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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36688/2022 del 14/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento Irpef per l'anno d'imposta 2001, emesso con metodo sintetico ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 sulla base di acquisti immobiliari ritenuti indicatori di maggior capacità contributiva. Il contribuente aveva ottenuto in primo grado l'annullamento dell'atto; la Commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l'appello dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia ha proposto due motivi: (1) violazione dell'art. 38, comma 4/6, d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il contribuente, per superare la presunzione redditometrica, dovesse provare non solo la disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, ma anche che proprio tali somme erano state impiegate per gli acquisti immobiliari; secondo l'Ufficio la CTR si sarebbe fermata alla prova della mera disponibilità di tali redditi, senza verificare il nesso dinamico di impiego. (2) violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 15 l. n. 289/2002, assumendo che il maggior valore accertato, ai fini dell'imposta di registro, per uno degli immobili acquistati dovesse essere automaticamente assunto anche ai fini dell'accertamento sintetico, come indice del maggiore incremento patrimoniale. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi infondati: ha rilevato che la CTR aveva comunque valutato, anche implicitamente, la riferibilità cronologica e fattuale delle somme da smobilizzo titoli all'acquisto degli immobili; quanto al secondo motivo, ha escluso il travaso automatico del valore accertato/definito per il registro nel valore rilevante per le imposte dirette, in assenza di ulteriori indizi e di specifica censura della motivazione di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto corretta la decisione della CTR sia sulla prova contraria offerta dal contribuente in tema di accertamento sintetico, sia sull'insussistenza di un automatico valore probatorio del prezzo/valore accertato ai fini dell'imposta di registro per determinare l'incremento patrimoniale ai fini Irpef. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il contribuente è rimasto intimato.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    quarto comma; sesto comma

    Nell'accertamento sintetico fondato su incrementi patrimoniali il contribuente può dimostrare, con idonea documentazione, che il maggior reddito è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte; la prova deve ancorarsi a elementi oggettivi di entità e durata del possesso, idonei a rendere plausibile la riferibilità delle spese a tali redditi.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per la ripartizione dell'onere probatorio: una volta operata la presunzione sintetica, grava sul contribuente la prova contraria nei limiti stabiliti dalla norma tributaria.

  • art. 15 l. 27 dicembre 2002, n. 289

    Il valore definito/accertato in sede di condono o di imposta di registro non può essere automaticamente trasposto nel diverso accertamento ai fini delle imposte sui redditi.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato quale parametro di deduzione dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 5, comma 3, d.lgs. n. 147/2015

    Richiamato come norma di interpretazione autentica che esclude l'automatismo tra valore ai fini dell'imposta di registro e maggior corrispettivo/valore ai fini delle imposte dirette, salvo ulteriori indizi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte afferma che non si applica il raddoppio del contributo unificato per le amministrazioni pubbliche ammesse alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nell'accertamento sintetico basato su spese per incrementi patrimoniali, la prova contraria del contribuente non si esaurisce nella dimostrazione della mera esistenza di redditi esenti o soggetti a ritenuta, ma deve rendere plausibile, con documentazione idonea, che tali somme siano state effettivamente disponibili nel periodo e riferibili alla spesa contestata.
  • La verifica del giudice di merito sulla riferibilità delle somme alle spese contestate può essere anche implicita, purché la motivazione dia conto, in modo non apparente, della plausibilità del nesso tra disponibilità finanziaria e impiego per l'investimento.
  • Il valore accertato o definito ai fini dell'imposta di registro non si trasferisce automaticamente nell'accertamento delle imposte sui redditi: per fondare un maggior reddito occorrono ulteriori elementi indiziari, mentre il contribuente conserva la possibilità di provare il contrario.
  • In sede di legittimità, la censura di violazione di legge non può risolversi in una mera contestazione della valutazione inferenziale del giudice di merito, se non è specificamente dedotto il vizio della motivazione o la fallacia del ragionamento presuntivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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