Risposta n. 405 del 10/10/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente sostiene che, poiché gli IFRS non consentono la retrodatazione contabile dell’operazione, anche la retrodatazione fiscale non dovrebbe applicarsi, nonostante quanto previsto nell’atto di fusione; quindi la società incorporata dovrebbe dichiarare il periodo fino alla data di efficacia giuridica e la incorporante quello successivo, con un’unica gestione fiscale solo dalla data reale della fusione.
Fusione tra SPAC e società operativa con passaggio agli IFRS e decorrenza degli effetti fiscali
Il quesito
La società chiede se, dopo la transizione ai principi contabili internazionali e la conseguente impossibilità di retrodatare contabilmente gli effetti della fusione, possa comunque operare la retrodatazione fiscale prevista nell’atto di fusione oppure se gli effetti fiscali debbano decorrere dalla data di efficacia giuridica dell’operazione.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia conclude che la retrodatazione fiscale non può operare se i principi contabili adottati non consentono la retrodatazione contabile. La società incorporata deve quindi predisporre un conto economico infrannuale e l’incorporante presentare, per suo conto, le dichiarazioni redditi e IRAP per il periodo 1° gennaio 2018-data di efficacia giuridica della fusione; restano ferme le altre disposizioni dell’art. 172 TUIR e le regole sulla FTA.
Fusione tra SPAC e società operativa con transizione agli IFRS
L’interpello riguarda gli effetti fiscali di una fusione per incorporazione realizzata da una SPAC quotata, in un contesto in cui la società incorporante ha successivamente adottato i principi contabili internazionali IFRS. Il nodo centrale è il coordinamento tra retrodatazione contabile e retrodatazione fiscale della fusione prevista dall’art. 172, comma 9, del TUIR.
Fattispecie rappresentata dal contribuente
La società istante, inizialmente denominata BETA S.p.A. e poi ALFA S.p.A., era stata costituita nel 2017 come SPAC e le sue azioni erano ammesse alla quotazione sull’AIM di Borsa Italiana. La sua funzione era quella tipica di una SPAC: individuare una società target e realizzare con essa una business combination finalizzata alla quotazione indiretta della target.
Nel luglio 2018 BETA ha acquistato il 100% di ALFA, società capogruppo di un gruppo industriale internazionale, e nello stesso mese ha proceduto alla fusione per incorporazione di ALFA con effetti contabili e fiscali retrodatati al 1° gennaio 2018. Dopo la fusione, BETA ha cambiato denominazione assumendo quella della incorporata e ha trasformato il proprio oggetto sociale da quello tipico di SPAC a quello industriale della società incorporata.
Nel settembre 2018 il consiglio di amministrazione della società incorporante post-fusione ha deliberato il passaggio ai principi contabili internazionali, mentre in precedenza entrambe le società adottavano i principi contabili nazionali.
Quesito posto all’Agenzia
Il contribuente chiede di confermare che, poiché la transizione agli IFRS impedisce la retrodatazione contabile della fusione al 1° gennaio 2018, anche gli effetti fiscali non possano essere retrodatati, nonostante l’atto di fusione prevedesse espressamente la retrodatazione sia contabile sia fiscale.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La società ritiene che la retrodatazione fiscale sia inscindibilmente collegata a quella contabile. Se la contabilità redatta secondo IFRS non consente di retrodatare gli effetti della fusione, non sarebbe possibile mantenere la retrodatazione solo ai fini tributari.
A sostegno della tesi, viene richiamata la sentenza della Corte di Cassazione 3 luglio 2003, n. 10502, secondo cui la retroattività contabile costituisce un’eccezione che serve a cristallizzare una situazione contabile precedente e a riflettersi nella dichiarazione dei redditi, ma non può spingersi fino a produrre un effetto fiscale sganciato dalla sequenza procedimentale civilistica.
Sul piano operativo, il contribuente osserva che la soluzione opposta renderebbe difficoltoso coordinare contabilità e fiscalità, perché comporterebbe la necessità di determinare l’imponibile di un bilancio che, sotto il profilo contabile, non include gli effetti della società incorporata prima della data di efficacia giuridica.
La soluzione proposta è quindi la seguente:
- la società incorporata ALFA dovrebbe presentare la dichiarazione dei redditi e IRAP per il periodo 1° gennaio 2018 fino alla data di efficacia giuridica della fusione;
- la società incorporante BETA, per l’intero periodo 1° gennaio 2018-31 dicembre 2018, dovrebbe includere anche le operazioni di ALFA solo dalla data di efficacia giuridica della fusione.
Normativa e prassi richiamate
L’Agenzia richiama innanzitutto l’art. 172, comma 9, del TUIR, secondo cui l’atto di fusione può stabilire, ai fini delle imposte sui redditi, una decorrenza degli effetti non anteriore alla chiusura dell’ultimo esercizio di ciascuna società fusa o incorporata, oppure a quella più prossima in cui si è chiuso l’ultimo esercizio della società incorporante.
Viene inoltre richiamato il quadro contabile internazionale:
- IFRS 1, par. 10, sulla prima adozione degli IFRS e sull’impostazione dello stato patrimoniale di apertura;
- IFRS 1, par. 11, sulle rettifiche derivanti da fatti e operazioni riferiti a una data precedente alla transizione;
- IFRS 2, par. 7, che impone la rilevazione dei beni o servizi ricevuti in una operazione con pagamento basato su azioni alla data di acquisizione;
- il principio contabile IFRS 3, richiamato dal contribuente ma ritenuto non applicabile nel caso concreto dall’Agenzia.
Valutazione dell’Agenzia sulla qualificazione contabile dell’operazione
L’Agenzia prende atto della rappresentazione fornita nella nota integrativa del bilancio 2018. In tale sede l’operazione di fusione non è stata contabilmente considerata una business combination ai sensi dell’IFRS 3, perché BETA non era una società operativa e non costituiva autonomamente un business.
Secondo quanto riportato, la fusione è stata trattata come uno scambio azionario e quindi come operazione di acquisto basata su azioni, con applicazione dell’IFRS 2 e non dell’IFRS 3. Da ciò è derivata l’impossibilità di retrodatare contabilmente l’operazione.
La nota integrativa evidenzia infatti che:
- il bilancio separato di ALFA S.p.A. al 31 dicembre 2018 rappresenta il conto economico dell’ex BETA S.p.A. con l’aggiunta degli effetti economici dell’ex ALFA dalla data di efficacia della fusione fino a fine esercizio;
- la società incorporata ALFA ha redatto una situazione contabile ed economica per il periodo 1° gennaio 2018-data di efficacia giuridica della fusione in base agli IFRS.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Sotto il profilo fiscale, l’Agenzia ricorda che la retrodatazione prevista dall’art. 172, comma 9, TUIR risponde a esigenze di semplificazione e di coordinamento tra risultato civilistico e risultato fiscale, consentendo alle società coinvolte di determinare unitariamente il reddito nel periodo compreso tra l’inizio dell’esercizio e la data di efficacia reale della fusione.
L’Agenzia osserva che la ratio della retrodatazione fiscale è storicamente collegata alla retroattività contabile e alla possibilità di predisporre un unico bilancio e un’unica dichiarazione per il periodo d’imposta interessato.
Ne consegue che, nel caso in cui i principi contabili adottati non consentano la retrodatazione contabile dell’operazione, non può operare nemmeno la retrodatazione fiscale. Nel caso di specie, quindi, il fatto che il bilancio sia stato redatto secondo IFRS e che la fusione non sia stata retrodatata contabilmente impedisce di applicare la retrodatazione fiscale prevista nell’atto di fusione.
Effetti operativi indicati dall’Agenzia
In concreto, l’Agenzia afferma che:
- la società incorporata deve predisporre un apposito conto economico infrannuale;
- la società incorporante deve presentare, per conto dell’incorporata, la dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP relativa alla frazione di periodo d’imposta compresa tra il 1° gennaio 2018 e la data di efficacia giuridica della fusione.
Restano comunque applicabili le altre disposizioni dell’art. 172 del TUIR inerenti all’operazione di fusione, nonché, per le rettifiche effettuate in sede di prima applicazione degli IFRS, il combinato disposto dell’art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2005 e dell’art. 15 del d.l. n. 185 del 2008.
Conclusioni
La risposta dell’Agenzia conferma che, in presenza di transizione agli IFRS e di impossibilità di retrodatazione contabile, non è ammessa la retrodatazione fiscale degli effetti della fusione. La dichiarazione dei redditi e IRAP deve quindi essere gestita per frazioni di periodo, in coerenza con la data di efficacia giuridica dell’operazione.
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