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Ordinanza

Ordinanza n. 584/2026 - Lecce, Sezione 2

per l’annullamento - dell’ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS-, notificata in data 26 novembre 2025, con la quale si ordina all’odierno ricorrente di lasciare libero e vuoto da persone e cose, entro 15 (quindici) giorni dalla data della notifica del medesimo provvedimento l’immobile di proprietà comunale, come indentificato al catasto, sito in -OMISSIS-, n. 55 in Castellaneta (TA) e lo si avverte che decorso il termine intimato si procederà in via amministrativa e senza ulteriore comunicazione allo sgombero coatto del locale in questione ed alla segnalazione dei medesimi fatti all’Autorità giurisdizionale; - nei limiti dell’interesse, del verbale di sopralluogo della Polizia locale del Comune di Castellaneta prot. n. -OMISSIS- del 2 ottobre 2025, richiesto con istanza di accesso agli atti del 18 dicembre 2025 ed allo stato non conosciuto; - ove occorrer possa, della nota prot. -OMISSIS- del 29 settembre 2025 a firma del Responsabile dell’Area IV, arch. Pasquale Dalò, richiesto con istanza di accesso agli atti del 18 dicembre 2025, allo stato non conosciuta; - ove occorrer possa e nei limiti dell’interesse, della delibera di Giunta comunale del Comune di Castellaneta, n. -OMISSIS-; - di ogni atto e/o parere e/o relazione dell’Ufficio Servizi Sociali in merito alla gestione della posizione del Sig. -OMISSIS- e della sua condizione disagio sociale ed abitativo, allo stato richiesto e non conosciuto; - di tutti gli altri atti presupposti e connessi, anche se non conosciuti, direttamente collegati e/o conseguenti ai provvedimenti impugnati.

Giustizia amministrativa202600027

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza dirigenziale comunale che impone il rilascio e lo sgombero coatto di un immobile di proprietà comunale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza dirigenziale notificata il 26 novembre 2025, con cui gli è stato ordinato di lasciare libero e vuoto da persone e cose, entro quindici giorni, un immobile comunale sito in Castellaneta, con avvertimento che, in caso di mancato adempimento, sarebbe stato eseguito lo sgombero coatto e sarebbero stati segnalati i fatti all’autorità giudiziaria. Sono stati inoltre impugnati, nei limiti dell’interesse e anche ove occorresse, il verbale di sopralluogo della Polizia locale, una nota del Responsabile dell’Area IV, una delibera della Giunta comunale, gli atti e le relazioni dei Servizi sociali relativi alla condizione di disagio sociale e abitativo del ricorrente e gli ulteriori atti presupposti e connessi, alcuni dei quali non conosciuti e oggetto di istanza di accesso agli atti. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che il Collegio ha ritenuto necessario approfondire, ai fini della decisione, se l’immobile fosse effettivamente un bene indisponibile del Comune, verificando l’esistenza di atti amministrativi dai quali risultasse la specifica volontà dell’ente di destinarlo a pubblico servizio. Tale profilo può incidere sulla giurisdizione del giudice amministrativo.

La decisione

Il TAR ha disposto un incombente istruttorio, ordinando all’Amministrazione comunale di depositare entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza eventuali atti amministrativi comprovanti la specifica destinazione dell’immobile a pubblico servizio, al fine di verificare la natura indisponibile del bene e le possibili conseguenze sul riparto di giurisdizione. Nelle more dell’adempimento istruttorio, ha confermato la sospensione degli effetti dell’ordinanza dirigenziale impugnata, senza definire il merito della domanda di annullamento né risolvere definitivamente la questione di giurisdizione. Ha inoltre fissato per il prosieguo della fase camerale l’udienza del 25 maggio 2026. Le spese non risultano disciplinate nel testo.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    La norma è richiamata quale base per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Le disposizioni sono richiamate, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando la qualificazione di un bene comunale come bene indisponibile può incidere sul riparto di giurisdizione, il giudice amministrativo può disporre un’istruttoria per acquisire gli atti dai quali risulti la specifica volontà dell’amministrazione di destinare il bene a un pubblico servizio.
  • In presenza di una questione istruttoria potenzialmente incidente sulla giurisdizione, il giudice può mantenere sospesi gli effetti del provvedimento amministrativo impugnato fino all’acquisizione e alla valutazione degli elementi necessari per decidere.

Come è indicizzato

MateriePatrimonio e alienazioniGiurisdizione e ripartoIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneOnere della prova e principio dispositivoTutela cautelare

Testo integrale

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