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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32070/2024 del 06/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) violazione di norme processuali e omessa declaratoria della prescrizione per mancata esistenza dell'aggravante speciale di cui all'art. 219, comma 1, n.1 L.F.; il termine di prescrizione sarebbe maturato il 9 ottobre 2023, antecedente alla sentenza d'appello; 2) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova in relazione alla responsabilità per bancarotta fraudolenta per distrazione, deducendo che il prezzo della compravendita sarebbe stato effettivamente pagato, mancherebbe l'elemento soggettivo dell'extraneus e non sussisterebbero i presupposti per ritenere un apporto materiale e morale alla distrazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto il primo motivo fondato: l'aggravante a effetto speciale non risultava sufficientemente contestata/accertata in primo grado e, non essendo stato appellato dal PM, la Corte d'appello non poteva valorizzarla senza violare il divieto di reformatio in peius; il termine di prescrizione (12 anni e 6 mesi con sospensioni) è maturato il 9/10/2023, pertanto la sentenza di condanna è stata annullata senza rinvio agli effetti penali per prescrizione. Tuttavia, poiché la curatela fallimentare si era costituita e l'azione civile era stata esercitata, la Corte ha esaminato la questione della responsabilità civile: ha ritenuto infondato il secondo motivo, confermando che, alla stregua della motivazione di merito, sussistono indici concordanti della consapevolezza e del concorso dell'appellante quale extraneus nella distrazione (modalità anomale di pagamento, trasferimento in blocco dei beni in fase di crisi/liquidazione, assegni non incassati, accollo mutuo senza effetto liberatorio, ecc.), e quindi la valutazione sulla responsabilità civile è stata mantenuta rilevante. In sintesi: estinzione del reato per prescrizione (annullamento senza rinvio agli effetti penali) ma confermata la valutazione circa la responsabilità civile nei confronti della curatela fallimentare.

Norme richiamate

  • art. 219, comma 1, legge fallimentare (R.D. 267/1942)

    L'aggravante del danno patrimoniale rilevante deve essere adeguatamente enunciata in fatto; la sua mancata specifica o la mancata valutazione in primo grado impedisce di valorizzarla in appello se il PM non ha impugnato (evita reformatio in peius).

  • artt. 216 comma 1 e 3 e 223 R.D. 267/1942

    artt. 216, 223 R.D. 267/1942

    Richiamati in relazione alla fattispecie di bancarotta; la Corte li utilizza per definire il quadro normativo della bancarotta fraudolenta per distrazione.

  • art. 606 c.p.p.

    art. 606, lett. b), c), e) c.p.p.

    Limiti e ragioni di ammissibilità dei motivi in cassazione: il vizio per prescrizione (lett. b) è deducibile; i controlli di legittimità sono limitati alla verificazione della motivazione e dell'assenza di travisamento della prova (lett. e) e alla nullità/inosservanza di norme processuali (lett. c).

  • art. 597 c.p.p.

    Divieto di reformatio in peius: la Corte d'appello non può aggravare la posizione dell'imputato rispetto al giudizio di primo grado in assenza di appello del PM su quel punto.

  • art. 129 c.p.p.

    Obbligo di dichiarare la causa più favorevole di proscioglimento: in caso di estinzione del reato per prescrizione, la Corte di cassazione verifica la sentenza impugnata per rilevare eventuali cause di proscioglimento più favorevoli.

  • art. 578 c.p.p.

    Ambito della cognizione del giudice d'appello in materia penale: quando è presente una statuizione civile, il giudice di impugnazione deve esaminare pienamente la res iudicanda ai fini della decisione sulle conseguenze civili.

  • art. 2043 c.c.

    La Corte richiama il principio secondo cui, a prescindere dall'accertamento penale (ormai estinto), può essere valutata l'azione civile per il risarcimento ex delicto aquiliano.

  • Corte costituzionale, sent. n. 182/2021

    Corte cost. n. 182 del 7.07.2021

    Qualora vi sia stata condanna in primo grado anche agli effetti civili, il giudice d'impugnazione deve comunque conoscere la res iudicanda per valutare il diritto al risarcimento della parte civile, anche se il reato è estinto per prescrizione.

Massime di principio

  • Se l'aggravante speciale che influisce sui termini di prescrizione non è stata sufficientemente enunciata o accertata in primo grado e il PM non la impugna, il giudice d'appello non può ravvisarla ex novo senza violare il divieto di reformatio in peius; ciò può comportare la maturazione della prescrizione prima della sentenza di appello.
  • La prescrizione intervenuta prima della pronuncia d'appello determina l'annullamento della condanna agli effetti penali; tuttavia, se la parte civile (es. curatela fallimentare) è costituita, il giudice d'appello (e la Corte di cassazione nei limiti del controllo di legittimità) deve comunque esaminare la responsabilità civile ai fini risarcitori.
  • In sede di legittimità la Corte è limitata al controllo di legalità e motivazione: non può rivedere liberamente le valutazioni di fatto del giudice di merito, salvo che sia dimostrato specificamente un travisamento della prova tale da invalidare l'intero apparato probatorio.
  • Il vizio di travisamento della prova è ammissibile in cassazione solo se il ricorrente indica in modo preciso le prove asseritamente travisate e dimostra che l'errore è decisivo per la conclusione raggiunta; non bastano deduzioni generiche o la mera richiesta di diverso apprezzamento dei fatti.
  • In casi di cessione di beni o ramo d'azienda in prossimità dello stato di crisi o liquidazione, operazioni apparentemente lecite (es. trasferimenti, accollo di debiti) possono costituire strumenti di distrazione se le modalità e le conseguenze pregiudicano i creditori; la liceità dell'operazione si valuta in concreto con riferimento all'effetto sul patrimonio dell'impresa fallita.
  • La responsabilità dell'extraneus nella bancarotta fraudolenta richiede elementi: consapevolezza dell'illiceità e della qualifica dell'autore 'intraneus', volontarietà dell'apporto, incidenza causale dell'azione e coscienza che essa avrebbe depauperato il patrimonio sociale a danno dei creditori.
  • Quando sussiste una sentenza di condanna di primo grado con effetti civili, l'esercizio dell'azione civile non può essere frustrato dalla prescrizione del reato: la parte civile mantiene il diritto all'accertamento dell'obbligazione risarcitoria.

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