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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35820/2024 del 24/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del G.i.p. di Trani (28/02/2024) con cui, in qualità di giudice dell'esecuzione, era stata disapplicata la circostanza aggravante della recidiva e rideterminata la pena risultante dalla sentenza di condanna per riciclaggio (Tribunale di Trani 20/01/2015; Corte d'appello di Bari 20/02/2020, definitiva 23/03/2021). Inchingolo sosteneva che i reati che avevano giustificato la recidiva erano poi stati dichiarati estinti da giudici dell'esecuzione per decorso dei termini connessi alla sospensione condizionale della pena, chiedendo quindi la rideterminazione della pena da eseguire. Il Procuratore ha denunciato inosservanza e erronea applicazione di legge (artt. 106 e 167 c.p., art. 648 c.p.p.), sostenendo che il giudice dell'esecuzione non poteva modificare gli effetti penali della sentenza passata in giudicato e che l'estinzione ex art. 167 c.p. non incide sugli effetti penali della condanna ai fini della recidiva.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso del Procuratore ritenendolo fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione non possa emendare o modificare una decisione che sia divenuta irrevocabile in sede di cognizione salvo i casi espressamente previsti dal codice, e che l'estinzione del reato a seguito della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 167 c.p. non elimina gli effetti penali della condanna da valutare ai fini della recidiva. Pertanto l'ordine del G.i.p. che aveva disapplicato la recidiva e rideterminato la pena è stato annullato senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 106 cod. pen.

    Citato come riferimento sull'ambito di applicazione delle circostanze e del giudicato; la Corte rileva che le valutazioni del giudice della cognizione sono vincolanti salvo impugnazioni in sede di cognizione.

  • art. 167 cod. pen.

    Interpretato nel senso che l'estinzione del reato per effetto della sospensione condizionale della pena non estingue gli effetti penali della condanna, i quali permangono ai fini della recidiva.

  • art. 648 cod. proc. pen.

    Richiamato nella doglianza del ricorrente riguardo ai poteri del giudice dell'esecuzione; la Corte conferma i limiti del giudice dell'esecuzione a modificare sentenze passate in giudicato.

  • Giurisprudenza - Sez. 3, n. 5412 del 25/10/2019 (dep. 2020), M., Rv. 278575

    Richiamata come precedente che conferma il principio secondo cui la sospensione condizionale della pena e l'eventuale estinzione del reato non eliminano gli effetti penali della condanna ai fini della recidiva.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione non può modificare valutazioni di merito e circostanze applicate da sentenze passate in giudicato, salvo i casi espressamente previsti dal codice.
  • L'estinzione del reato ai sensi dell'art. 167 c.p., conseguente alla sospensione condizionale della pena, non cancella gli effetti penali della condanna rilevanti ai fini della recidiva.
  • Per contestare l'applicazione della recidiva occorre agire in sede di cognizione con gli strumenti di impugnazione previsti; non è la sede dell'esecuzione il luogo ordinario per rivedere la decisione di merito definitiva.
  • In casi simili è opportuno valutare tempestivamente, nella fase di cognizione, i rimedi impugnatori adeguati: la riforma dell'aggravante per fatti sopravvenuti richiede procedure previste dal diritto processuale sostanziale e processuale penal.

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