Ordinanza n. 776/2026 - Napoli, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto dirigenziale della Regione Campania n. 66 del 31 ottobre 2025, a mezzo del quale sono stati revocati l’attività dell'intero stabilimento condotto dalla società ricorrente e il numero di riconoscimento unico approval number UE IT 1315.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto dirigenziale regionale che ha revocato l’attività dell’intero stabilimento e il numero di riconoscimento unico approval number UE IT 1315
Esito
La controversia
La società ha impugnato il decreto regionale chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. All’udienza camerale ha rinunciato all’istanza cautelare e ha chiesto un termine per rinnovare la notificazione del ricorso alla Regione Campania, poiché la notificazione era stata effettuata a un indirizzo PEC dell’amministrazione non incluso nel Reginde. La Regione non si è costituita; il Comune di Mugnano di Napoli si è costituito.
La decisione
Il Collegio ha preso atto della rinuncia all’istanza cautelare. Ha ritenuto nulla, e non inesistente, la notificazione effettuata a un indirizzo PEC comunque attribuibile alla medesima amministrazione, ma diverso da quello registrato nel Reginde. Poiché la Regione Campania non si è costituita, la nullità deve essere sanata mediante rinnovazione della notificazione. È stato quindi assegnato alla società ricorrente il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per rinnovare la notifica del ricorso all’indirizzo PEC della Regione registrato nel Reginde, nonché l’ulteriore termine perentorio di dieci giorni dal perfezionamento della notificazione anche nei confronti della Regione per depositare la relativa prova. In caso di mancata o tardiva rinnovazione, il giudizio sarà definito ai sensi dell’art. 35 c.p.a. Le spese sono state rinviate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 44, commi 3 e 4, c.p.a.
La notificazione nulla può essere sanata mediante la costituzione dell’amministrazione destinataria oppure, in mancanza di costituzione, mediante rinnovazione entro il termine perentorio fissato dal giudice.
art. 55 c.p.a.
Norma richiamata quale disciplina della domanda cautelare; la società ha successivamente rinunciato all’istanza cautelare.
art. 35 c.p.a.
Richiamato per gli effetti processuali della mancata o tardiva rinnovazione della notificazione nel termine assegnato.
sentenza Corte costituzionale n. 148 del 9 luglio 2021
Ha espunto dall’art. 44, comma 4, c.p.a. l’inciso che subordinava la rinnovazione della notifica alla valutazione giudiziale della non imputabilità al notificante della causa dell’esito negativo.
Massime di principio
- La notificazione del ricorso amministrativo effettuata a un indirizzo PEC non incluso nel Reginde, ma comunque attribuibile all’amministrazione destinataria, è nulla e non inesistente.
- Quando l’amministrazione destinataria non si costituisce, la nullità della notificazione può essere sanata mediante rinnovazione disposta dal giudice entro un termine perentorio, senza che sia necessario accertare la non imputabilità al notificante della causa dell’errore.
- La mancata o tardiva rinnovazione della notificazione entro il termine perentorio assegnato dal giudice comporta l’adozione dei provvedimenti processuali previsti dall’art. 35 c.p.a.
Come è indicizzato
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