenza

Sentenza n. 10958/2026 - Roma, Sezione 1B

ottemperanza sentenza della Corte d’appello di Roma, n. 3400/2025 pubbl. il 30/05/2025 RG n. 4745/2020 Repert. n. 3205/2025 del 03/06/2025, Sentenza n. cronol. 3924/2025 del 30/05/2025

Giustizia amministrativa202602126

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata integrale esecuzione della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3400/2025, relativa al pagamento di interessi moratori e spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (cessionaria del credito)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza della Corte d’appello di Roma, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero della Difesa al pagamento di interessi moratori e delle spese dei giudizi di primo e secondo grado. Decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, il Ministero non aveva inizialmente provveduto al pagamento. Dopo la proposizione del ricorso, l’Amministrazione ha emesso un titolo di pagamento e, con bonifico del 7 maggio 2026, ha corrisposto gli interessi moratori per Euro 1.332.264,74 e le spese legali per Euro 48.216,62. La ricorrente ha tuttavia dedotto il mancato pagamento di Euro 2.556,00, corrispondenti al contributo unificato versato per il giudizio d’appello, oltre alle spese di registrazione della sentenza di secondo grado, ove sostenute. Il Ministero non ha contestato l’avvenuto pagamento del contributo unificato da parte della ricorrente né il suo mancato rimborso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere limitatamente agli interessi moratori e alle spese di lite dei giudizi di primo e secondo grado, poiché tali somme erano state pagate nel corso del giudizio. Ha invece accolto parzialmente il ricorso di ottemperanza, accertando l’obbligo del Ministero di eseguire integralmente il giudicato mediante pagamento di Euro 2.556,00 a titolo di contributo unificato del giudizio d’appello, al netto di eventuali somme già corrisposte, nonché mediante rifusione delle spese di registrazione della sentenza di secondo grado, purché ne sia dimostrato l’avvenuto pagamento. L’accertamento del mancato rimborso del contributo unificato è stato fondato sulla produzione del modello F24 e sulla mancata contestazione dell’Amministrazione, ai sensi degli artt. 64 c.p.a. e 116 c.p.c. È stato assegnato al Ministero il termine di quaranta giorni dalla notificazione della sentenza. In caso di inerzia, il Commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Roma, con facoltà di delega, dovrà provvedere nei successivi quaranta giorni su istanza della ricorrente. Il compenso del Commissario sarà posto a carico dell’Amministrazione inadempiente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in Euro 3.000,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se pagato, poiché il pagamento principale era intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 64 c.p.a.

    La mancata contestazione da parte dell’Amministrazione della prova prodotta dalla ricorrente ha consentito al giudice di ritenere accertato il mancato pagamento del contributo unificato.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato quale fondamento dell’efficacia probatoria della mancata contestazione del fatto relativo al mancato rimborso del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento intervenuto nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alle obbligazioni già adempiute, mentre il giudizio prosegue per le somme del giudicato rimaste insolute.
  • L’esecuzione integrale di una pronuncia di condanna comprende anche le somme accessorie riconoscibili in quanto comprovate e direttamente collegate al giudizio definito, come il contributo unificato versato dalla parte vittoriosa e le spese di registrazione della sentenza, quando ne sia dimostrato l’effettivo pagamento.
  • La mancata contestazione dell’Amministrazione rispetto alla documentazione prodotta dalla parte ricorrente può consentire al giudice dell’ottemperanza di ritenere accertato il fatto allegato, secondo i criteri richiamati dagli artt. 64 c.p.a. e 116 c.p.c.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può fissare un termine per l’esecuzione e nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta incaricato di provvedere in caso di persistente inerzia dell’Amministrazione.
  • Il pagamento spontaneo effettuato dall’Amministrazione soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza non esclude la condanna dell’Amministrazione alle spese del giudizio, quando la condotta precedente abbia reso necessaria l’instaurazione del processo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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