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Sentenza

Sentenza n. 648/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento del diniego tacito adottato dall’associazione rispetto all’istanza di accesso formulata dalla ricorrente in data 15 luglio 2025; e per il conseguente accertamento e la dichiarazione del diritto di Terrealte S.r.l. – società agricola ad accedere ai documenti indicati nell’istanza del 15 luglio 2025, nelle parti infra precisate; nonché per la condanna dell’associazione all’ostensione completa della documentazione richiesta con la predetta istanza e per la nomina di un commissario ad acta ex art. 116, comma 3 c.p.a. che provveda, in via sostitutiva, all’ostensione completa della documentazione richiesta con la predetta istanza.

Giustizia amministrativa202502417

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego tacito sull’istanza di accesso documentale del 15 luglio 2025

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (consorziata)

Prevale il privato

La controversia

La società agricola consorziata ha agito ai sensi dell’art. 116 c.p.a. contro il silenzio serbato dall’Associazione Irrigua Est Sesia sull’istanza volta a ottenere: i dati del catasto consorziale; i documenti concernenti la gestione distrettuale, l’allocazione della risorsa idrica e la ripartizione degli oneri contributivi, inclusi i piani e gli strumenti disciplinanti l’erogazione dell’acqua; i regolamenti previsti dallo Statuto e non reperibili nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito. Sono state dedotte la violazione degli artt. 5, 5-bis e 12 del d.lgs. n. 33/2013, degli artt. 22, 24 e 25 della l. n. 241/1990, dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost., nonché difetto di motivazione eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta. La ricorrente ha evidenziato la necessità della documentazione per tutelare i propri interessi rispetto alla corretta ed equilibrata gestione della risorsa idrica e alla parità di trattamento tra consorziati.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondati i motivi nei limiti precisati. Ha affermato che l’Associazione, qualificata dallo Statuto come consorzio di irrigazione e bonifica ai sensi dell’art. 45 della l.r. Piemonte n. 21/1999 e come consorzio privato di interesse pubblico, è un consorzio obbligatorio con funzioni di interesse pubblico. In quanto soggetto di diritto privato limitatamente alla propria attività di pubblico interesse, è soggetta al diritto di accesso ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. e), l. n. 241/1990. I documenti richiesti riguardano la fisiologica attività consortile di interesse pubblico. Il ricorso è stato accolto per i documenti sufficientemente individuati: catasto consorziale; piano distrettuale e ulteriori strumenti disciplinanti l’erogazione delle risorse idriche nel territorio dell’Associazione; regolamenti previsti dagli artt. 22, comma 4, lett. i), e 57 dello Statuto. L’ostensione può essere realizzata anche mediante indicazione del link diretto, qualora i documenti siano già pubblicati nella sezione “amministrazione trasparente”. È stata invece esclusa l’ostensione dei generici “documenti utili” a verificare la gestione distrettuale, la parità di trattamento e la ripartizione degli oneri, nonché del piano comprensoriale di bonifica, irrigazione e tutela del territorio rurale, perché l’istanza, sul punto, faceva riferimento a categorie indeterminate di atti. L’Associazione è stata condannata a consentire l’accesso entro trenta giorni e al pagamento di euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina il rito per la tutela giurisdizionale del diritto di accesso; il giudice ha ordinato l’ostensione dei documenti individuati entro trenta giorni.

  • art. 22, comma 1, lett. e), l. n. 241/1990

    soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse

    Assoggetta al diritto di accesso i soggetti privati quando esercitano attività di pubblico interesse; la regola è stata applicata al consorzio irriguo obbligatorio.

  • artt. 24 e 25 l. n. 241/1990

    Richiamati quali disposizioni sulla disciplina, sui limiti e sulla tutela del diritto di accesso documentale.

  • art. 5 d.lgs. n. 33/2013

    Richiamato tra le norme poste a fondamento delle censure relative alla trasparenza e all’accesso.

  • art. 5-bis d.lgs. n. 33/2013

    Richiamato tra le norme concernenti i limiti all’accesso civico.

  • art. 12, comma 1, d.lgs. n. 33/2013

    Richiamato tra le norme in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza.

  • art. 45 l.r. Piemonte n. 21/1999

    consorzio privato di interesse pubblico

    Qualifica i consorzi di irrigazione e bonifica rilevanti nel caso come consorzi privati di interesse pubblico.

  • art. 22, comma 4, lett. i), dello Statuto dell’Associazione

    Individua uno dei regolamenti richiesti dalla ricorrente e ordinati in ostensione.

  • art. 57 dello Statuto dell’Associazione

    Individua un ulteriore regolamento richiesto dalla ricorrente e ordinato in ostensione.

Massime di principio

  • Un consorzio obbligatorio di irrigazione e bonifica qualificato dalla legge regionale come consorzio privato di interesse pubblico è soggetto al diritto di accesso documentale, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. e), l. n. 241/1990, limitatamente ai documenti afferenti alla propria attività di interesse pubblico.
  • L’interesse pubblico dell’attività consortile comprende i documenti relativi alla gestione della risorsa idrica, agli strumenti che ne disciplinano l’erogazione e agli atti concernenti la posizione dei consorziati e il funzionamento dell’ente.
  • L’istanza di accesso deve individuare documenti determinati o almeno determinabili; non può essere accolta, per genericità, quando richiede indistintamente intere categorie di atti qualificati soltanto come “documenti utili” a verificare la gestione amministrativa.
  • Quando il documento richiesto è già pubblicato nella sezione “amministrazione trasparente”, l’obbligo di accesso può essere assolto mediante indicazione del puntuale link che consenta la diretta reperibilità del documento.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso civico generalizzatoDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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