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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20556/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società mandataria di numerose farmacie per il pagamento di forniture di medicinali erogate agli assistiti del servizio sanitario nazionale e non pagate dalla ASL. Il Tribunale revocava il decreto, rigettava la domanda sugli interessi e dichiarava il difetto di legittimazione passiva di altra ASL. La Corte d’appello confermava il rigetto, ritenendo inammissibile il motivo sull’imputazione dei pagamenti perché l’appellante non avrebbe indicato in modo sufficiente la data di costituzione in mora e la sorte capitale residua, e confermando la compensazione parziale delle spese. La ricorrente ha proposto sei motivi in cassazione: (1) violazione dell’art. 1194 c.c. e dell’art. 33 d.m. 9 aprile 2001, sostenendo che i pagamenti dovessero essere imputati prima a interessi e spese e che la data di mora fosse stata già indicata; (2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per errata ricostruzione dell’importo pagato e del suo rapporto con la sorte capitale; (3) violazione dell’art. 1218 c.c. per omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno da necessità di agire tramite legale; (4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e omessa pronuncia sulle spese; (5) violazione del d.m. 55/2014 e del d.m. 127/2004 sulla liquidazione dei compensi; (6) violazione degli artt. 1241 e 1243 c.c. per la compensazione delle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo: ha ritenuto corretta l’interpretazione della ricorrente secondo cui la data di costituzione in mora era stata effettivamente allegata e ha censurato l’errore della Corte d’appello nella valutazione della ragione dell’eccedenza del pagamento rispetto alla somma ingiunta, con conseguente errata applicazione del criterio di imputazione dei pagamenti. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c., osservando che non erano indicati in modo adeguato atti, documenti e persistenza della domanda in appello fino alla precisazione delle conclusioni. I motivi quarto, quinto e sesto sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 1194 c.c.

    Il pagamento va imputato secondo la regola legale agli interessi e alle spese prima che al capitale; il creditore non deve necessariamente indicare in cassazione la quota di capitale residua quando deduce l’errata imputazione del pagamento, se ha fornito gli elementi per il calcolo.

  • art. 33 d.m. 9 aprile 2001

    Richiamato dalla ricorrente come parametro per la liquidazione delle competenze/spese nella fase monitoria e cognitiva, ma la Corte non ne sviluppa un principio autonomo nel merito del motivo accolto.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte ha ravvisato un errore di valutazione del giudice di merito nella ricostruzione dei fatti contabili relativi al pagamento eccedente la sorte ingiunta.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato congiuntamente all’art. 115 c.p.c. per censurare l’erronea valutazione del materiale probatorio e documentale.

  • art. 360 c.p.c.

    Usato come parametro per la deduzione dei motivi di ricorso per violazione di legge, omesso esame di fatto decisivo e errori processuali.

  • art. 1218 c.c.

    La censura è stata qualificata come sostanzialmente volta a denunciare un’omessa pronuncia, ma è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità del ricorso.

  • art. 366 c.p.c.

    Il motivo relativo all’omessa pronuncia è stato dichiarato inammissibile perché non erano indicati con precisione gli atti, i documenti e la persistenza della domanda in appello fino alla precisazione delle conclusioni.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per contestare la liquidazione e la ripartizione delle spese di lite; il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato per contestare la compensazione parziale delle spese di lite; il motivo è rimasto assorbito.

  • d.m. 55/2014

    Richiamato per censurare la liquidazione dei compensi professionali secondo le fasi dell’attività svolta; il motivo è stato assorbito.

  • d.m. 127/2004

    Richiamato per la liquidazione delle competenze professionali nella fase monitoria; il motivo è stato assorbito.

  • art. 1241 c.c.

    Richiamato impropriamente dalla ricorrente in tema di spese di lite; la Corte osserva che la norma attiene all’estinzione delle obbligazioni per compensazione e non alla liquidazione delle spese.

  • art. 1243 c.c.

    Come l’art. 1241 c.c., è stato ritenuto non pertinente rispetto alla questione delle spese di giudizio.

Massime di principio

  • Nel rapporto obbligatorio, quando il debitore effettua un pagamento, l’imputazione agli interessi e alle spese segue il criterio legale dell’art. 1194 c.c.; se il creditore allega gli elementi necessari al calcolo, non gli può essere imposto un onere ulteriore di dimostrare in modo analitico la quota di capitale residua quale presupposto di operatività della regola.
  • Nel giudizio di cassazione, la censura di omessa pronuncia su un motivo di appello è inammissibile se il ricorrente non indica in modo puntuale gli atti rilevanti, il contenuto della domanda e la sua persistente devoluzione al giudice di appello fino alla precisazione delle conclusioni.
  • L’erronea ricostruzione della ragione per cui un pagamento ecceda la somma ingiunta integra un vizio censurabile in cassazione quando incide sulla corretta applicazione delle regole di imputazione del pagamento e sulla determinazione del residuo dovuto.
  • Le norme sulla compensazione delle obbligazioni pecuniarie non sono pertinenti quando la questione riguarda la liquidazione delle spese di lite, che è disciplinata dalle regole processuali e dalle tariffe professionali applicabili.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoCompensazioneSpese di liteImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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