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Sentenza

Sentenza n. 5831/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento - del decreto del Prefetto della Provincia di Caserta prot.n.-OMISSIS-del 17.05.23 con il quale è stata respinta l'istanza tesa ad ottenere il rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale nonché revocato il libretto di porto di pistola per difesa personale n.-OMISSIS-; - di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenziali al provvedimento impugnato.

Giustizia amministrativa202303989

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio del 17 maggio 2023 di diniego del rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale e di revoca del relativo libretto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, medico di continuità assistenziale, ha impugnato il diniego di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale, adottato dopo la comunicazione dei motivi ostativi e l’esame delle sue osservazioni. Ha dedotto la falsa applicazione degli artt. 11, 42 e 43 T.U.L.P.S., sostenendo che le minacce e gli episodi criminosi subiti in passato, insieme alle frequenti visite domiciliari notturne in luoghi isolati e caratterizzati da elevata criminalità, dimostrassero il bisogno di portare un’arma. Ha inoltre contestato il difetto di motivazione, l’illogicità e la contraddittorietà rispetto ai precedenti rilasci e rinnovi, nonché il difetto di istruttoria, lamentando che la Prefettura si fosse limitata ad acquisire il parere della Questura senza considerare adeguatamente la professione svolta e il contesto territoriale. Secondo il ricorrente, il diniego avrebbe dovuto spiegare le ragioni per cui era venuta meno la necessità già riconosciuta nei precedenti provvedimenti.

La decisione

Il TAR ha respinto tutte le censure. Ha chiarito che ogni domanda di rinnovo comporta una valutazione attuale e autonoma degli interessi pubblici e privati: i precedenti rilasci non attribuiscono un diritto al rinnovo né un affidamento alla conservazione perpetua del titolo, e l’amministrazione può rivalutare discrezionalmente l’opportunità di mantenerlo, anche in presenza di indirizzi più rigorosi in materia di sicurezza pubblica. L’art. 42 T.U.L.P.S. non impone una motivazione aggravata per il mancato rinnovo; spetta al richiedente provare, per ciascun rinnovo, un bisogno eccezionale, concreto e attuale di autodifesa. La professione esercitata, le visite notturne, il rischio generale dell’area e la mera appartenenza a una categoria professionale non sono sufficienti. Nel caso concreto, le denunce richiamate risalivano al 1996 e al 1999 e non risultavano episodi recenti o specifici di minacce, aggressioni o violenze collegati all’attività del ricorrente; la relazione questorile, recepita nel diniego, rilevava inoltre che le visite notturne erano una circostanza comune ad altri medici del settore. Il giudice non ha ravvisato manifesta illogicità, travisamento o carenza istruttoria e ha ritenuto legittimo il diniego. Spese a carico del ricorrente, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 42 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    L'art. 42 del R.D. n. 773/1931 non prevede affatto, come appare ventilare il ricorrente, l'aggravio motivazionale nel caso di mancato rinnovo del titolo, in quanto la medesima disposizione pone in capo al richiedente la necessità di provare, ai fini di ogni rilascio della licenza per porto di pistola per uso difesa personale, l'esistenza del "dimostrato bisogno", rappresentando il rilascio del porto d'armi di cui all'art. 42 del T.U.L.P.S. una assoluta eccezione alla regola generale per cui la protezione dell'incolumità dei cittadini è demandata alle forze dell'ordine, e non essendo a tal fine sufficiente la buona condotta dell'istante o l'assenza in capo al medesimo di condanne o condotte che ne inficino l'affidabilità, ma presupponendosi la dimostrata ed attuale sussistenza di una eccezionale esigenza di difesa personale.

    L'art. 42 T.U.L.P.S. configura il porto di pistola per difesa personale come deroga eccezionale alla regola generale e richiede che il richiedente dimostri, in occasione di ogni rilascio o rinnovo, una necessità di autodifesa eccezionale e attuale. La norma non impone un aggravio motivazionale per il mancato rinnovo e i precedenti rilasci non sostituiscono la prova attuale del bisogno.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    All’udienza di smaltimento dell’arretrato dell’8 ottobre 2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm., la causa è stata introitata per la decisione.

    La disposizione è richiamata quale base per la trattazione da remoto dell’udienza di smaltimento dell’arretrato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti interessati dal presente provvedimento.

    La disposizione è applicata per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare i soggetti interessati.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare i soggetti interessati dal presente provvedimento.

    La norma è richiamata, insieme all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, quale presupposto per tutelare i diritti o la dignità della parte mediante l’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale richiede una nuova valutazione attuale dell’amministrazione: il precedente rilascio non genera un diritto al rinnovo né un legittimo affidamento alla conservazione del titolo, e non impedisce una diversa valutazione discrezionale, anche in ragione di mutati indirizzi di sicurezza pubblica.
  • Il bisogno di portare un’arma ai sensi dell’art. 42 T.U.L.P.S. deve consistere in un’esigenza eccezionale, concreta e attuale, comprovata da circostanze specifiche e non risalenti nel tempo; non è sufficiente il rischio potenziale connesso alla professione o alle modalità ordinarie di svolgimento dell’attività.
  • La mera appartenenza a una categoria professionale, lo svolgimento di visite notturne, la presenza in un’area caratterizzata da criminalità elevata, gli interessi patrimoniali e la sola presentazione di denunce non dimostrano, senza elementi concreti e attuali, il bisogno eccezionale di porto d’armi.
  • Il diniego prefettizio di rilascio o rinnovo della licenza è sindacabile in sede giurisdizionale nei limiti della manifesta illogicità e del palese travisamento dei fatti, tenuto conto della discrezionalità amministrativa nella valutazione del bisogno dimostrato e delle esigenze di ordine pubblico.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di polizia
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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