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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-311/18

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 luglio 2020. — Data Protection Commissioner contro Facebook Ireland Limited e Maximillian Schrems. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda). — Rinvio pregiudiziale – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 7, 8 e 47 – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 2, paragrafo 2 – Ambito di applicazione – Trasferimento a fini commerciali di dati personali verso paesi terzi – Articolo 45 – Decisione di adeguatezza della Commissione – Articolo 46 – Trasferimento soggetto a garanzie adeguate – Articolo 58 – Poteri delle autorità di controllo – Trattamento da parte delle pubbliche autorità di un paese terzo, a fini di sicurezza nazionale, dei dati trasferiti – Valutazione dell’adeguatezza del livello di protezione garantito in un paese terzo – Decisione 2010/87/UE – Clausole tipo di protezione per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi – Garanzie appropriate offerte dal titolare del trattamento – Validità – Decisione di esecuzione (UE) 2016/1250 – Adeguatezza della protezione garantita dallo scudo Unione europea-Stati Uniti per la privacy – Validità – Denuncia di una persona fisica i cui dati sono stati trasferiti dall’Unione europea verso gli Stati Uniti. — Causa C-311/18

Giurisprudenza europea62018CJ0311

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in Grande Sezione, ha affrontato il secondo grande contenzioso Schrems sui trasferimenti verso gli Stati Uniti. Ha confermato la validità delle clausole contrattuali tipo, chiarendo però che esse richiedono verifiche concrete e, se del caso, misure supplementari o la sospensione del flusso di dati. Ha invece dichiarato invalida la decisione sullo scudo UE-USA per la privacy, perché il sistema statunitense di sorveglianza e il rimedio del Mediatore non garantivano una tutela sostanzialmente equivalente a quella richiesta dal RGPD letto alla luce della Carta.

Trasferimento di dati personali verso gli Stati Uniti: validità delle clausole contrattuali tipo e invalidità della decisione sullo scudo UE-USA per la privacy, alla luce del RGPD e della Carta.

La questione giuridica

Se un trasferimento commerciale di dati personali verso un paese terzo resti soggetto al diritto UE anche quando i dati possano essere trattati dalle autorità del paese terzo per sicurezza nazionale; quale livello di protezione e quali criteri debbano guidare la valutazione ex articoli 45 e 46 RGPD; se l’autorità di controllo debba sospendere o vietare il trasferimento quando le clausole tipo non siano rispettate; se la decisione 2010/87/UE sulle clausole contrattuali tipo sia valida; se la decisione di esecuzione (UE) 2016/1250 (scudo UE-USA per la privacy) sia valida alla luce degli articoli 7, 8 e 47 della Carta.

Principio di diritto

Il trasferimento commerciale di dati personali da uno Stato membro a un paese terzo rientra nel RGPD anche se i dati possono essere poi trattati dalle autorità di quel paese per finalità di sicurezza nazionale. Le clausole contrattuali tipo ex articolo 46 RGPD sono valide, ma il titolare del trattamento e, in subordine, l’autorità di controllo devono verificare caso per caso se il diritto del paese terzo consenta il rispetto effettivo delle clausole e, se necessario, adottare garanzie supplementari o sospendere/vietare il trasferimento; in mancanza di una decisione di adeguatezza validamente adottata, l’autorità di controllo deve intervenire quando la protezione non sia garantita. La decisione 2010/87/UE è valida, mentre la decisione di esecuzione (UE) 2016/1250 è invalida perché gli Stati Uniti, per come valutati nella decisione, non assicuravano un livello di protezione sostanzialmente equivalente: in particolare, le limitazioni alla sorveglianza non erano conformi al principio di proporzionalità e il meccanismo del Mediatore non offriva un ricorso effettivo equivalente all’articolo 47 della Carta.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 288 TFUE
  • Articolo 4, paragrafo 2, TUE
  • Regolamento (UE) 2016/679
  • Articoli 2, 44, 45, 46, 49, 51, 55, 57, 58, 64, 65, 77, 78 e 94 del regolamento (UE) 2016/679
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 7, 8, 47 e 52
  • Decisione 2010/87/UE della Commissione
  • Decisione di esecuzione (UE) 2016/2297 della Commissione
  • Decisione di esecuzione (UE) 2016/1250 della Commissione
  • Direttiva 95/46/CE

Trasferimento di dati personali verso gli Stati Uniti: clausole tipo e scudo UE-USA per la privacy

La pronuncia proviene da un rinvio pregiudiziale della High Court irlandese nell’ambito della controversia tra il Data Protection Commissioner, Facebook Ireland Ltd e Max Schrems. La Corte è chiamata a chiarire il regime dei trasferimenti di dati personali verso paesi terzi, con particolare riferimento agli Stati Uniti, alle clausole contrattuali tipo e alla decisione di adeguatezza sullo scudo UE-USA per la privacy.

Fatti e procedimento principale

Il sig. Schrems, utente di Facebook residente in Austria, aveva contestato al Commissario irlandese il trasferimento dei suoi dati personali da Facebook Ireland a Facebook Inc. negli Stati Uniti. Dopo la sentenza Schrems del 2015, che aveva dichiarato invalida la precedente decisione di adeguatezza del 2000, la controversia si è concentrata sui trasferimenti effettuati sulla base della decisione 2010/87/UE sulle clausole contrattuali tipo e, successivamente, sulla decisione di esecuzione (UE) 2016/1250 sullo scudo UE-USA per la privacy.

Normativa rilevante

La Corte richiama, in via centrale, il regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare:

  • articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, sull’ambito di applicazione;
  • articoli 44, 45 e 46 sui trasferimenti verso paesi terzi;
  • articolo 49 sulle deroghe;
  • articoli 51, 55, 57 e 58 sui poteri delle autorità di controllo;
  • articoli 77 e 78 sui reclami e sui ricorsi. Sono inoltre rilevanti gli articoli 7, 8, 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali, l’articolo 4, paragrafo 2, TUE, l’articolo 267 TFUE e l’articolo 288 TFUE. La Corte prende in esame anche la decisione 2010/87/UE e la decisione di esecuzione (UE) 2016/1250.

Ricevibilità e scelta del quadro normativo

La Corte respinge le eccezioni di irricevibilità. Pur rilevando che la direttiva 95/46 era stata abrogata dal RGPD al momento della decisione, la Corte afferma che la controversia deve essere risolta alla luce del RGPD, poiché il Commissario non aveva ancora adottato una decisione definitiva e le disposizioni della direttiva richiamate dal giudice del rinvio sono state sostanzialmente riprese nel regolamento.

Ambito di applicazione del RGPD nei trasferimenti verso paesi terzi

Sulla prima questione, la Corte afferma che il trasferimento commerciale di dati personali da un operatore stabilito nell’Unione a un operatore in un paese terzo costituisce un trattamento di dati personali effettuato nel territorio di uno Stato membro e quindi rientra nell’ambito di applicazione del RGPD. Il fatto che, durante o dopo il trasferimento, i dati possano essere trattati dalle autorità del paese terzo per fini di sicurezza pubblica, difesa o sicurezza dello Stato non esclude l’applicabilità del regolamento.

Livello di protezione richiesto per i trasferimenti fondati su clausole tipo

La Corte chiarisce che, in assenza di una decisione di adeguatezza, il trasferimento è possibile solo se il titolare del trattamento fornisce garanzie adeguate e se gli interessati dispongono di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi. Il livello richiesto deve essere "sostanzialmente equivalente" a quello garantito all’interno dell’Unione dal RGPD, letto alla luce della Carta. La valutazione deve considerare sia il contenuto delle clausole contrattuali sia, per quanto riguarda il possibile accesso delle autorità pubbliche del paese terzo, gli elementi rilevanti del suo sistema giuridico, in particolare quelli indicati dall’articolo 45, paragrafo 2, RGPD.

Poteri dell’autorità di controllo

La Corte afferma che l’autorità di controllo, investita di un reclamo, deve esercitare con piena indipendenza i suoi poteri di indagine e, se ritiene che le clausole tipo non siano o non possano essere rispettate e che la protezione richiesta non possa essere garantita altrimenti, è tenuta a sospendere o vietare il trasferimento, salvo che il titolare abbia già sospeso o cessato il flusso. Tale obbligo opera in assenza di una decisione di adeguatezza validamente adottata e non è limitato a casi eccezionali.

Validità della decisione 2010/87/UE sulle clausole contrattuali tipo

La Corte dichiara che l’esame della decisione 2010/87/UE, alla luce degli articoli 7, 8 e 47 della Carta, non ne infirma la validità. Le clausole tipo non vincolano le autorità del paese terzo, ma ciò non le rende invalide, perché il loro meccanismo contrattuale è idoneo a funzionare se accompagnato da controlli caso per caso, garanzie supplementari e, se necessario, sospensione o divieto del trasferimento.

Inadeguatezza del sistema statunitense e invalidità dello scudo UE-USA per la privacy

Per quanto riguarda la decisione di esecuzione (UE) 2016/1250, la Corte constata che il diritto statunitense, in particolare l’articolo 702 del FISA, l’EO 12333 e la PPD-28, non impone limiti e garanzie sufficientemente chiari e precisi per soddisfare il principio di proporzionalità richiesto dagli articoli 7 e 8 della Carta. Inoltre, il meccanismo del Mediatore previsto dallo scudo non offre un rimedio effettivo equivalente all’articolo 47 della Carta, poiché non assicura un organo indipendente e non attribuisce poteri vincolanti sufficienti. Ne consegue l’invalidità dell’articolo 1 della decisione e, per inscindibilità, dell’intera decisione di adeguatezza.

Effetti della dichiarazione di invalidità

La Corte precisa che l’invalidità della decisione sullo scudo UE-USA per la privacy non crea una lacuna giuridica, poiché il RGPD prevede all’articolo 49 deroghe specifiche che consentono, in certi casi, il trasferimento di dati anche in assenza di una decisione di adeguatezza o di garanzie adeguate.

Dispositivo

La Corte decide che:

  • il trasferimento commerciale verso un paese terzo rientra nel RGPD anche se i dati possono essere trattati dalle autorità di quel paese per sicurezza nazionale;
  • le clausole tipo ex articolo 46 RGPD richiedono un livello di protezione sostanzialmente equivalente e impongono, se necessario, garanzie supplementari;
  • l’autorità di controllo deve sospendere o vietare il trasferimento se tale protezione non è garantita;
  • la decisione 2010/87/UE è valida;
  • la decisione di esecuzione (UE) 2016/1250 è invalida.

Come è indicizzato

Materieprotezione dei dati personalitrasferimento di dati verso paesi terziautorità di controlloprivacy internazionalericorsi e tutela giurisdizionale

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