Sentenza n. 221/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia tumorale e della concessione dell’equo indennizzo
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale, deducendo vizio di motivazione, eccesso di potere per erronea interpretazione e valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, errore sui presupposti, ingiustizia manifesta e violazione del d.P.R. 461/2001 e del d.P.R. 90/2010, come modificato dal d.P.R. 40/2012. Ha sostenuto che la patologia fosse riconducibile, da un lato, all’esposizione a radiazioni e onde elettromagnetiche durante il servizio ordinario quale operatore radar e, dall’altro, all’esposizione a sostanze radioattive, metalli pesanti e nanoparticelle durante le esercitazioni presso il poligono di Salto di Quirra e il servizio presso il poligono di Torre Veneri. Ha contestato inoltre l’affermazione amministrativa secondo cui il tumore renale sarebbe frequente nella popolazione adulta maschile. Il TAR ha disposto una verificazione medico-scientifica, all’esito della quale sono stati esclusi, nel profilo personale e familiare del ricorrente, diversi fattori di rischio ordinari, mentre è stata ritenuta possibile una concausalità tra la patologia e l’esposizione a radiazioni ionizzanti, metalli pesanti e nanoparticelle presenti nei siti di impiego.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha distinto l’esposizione ai radar durante il servizio ordinario dall’impiego presso i poligoni di tiro. Per il servizio radar non opera la presunzione speciale prevista dall’art. 603 d.lgs. 66/2010, poiché non si tratta di missione né di impiego in poligoni o siti di stoccaggio; gravava quindi sul militare l’onere di provare in positivo il nesso causale. Tale prova non è stata fornita: non è stato dimostrato che i radar emettessero radiazioni ionizzanti e la verificazione non ha individuato l’esposizione radar quale fattore di rischio specifico. Per l’attività svolta nei poligoni di Salto di Quirra e Torre Veneri opera invece il regime speciale dell’art. 603 d.lgs. 66/2010 e degli artt. 1078 e 1079 d.P.R. 90/2010, come interpretato dall’Adunanza Plenaria n. 15/2025. Il militare doveva dimostrare l’impiego in condizioni ambientali implicanti un rischio generico aggravato e il carattere tumorale della patologia espressiva del rischio tipizzato; spettava invece al Ministero fornire la prova di una specifica genesi extralavorativa. La verificazione ha individuato nei poligoni la presenza di fattori potenzialmente eziologici e ha ritenuto possibile la concausalità, mentre il Ministero non ha dimostrato una genesi extralavorativa. Il provvedimento è stato pertanto annullato e il Ministero della Difesa è stato condannato a riconoscere la dipendenza da causa di servizio entro trenta giorni. Il Ministero della Difesa è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 3.500,00 oltre accessori, nonché alle spese della verificazione; le spese nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze sono state compensate.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. 461/2001
riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infermità o lesione
Per il regime ordinario di riconoscimento della causa di servizio, il dipendente deve dimostrare in positivo il nesso causale tra servizio e patologia.
art. 603, commi 1 e 2, d.lgs. 66/2010
Al fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano ... che abbia contratto infermità o patologie tumorali per le particolari condizioni ambientali od operative ... al personale impiegato nei poligoni di tiro e nei siti dove vengono stoccati munizionamenti
La disposizione tipizza uno specifico rischio professionale e introduce una presunzione relativa del nesso causale per le patologie tumorali riferibili ai servizi considerati, trasferendo sul Ministero l’onere della prova contraria.
art. 1078, comma 1, lett. d) ed e), d.P.R. 90/2010
le condizioni comunque implicanti l'esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie o fatti di servizio ... [che] hanno esposto ... a maggiori rischi
Definisce le particolari condizioni ambientali od operative e le medesime condizioni ambientali rilevanti per l’applicazione del regime speciale.
art. 1079, comma 1, d.P.R. 90/2010
l'esposizione e l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico
Include tra le condizioni rilevanti l’esposizione a uranio impoverito e la dispersione di nanoparticelle di minerali pesanti; il nesso è rilevante quando tali condizioni siano causa o concausa efficiente e determinante della patologia tumorale.
art. 1081 d.P.R. 90/2010
L'accertamento della dipendenza da causa di servizio ... è effettuato secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461
Il rinvio procedurale al d.P.R. 461/2001 non esclude la rimodulazione sostanziale degli oneri probatori introdotta dall’art. 603 d.lgs. 66/2010.
art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente al giudice, quando non residuano margini di discrezionalità amministrativa e non sono necessari ulteriori adempimenti istruttori, di adottare le misure idonee a soddisfare la pretesa sostanziale.
art. 31, comma 3, c.p.a.
È richiamato quale fondamento del potere giudiziale di pronunciare sulla pretesa sostanziale quando risultino acquisiti tutti gli elementi necessari.
art. 66, comma 4, c.p.a.
Disciplina la liquidazione del compenso spettante al verificatore; nel caso concreto le relative spese sono state poste a carico del Ministero della Difesa.
Cons. Stato, Ad. Pl., n. 15/2025
il rischio della causa ignota è stato conseguentemente ribaltato dal legislatore sul Ministero della Difesa
Per i militari impiegati in missioni, poligoni di tiro o siti di stoccaggio, affetti da patologie tumorali espressive del rischio tipizzato, non è necessario dimostrare l’effettivo nesso eziologico; l’Amministrazione deve provare una specifica genesi extralavorativa.
Massime di principio
- L’art. 603 d.lgs. 66/2010, integrato dagli artt. 1078 e 1079 d.P.R. 90/2010, introduce per determinate patologie tumorali dei militari un regime speciale di presunzione relativa del nesso causale, fondato sulla tipizzazione legislativa di uno specifico rischio professionale.
- Nel regime speciale, il militare deve dimostrare di avere prestato servizio in missioni, poligoni di tiro o siti di stoccaggio in condizioni ambientali od operative implicanti un rischio aggravato e di avere contratto una patologia tumorale espressiva di quel rischio; non deve invece fornire la prova medico-legale puntuale del nesso eziologico.
- Una volta assolto tale onere, spetta all’Amministrazione fornire la prova di una specifica genesi extralavorativa della patologia; la mera possibilità astratta di fattori alternativi o l’assenza di certezza scientifica non sono sufficienti a superare la presunzione.
- Il regime speciale non si applica al servizio ordinario svolto con apparecchiature radar, se tale attività non integra una missione né un impiego presso poligoni di tiro o siti di stoccaggio; in tal caso resta applicabile la regola ordinaria, che pone sul militare l’onere di provare in positivo il nesso causale.
- Quando la verificazione giudiziale individua una possibile concausalità tra la patologia tumorale e l’esposizione a fattori di rischio presenti nei poligoni, e l’Amministrazione non dimostra una specifica origine extralavorativa, il giudice può annullare il diniego e ordinare direttamente il riconoscimento della causa di servizio se non residuano margini di discrezionalità o ulteriori accertamenti amministrativi.
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