Cassazione Penale, Sentenza n. 43875/2022 del 18/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e abnormità dell'ordinanza che aveva disposto l'esecuzione del decreto penale di condanna sostituendo la pena pecuniaria con la revoca della pena sostitutiva (lavoro di pubblica utilità). Il ricorrente deduceva che il provvedimento era stato emesso de plano, senza fissare l'udienza prevista per le formalità dell'art. 666 c.p.p., con conseguente omessa citazione del condannato e assenza del difensore e del pubblico ministero, partecipazione che l'art. 666 richiede obbligatoriamente
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha ritenuto che l'art. 186, comma 9-bis, C.d.S. rinvia alle formalità dell'art. 666 c.p.p. e che la mancata fissazione dell'udienza (con la conseguente assenza del difensore e dell'imputato) integra una nullità di ordine generale e assoluta. Poiché il GIP aveva provveduto de plano senza rispettare tali formalità, la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Torino - Ufficio GIP
Norme richiamate
art. 186, comma 9-bis, Codice della Strada
in caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità «il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca»
La norma impone che la revoca della pena sostitutiva avvenga conformemente alle formalità previste dall'art. 666 c.p.p.; la mancata osservanza di tali formalità rende il provvedimento viziato da nullità assoluta
art. 666 c.p.p.
richiamato integralmente come disciplina delle formalità da seguire per i procedimenti di esecuzione (con richiesta di udienza e partecipazione obbligatoria del PM e del difensore ai sensi dei commi 3 e 4)
Richiede la fissazione di udienza con la partecipazione del pubblico ministero e del difensore; la mancata fissazione dell'udienza e l'assenza del difensore in casi di sua presenza obbligatoria determinano nullità di ordine generale e assoluta
art. 178 e art. 179 c.p.p.
Articoli che definiscono le nullità; la Corte ha ricondotto il vizio alla fattispecie di nullità di ordine generale e di carattere assoluto rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento
Massime di principio
- La revoca della pena sostitutiva prevista dall'art. 186 C.d.S., comma 9-bis, deve seguire le formalità dell'art. 666 c.p.p.; quindi è obbligatoria la fissazione di un'udienza con partecipazione del pubblico ministero e del difensore
- Un provvedimento di revoca emesso 'de plano' senza udienza quando la legge la richiede è affetto da nullità di ordine generale e assoluta, rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato del processo
- Se si subisce una revoca senza udienza si può ottenere l'annullamento del provvedimento in sede di impugnazione, poiché la mancata osservanza delle garanzie processuali fondamentali non è sanabile d'ufficio
- La presenza e il ruolo del pubblico ministero non sostituiscono la necessità di garantire il contraddittorio con il difensore: la richiesta del PM per la revoca non esime il giudice dall'osservare le formalità procedurali
- In operazioni difensive è essenziale contestare tempestivamente l'omessa fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 666 c.p.p. e dedurre la nullità assoluta del provvedimento per ottenere tutela in sede di impugnazione
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