Risposta n. 408 del 10/10/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa società sostiene che il magazzino sia un bene unitario interamente agevolabile, che la norma del 2018 sia interpretazione autentica retroattiva, che non serva una nuova perizia ma basti una relazione descrittiva, e che la maggiorazione del 150% sulla scaffalatura vada ripartita secondo la durata fiscale del bene a cui è assimilata, cioè quella della scaffalatura/impianto.
Iperammortamento dei magazzini automatizzati interconnessi e inclusione del costo delle scaffalature autoportanti
Il quesito
La società chiede se la norma del Decreto Semplificazioni sulla scaffalatura dei magazzini automatizzati abbia natura di interpretazione autentica e quindi effetti retroattivi sugli investimenti 2017-2018; se sia necessaria una nuova perizia o un documento alternativo per rideterminare il costo agevolabile; e come ripartire la maggiorazione del 150% per la scaffalatura rilevante anche ai fini catastali, tra durata fiscale dell’immobile o del magazzino.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene che l’art. 3-quater, comma 4, del d.l. 135/2018 abbia natura di norma di interpretazione autentica e chiarisca che, ai soli fini dell’iperammortamento, il costo agevolabile comprende anche la scaffalatura asservita agli impianti automatici di movimentazione, pur restando rilevante per la rendita catastale. Precisa però che la maggiorazione sulla scaffalatura autoportante va ripartita secondo la durata fiscale di ammortamento dell’immobile, non del magazzino, e che non è necessaria una nuova perizia giurata: è sufficiente un’integrazione alla perizia esistente con dichiarazione del legale rappresentante che indichi il costo attribuibile alla scaffalatura.
Iperammortamento dei magazzini automatizzati interconnessi
L’interpello riguarda l’applicazione dell’iperammortamento ai magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica, con particolare attenzione al trattamento delle scaffalature autoportanti asservite agli impianti automatici di movimentazione. La questione nasce dal coordinamento tra la disciplina originaria dell’articolo 1, comma 9, della legge n. 232 del 2016 e il successivo intervento chiarificatore dell’articolo 3-quater, comma 4, del d.l. n. 135 del 2018, convertito dalla legge n. 12 del 2019.
Fattispecie rappresentata dal contribuente
La società istante opera nel commercio all’ingrosso di materiali ferrosi e semilavorati e nel 2018 ha realizzato un investimento in un magazzino automatizzato per lo stoccaggio di prodotti, fruendo dell’iperammortamento. L’investimento comprendeva:
- sistemi di automazione della movimentazione dei materiali stoccati;
- macchinari, attrezzature e impianti funzionali al processo produttivo;
- oneri di diretta imputazione del bene;
- componenti delle scaffalature e altre strutture di sostegno;
- fondazioni profonde e superficiali dedicate al bene.
La società dichiara di avere incluso tra i costi agevolabili solo le componenti impiantistiche dei magazzini autoportanti, escludendo le voci oggetto di stima catastale, in linea con la risoluzione n. 62/E del 9 agosto 2018. Precisa inoltre che il bene è stato consegnato, è entrato in funzione ed è stato valutato come interconnesso nel corso del 2018.
Quesiti posti all’Agenzia
La società chiede chiarimenti su tre profili principali:
- se l’art. 3-quater, comma 4, del d.l. n. 135 del 2018 sia norma di interpretazione autentica e dunque applicabile anche agli investimenti realizzati, interconnessi e già periziati nel 2018;
- in caso positivo, se sia necessaria una perizia rettificativa oppure se basti un documento meno oneroso e chi debba rilasciarlo;
- quale sia il corretto trattamento civilistico e fiscale del costo della scaffalatura, quando essa è contemporaneamente agevolabile con iperammortamento ma rilevante anche ai fini della rendita catastale, e se la maggiorazione del 150% debba seguire la durata fiscale dell’immobile o quella del magazzino.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
L’istante ritiene che l’investimento costituisca un bene unitario agevolabile nel suo complesso, poiché i singoli componenti non sarebbero in grado di svolgere una funzione autonoma rispetto alle altre parti interconnesse e dipendenti. L’investimento andrebbe quindi assimilato a un bene complesso, consegnato solo al momento del montaggio, installazione e messa in funzione.
Secondo la società:
- la disciplina dell’iperammortamento dovrebbe applicarsi integralmente anche agli acquisti interconnessi e periziati nel 2017 e 2018;
- la previsione del d.l. n. 135 del 2018 avrebbe natura di interpretazione autentica e quindi effetto retroattivo;
- non sarebbe necessaria una perizia correttiva, perché sarebbe sufficiente una relazione descrittiva dell’investimento con indicazione dei costi dei singoli beni agevolabili;
- il costo della scaffalatura andrebbe contabilizzato tra le immobilizzazioni materiali e la maggiorazione del 150% dovrebbe essere calcolata anche su tale costo, ripartendo il beneficio in base alla durata fiscale dell’ammortamento della scaffalatura stessa, in analogia agli impianti automatici di movimentazione.
Normativa e prassi richiamate
L’Agenzia richiama innanzitutto la disciplina dell’iperammortamento introdotta dall’articolo 1, comma 9, della legge n. 232 del 2016, applicabile ai beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale, con maggiorazione del 150% del costo di acquisizione per i beni compresi nell’allegato A.
Richiama inoltre:
- la circolare n. 4/E del 30 marzo 2017, che ha fornito chiarimenti applicativi sulla disciplina;
- la risoluzione n. 62/E del 9 agosto 2018, che ha precisato che, per i magazzini autoportanti, sono agevolabili con super/iperammortamento le sole componenti impiantistiche, mentre le strutture delle scaffalature, le opere di fondazione, i divisori, le pareti di tamponamento e le coperture sono elementi del fabbricato e quindi esclusi dall’agevolazione;
- l’articolo 3-quater, comma 4, del d.l. n. 135 del 2018, secondo cui, ai soli fini dell’iperammortamento, il costo agevolabile dei magazzini automatizzati interconnessi comprende anche il costo attribuibile alla scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, pur restando la sua rilevanza ai fini della rendita catastale.
L’Agenzia ricorda anche che, ai fini della determinazione del momento di effettuazione dell’investimento, valgono le regole ordinarie di competenza dell’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, come chiarito dalla circolare n. 4/E del 2017.
Valutazione dell’Agenzia sulla natura della norma del 2018
L’Agenzia afferma che la norma del comma 4 dell’articolo 3-quater del d.l. n. 135 del 2018 ha natura di interpretazione autentica. Essa è stata introdotta per eliminare possibili incertezze interpretative e per evitare una disparità di trattamento tra magazzini automatizzati autoportanti e magazzini automatizzati non costituenti fabbricati.
In particolare, la legge n. 232 del 2016 e la circolare n. 4/E del 2017 non avevano distinto tra le due tipologie di magazzini. Tuttavia, il fatto che nei magazzini autoportanti la scaffalatura svolga anche funzione di elemento costruttivo del fabbricato poteva far escludere tale componente dall’agevolazione. Il legislatore, con la norma successiva, ha chiarito che ai fini dell’iperammortamento il costo agevolabile comprende anche la scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione.
Trattamento della scaffalatura e durata di ammortamento
Quanto al coefficiente fiscale di ammortamento applicabile alle scaffalature autoportanti, l’Agenzia osserva che esse hanno una natura "ibrida":
- una funzione impiantistica, in quanto asservite agli impianti automatici di movimentazione;
- una funzione immobiliare, in quanto strutture portanti dell’edificio.
Secondo l’Agenzia, nelle scaffalature autoportanti la funzione immobiliare è prevalente, perché esse sostengono copertura e pareti del magazzino e, in loro assenza, verrebbe meno il fabbricato stesso. Per questa ragione, la maggiorazione relativa all’iperammortamento deve essere ripartita in base alla durata fiscale dell’ammortamento dell’immobile.
L’Agenzia precisa che tale conclusione vale solo ai fini dell’iperammortamento e non si estende ad altre discipline fiscali, come IMU o reddito d’impresa. Resta inoltre fermo che la norma speciale non comprende gli altri elementi costruttivi richiamati nella risoluzione n. 62/E del 2018, quali fondazioni, divisori, pareti di tamponamento e coperture.
Necessità della perizia e documentazione integrativa
In merito alla richiesta di una nuova perizia, l’Agenzia richiama la circolare n. 4/E del 2017, secondo cui la perizia o attestazione di conformità deve attestare il rispetto dei requisiti di legge ed essere corredata, opportunamente, da un’analisi tecnica con descrizione del bene, dei componenti, delle caratteristiche e della verifica dell’interconnessione.
Richiama anche i chiarimenti del Ministero dello sviluppo economico del 15 dicembre 2017, secondo cui la perizia non attiene in generale ai profili fiscali, contabili e contrattuali presupposti dell’agevolazione, che restano responsabilità dell’impresa.
Sulla base di tali elementi, l’Agenzia ritiene che, poiché la norma di interpretazione autentica incide sulla determinazione del costo agevolabile e non sulla classificazione del bene nell’allegato A, non sia obbligatorio procedere a una nuova perizia giurata. È sufficiente allegare alla perizia già redatta una dichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000, che indichi il costo attribuibile alla scaffalatura asservita agli impianti automatici di movimentazione.
Conclusioni operative
In sintesi, l’Agenzia conclude che:
- la disposizione del d.l. n. 135 del 2018 ha natura interpretativa e si applica anche ai fini della corretta determinazione del costo agevolabile;
- il costo della scaffalatura asservita agli impianti automatici di movimentazione è agevolabile con iperammortamento, pur restando rilevante ai fini catastali;
- la maggiorazione va ripartita secondo la durata fiscale dell’ammortamento dell’immobile;
- non è necessaria una nuova perizia giurata, essendo sufficiente integrare la perizia esistente con una dichiarazione del legale rappresentante che specifichi il costo della scaffalatura.
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