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Sentenza

Sentenza del 02/11/2022 n. 32331 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società S. Srl ha chiesto la revocazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 14551/20 sostenendo che i giudici avrebbero omesso di considerare una sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche (sentenza definitiva del 4/7/2014, passata in giudicato il 28/10/2014) prodotta con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c. (29/5/2015). La CTR passata in giudicato avrebbe accertato, per l'anno 2007, l'effettività di spese pubblicitarie legate a gare automobilistiche; la ricorrente deduceva che il giudicato esterno avrebbe effetto preclusivo anche per l'anno 2006 oggetto dell'accertamento impugnato in Cassazione, perché le pretese traevano origine dallo stesso rilievo sulla presunta inesistenza di fatture emesse da Procom Srl.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto ammissibile la produzione della sentenza della CTR, ma ha escluso che la mancata considerazione di tale documento costituisca errore revocatorio rilevante: l'omessa percezione del giudicato era, seppur effettivamente avvenuta, un errore di diritto e non di fatto (l'errata presupposizione dell'inesistenza del giudicato non rientra nei casi di revocazione per errore di fatto ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4). Inoltre, anche ammesso che il giudicato esterno sussistesse per il 2007, la sua efficacia vincolante non poteva estendersi automaticamente al 2006 perché l'accertamento tributario può fondarsi su elementi variabili di anno in anno; pertanto la conoscenza del giudicato non avrebbe mutato l'esito (rigetto) del ricorso. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese a favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in complessivi 3.800,00 euro, oltre oneri prenotati a debito, e richiamata la possibile maggiorazione del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n.115/2002, art. 13.

Norme richiamate

  • art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4

    La revocazione per errore di fatto è ammessa solo per percezioni errate di fatti decisivi ai fini della decisione. Nel caso di specie la corte ha ritenuto che l'erronea presupposizione sull'inesistenza del giudicato esterno costituisse errore di diritto e non errore di fatto, dunque non idonea a fondare la revocazione.

  • art. 372 c.p.c.

    Il divieto di produrre nuovi documenti riguarda i documenti prodotti nel giudizio di merito; non si estende ai documenti attinenti alla successiva formazione del giudicato esterno intervenuta in pendenza del ricorso per Cassazione. Da ciò deriva l'ammissione della produzione della sentenza sopravvenuta.

  • art. 378 c.p.c.

    Consente la produzione di memorie e documenti in Cassazione; la ricorrente ha utilizzato la memoria ex art. 378 c.p.c. per produrre la sentenza della CTR divenuta giudicato.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater e comma 1-bis

    Prevede disposizioni sul contributo unificato; la Corte ha dato atto dei presupposti per l'eventuale versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • Giurisprudenza (Sez. U. 16/11/2004 n. 21639; Sez. U. 17/11/2005 n. 23242)

    Principio secondo cui il giudicato, interno o esterno, fissa la regola del caso concreto e la sua interpretazione è assimilata a quella di una norma giuridica; l'erronea presupposizione della sua inesistenza è errore di diritto, non errore di fatto.

  • Giurisprudenza (Sez. U. 16/06/2006 n. 13916)

    Conferma che la produzione di documenti relativi alla successiva formazione del giudicato esterno è ammissibile in Cassazione, pur se tali documenti sono sopravvenuti dopo il giudizio di merito.

  • Giurisprudenza (Sez. U. 23/01/2009 n. 1666)

    Stabilisce che la revocazione può essere disposta solo quando l'errore di fatto sia il fondamento della decisione revocanda, cioè quando vi sia un nesso di necessità logico-giuridica tra il fatto erroneo e la statuizione impugnata.

  • Cass. 30/09/2011 n. 20029; Cass. 15/09/2017 n. 21395

    L'efficacia esterna del giudicato richiede che l'accertamento riguardi elementi costitutivi 'tendenzialmente permanenti' estendibili a più periodi d'imposta; se gli accertamenti poggiano su presupposti di fatto potenzialmente mutevoli, il giudicato su un anno non vincola automaticamente gli altri.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto ex art. 395 c.p.c., n. 4, è ammessa solo se l'errore riguarda un fatto decisivo e la correzione avrebbe inevitabilmente determinato una decisione diversa; l'errata valutazione di questioni giuridiche o la mancata applicazione di regole giuridiche costituiscono, invece, errori di diritto non idonei alla revoca.
  • La produzione in Cassazione di sentenze sopravvenute che hanno formato giudicato esterno è ammissibile; tuttavia, l'esistenza di un giudicato su un diverso periodo d'imposta non vincola automaticamente il giudice su altri anni se gli elementi fattuali rilevanti non sono 'tendenzialmente permanenti'.
  • Per le controversie tributarie pluriennali va verificata la natura permanente o variabile degli elementi che hanno formato l'accertamento: l'effettività di spese o l'esistenza di operazioni può cambiare di anno in anno, impedendo l'effetto preclusivo del giudicato esterno.
  • L'omessa considerazione di una sentenza sopravvenuta può costituire un vizio di diritto e non un vizio revocatorio: chi impugna deve dimostrare il carattere decisivo del fatto omesso.
  • Le spese seguono la soccombenza e il giudice può richiamare l'applicazione delle norme sui contributi unificati; chi promuove revocazione deve anche considerare il rischio economico di una condanna per spese.

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