Sentenza n. 9770/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento del provvedimento di esclusione prove fisiche concorso per allievi delle Scuole Militari dell''''Esercito
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione del difensore relativa alla sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Non vi è stata una decisione nel merito sulla legittimità dell'esclusione. Le spese di lite sono state compensate, ritenendo equa tale soluzione in ragione dell'andamento e dell'esito in rito della vicenda.
Atto impugnato: provvedimento di esclusione dalle prove fisiche del concorso per allievi delle Scuole Militari dell'Esercito
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti avevano proposto domanda di annullamento del provvedimento con cui erano stati esclusi dalle prove fisiche del concorso per allievi delle Scuole Militari dell'Esercito. Il testo non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. In udienza, il difensore ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente alla decisione.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio per improcedibilità.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel quadro della definizione della controversia in rito.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato ai fini dell'oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato ai fini della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati personali nella diffusione della decisione.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esame dei motivi di illegittimità dedotti.
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la definizione in rito della controversia e non consente al giudice amministrativo di pronunciarsi sulla legittimità dell'atto impugnato.
- In presenza di una definizione del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse, le spese possono essere compensate quando l'andamento e l'esito in rito della vicenda rendano equa tale soluzione.
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