Risposta n. 406 del 10/10/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia ritiene che, in presenza della permanenza dei requisiti degli articoli 117 e 120 TUIR, BETA possa subentrare ad ALFA nel consolidato fiscale senza soluzione di continuità già nel 2018. Conseguentemente, anche il risultato fiscale maturato dall’incorporante nel periodo infrannuale e quello di ALFA nel periodo interinale confluiscono nel reddito complessivo di gruppo 2018.
Fusione per incorporazione della società consolidante in una società non inclusa nel consolidato fiscale
Il quesito
Il contribuente chiede se, a seguito della fusione di ALFA in BETA, il consolidato fiscale del gruppo possa proseguire senza interruzioni con subentro di BETA come consolidante già dal periodo d’imposta 2018; in subordine, se i risultati fiscali di ALFA e dell’incorporante nel periodo 1° gennaio-data fusione possano concorrere al reddito di gruppo 2018.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia conferma che la fusione non fa venir meno il requisito del controllo in capo a BETA, che subentra nelle posizioni giuridiche di ALFA ex articolo 2504-bis c.c. e può continuare la tassazione di gruppo con le controllate GAMMA1, GAMMA2, GAMMA3 e GAMMA4. Esclude l’applicazione degli effetti dell’articolo 13, commi 5 e 6, del d.m. 9 giugno 2004, valorizzando la specificità di BETA-SPAC; ammette inoltre la confluenza dei risultati del periodo infrannuale nel consolidato 2018, con obbligo di comunicazione telematica entro 30 giorni mediante il modello previsto.
Fusione per incorporazione di una consolidante in una società esterna al consolidato
L’interpello riguarda gli effetti, ai fini del consolidato fiscale nazionale, della fusione per incorporazione della società consolidante ALFA in BETA, società non inclusa nel consolidato. La fattispecie è particolare perché BETA era una SPAC costituita per individuare una target e realizzare una business combination finalizzata alla quotazione della società acquisita.
Fattispecie rappresentata
BETA, originariamente denominata BETA S.p.A., era stata costituita nel 2017 come Special Purpose Acquisition Company e quotata sull’AIM. Nel luglio 2018 ha acquisito il 100% di ALFA, società capogruppo di un gruppo industriale, e ha poi proceduto alla fusione per incorporazione di ALFA, con effetti contabili e fiscali retrodatati al 1° gennaio 2018.
Dopo la fusione:
- BETA ha cambiato denominazione assumendo quella di ALFA;
- ha modificato l’oggetto sociale, abbandonando quello tipico della SPAC per assumere quello industriale della società incorporata;
- nel settembre 2018 ha deliberato il passaggio ai principi contabili internazionali IFRS.
ALFA, prima della fusione, era consolidante di un perimetro composto da:
- GAMMA1 S.p.A. (partecipazione diretta al 75%);
- GAMMA2 S.r.l. (100%);
- GAMMA3 S.r.l. (100%);
- GAMMA4 S.r.l. (80%).
Quesito del contribuente
La società istante chiede, in via principale, di confermare che la fusione non interrompa il consolidato fiscale del gruppo ALFA e che BETA succeda ad ALFA nel ruolo di consolidante, senza soluzione di continuità e con efficacia già per il periodo d’imposta 2018.
In subordine, chiede di confermare che:
- i risultati fiscali di ALFA relativi al periodo precedente la fusione confluiscano nel reddito complessivo del consolidato 2018;
- anche il risultato fiscale maturato dall’incorporante nel periodo 1° gennaio-data di efficacia giuridica della fusione concorra al reddito di gruppo 2018.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
Secondo l’istante, i requisiti per la prosecuzione del consolidato sussistono anche dopo la fusione, perché BETA, per effetto dell’incorporazione, ha acquisito le partecipazioni nelle controllate e continua a detenere il controllo di diritto richiesto dall’articolo 117 TUIR.
L’istante ritiene inoltre che il requisito del c.d. holding period di cui all’articolo 120, comma 2, TUIR non osti alla continuazione, poiché la società incorporante subentra ex lege nelle posizioni giuridiche rilevanti ai fini delle imposte sui redditi della incorporata, e tra queste dovrebbe rientrare anche la continuità dell’accesso al consolidato.
Quanto ai risultati fiscali del periodo infrannuale, la contribuente sostiene che:
- la mancata retrodatazione della fusione non impedisce che il periodo interinale di ALFA si consideri assorbito nella continuazione del consolidato;
- per BETA non si formerebbe un risultato “pregresso” da escludere dal consolidato;
- pertanto, anche il risultato del periodo 1° gennaio-data fusione dovrebbe concorrere al reddito complessivo di gruppo 2018.
Normativa richiamata
L’Agenzia richiama principalmente:
- l’articolo 124, comma 5, del TUIR, che consente la continuazione del consolidato in caso di fusione della controllante con soggetti non appartenenti al consolidato, se permangono i requisiti degli articoli 117 e seguenti;
- l’articolo 124, comma 5-bis, TUIR, relativo all’obbligo di segnalazione in dichiarazione dei redditi in caso di mancata istanza o risposta negativa;
- l’articolo 117, comma 1, TUIR, sul controllo di diritto ex articolo 2359, comma 1, n. 1, c.c.;
- l’articolo 120, comma 2, TUIR, che richiede la sussistenza del controllo sin dall’inizio di ogni esercizio;
- l’articolo 2504-bis c.c., sul subentro della società incorporante nelle posizioni della incorporata;
- il d.m. 9 giugno 2004, articolo 13, commi 5 e 6, e la risoluzione n. 13/E del 2 febbraio 2018.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia precisa preliminarmente che esprime il proprio parere solo sulla continuazione del consolidato fiscale e non sulla eventuale abusività dell’operazione di riorganizzazione, rispetto alla quale restano fermi i poteri di controllo dell’Amministrazione.
Sul merito, ritiene che la fattispecie rientri nell’articolo 124, comma 5, TUIR, poiché la società consolidante ALFA è stata incorporata da BETA, soggetto non appartenente al consolidato.
L’Agenzia osserva che BETA, per effetto della fusione e del subentro ex articolo 2504-bis c.c., ha assunto le partecipazioni e conserva il controllo di diritto sulle società consolidate. In particolare, risulta titolare di:
- 75% di GAMMA1 S.p.A.;
- 100% di GAMMA2 S.r.l.;
- 100% di GAMMA3 S.r.l.;
- 80% di GAMMA4 S.r.l..
Pertanto, BETA può proseguire il regime della tassazione di gruppo, includendo senza soluzione di continuità le società controllate già dal periodo d’imposta 2018 e per la residua durata del triennio di opzione, purché restino rispettate le altre condizioni di legge.
L’Agenzia aggiunge che, in questo caso, non si producono gli effetti di cui all’articolo 13, commi 5 e 6, del d.m. 9 giugno 2004, che altrimenti comporterebbero l’interruzione del regime e la riattribuzione delle perdite fiscali.
Effetti sul periodo infrannuale e conclusioni operative
In coerenza con la risoluzione n. 13/E del 2018, l’Agenzia ritiene che anche il risultato fiscale maturato dall’incorporante nel periodo 1° gennaio-data di efficacia della fusione debba concorrere al reddito complessivo del consolidato 2018. La motivazione è che, in assenza di retrodatazione, in quel periodo non si forma un risultato di periodo qualificabile come pregresso rispetto all’ingresso nel regime.
Quanto alla perdita o al risultato fiscale di ALFA nel periodo interinale, l’Agenzia afferma che esso confluisce comunque nel reddito complessivo globale del consolidato 2018, poiché la fusione non retrodatata determina la chiusura anticipata del periodo d’imposta di ALFA alla data di efficacia giuridica della fusione, ma tale risultato resta assorbito dalla continuazione del consolidato.
Infine, la società consolidante deve comunicare la conferma della tassazione di gruppo mediante il modello "Comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l’opzione Irap", indicando nella sezione II "Consolidato" il codice 3 nella casella "Tipologia comunicazione", entro 30 giorni dalla ricezione della risposta.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Interpello · 10 ott 2019Risposta n. 405 del 10/10/2019
- Interpello · 10 ott 2019Risposta n. 407 del 10/10/2019
- Interpello · 10 ott 2019Risposta n. 408 del 10/10/2019
- Interpello · 10 ott 2019Risposta n. 409 del 10/10/2019
- Interpello · 9 ott 2019Risposta n. 400 del 9/10/2019
- Interpello · 9 ott 2019Risposta n. 401 del 9/10/2019
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →